Sentenza 22 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8542 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' 7 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL8542 C SSAZIONE LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3382/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 19575 GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente, domiciliata in ROMA GIUBILO MARCELLA, presso lo studio dell'avvocatoVIA NICOTERA 29, 2001 SALERNO GASPARE, che la rappresenta e difende 1657 unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20657/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/11/97 R.G.N. 52849/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato TADRIS per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- r.g.n. 3382/1998 ud. 6 aprile 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto depositato il 9.9.1995, l'INPS ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma, nel giudizio promosso contro 1'Istituto da Giubilo Marcella, aveva accolto la domanda dalla medesima avanzata per il riconoscimento spettanti a titolo di rivalutazionedi asseritamente somme monetaria su arretrati già da tempo riscossi;
il primo giudice aveva perciò condannato l'Istituto al pagamento della somma di L. 12.711.344, oltre spese processuali. Con sentenza del 9 aprile 11 novembre 1997 il tribunale di Roma ha rigettato l'appello condannando la parte appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso tale pronuncia, notificata il 18 dicembre 1997, ha proposto ricorso l'INPS con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso 1'INPS deduce 1'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. In particolare l'Istituto ricorrente rileva di aver svolto fin 3 dai primi scritti una decisa contestazione oltre che dell'an anche del quantum preteso dalla Giubilo;
si duole quindi del fatto che il Pretore abbia prestato generale adesione alle risultanze dell'elaborato contabile, mentre proprio le contestazioni dell'Istituto avrebbero dovuto indurlo a motivare in modo puntuale le proprie statuizioni. - attesa la inidoneità Di conseguenza, la difesa dell'istituto della motivazione, espressa sul punto dal primo giudice, a render conto dell'iter logico-giuridico dal medesimo seguito, nonché l'incongruità della condanna pronunciata - ha in appello dedotto la erroneità dei conteggi effettuati in primo grado ed invocato che fosse disposta una nuova perizia contabile.
2. Con il secondo motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c.. In particolare la difesa dell'Istituto sostiene che erroneamente il Tribunale ha confermato il riconoscimento, a favore del pensionato interessato, del cumulo tra l'importo della rivalutazione delle differenze pensionistiche già riscosse e l'importo degli interessi legali calcolati sul capitale rivalutato, a decorrere dalla scadenza di ogni singola quota. Le relative statuizioni pertanto secondo la difesa dell'Istituto si appalesano viziate con riguardo alle modalità seguite per il calcolo degli interessi: questi ultimi, infatti, non vengono computati su quanto corrisposto nel 1987 dall'INPS a titolo di differenze pensionistiche, bensì sui relativi importi già rivalutati. 4 3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. La deduzione della difesa dell'Istituto, ancorché diffusa, è sostanzialmente generica giacché non specifica quali siano stati gli errori di calcolo commessi dal pretore, la cui quantificazione del credito della Giubilo è stata confermata dal tribunale. Da una parte infatti si ha che nel processo del lavoro sussiste specificamente i conteggil'onere del convenuto di contestare relativi al quantum (Cass. 7 luglio 1999 n.7089). Inoltre la parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la erroneità delle risultanze della consulenza tecnica ha l'onere di specificare quale sia l'errore commesso dal c.t.u., le cui conclusioni siano state poi utilizzate dal giudice, che su di sua valutazione del quantum debeatur;
inesse abbia fondato la difetto di tale specificazione senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta erroneità di calcolo abbia influito sulla decisione del giudice, determinandone il vizio dedotto si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, per la sua genericità (cfr. Cass. 7 dicembre 1994 n. 10500). Anche nella specie il motivo del ricorso si appalesa inammissibile, non avendo l'Istituto ricorrente adempiuto all'onere, cui secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 1 ottobre 1997, n.9558; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12367) era tenuto, di indicare specificamente gli errori di calcolo (asseritamente) commessi dal c.t.u., riportando 5 all'occorrenza il contenuto integrale delle contestazioni già fatte nei precedenti atti difensivi. Opera infatti nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo decisività della censura, non essendodella sussistenza della sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito con un generico riferimento al (asseritamente) non valutati dai giudici contenuto dei documenti di merito.
4. Il secondo motivo del ricorso è infondato. E' sufficiente richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 29 gennaio 2001 n.38) che hanno da ultimo affermato il seguente principio: con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra peraltro, per interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, privati, per effetto della i crediti di lavoro dei dipendenti sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attivita' di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale scadenza periodica dal momento rivalutato, con fino а quello del soddisfacimento del dell'inadempimento 6 creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore (danno emergente), mentre gli soddisfatto tardivamente interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato vantaggio della liquidita' (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalita' non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via Ne' il via matura per effetto della svalutazione monetaria. calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo incompatibile con la funzione rispetto all'obbligo risarcitorio meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi " e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi piu' lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. >> Pertanto esattamente il tribunale ha calcolato l'importo degli interessi legali sul capitale via via rivalutato e non già sulla sorte, come sostiene la difesa dell'INPS. 7 consegue la condanna dell'Istituto al 5. Alla soccombenza processuali nella misura liquidata in pagamento delle spese dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto ricorrente al spese processuali favore resistentedella pagamento delle il liquidate in lire oltre lire 3.000.000 per onorario d'avvocato, da distorsi in favore degli avvocati Sarpere Salerno e Siow, is Allocca, uticatori. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Marino Donato Santojanni) (Giovanni Amoroso) Morino D. Sangam селосяю Phillieделе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D Aoggi, 22 GLU. 2001 , O L A L 0 S IL CANCELLIERE O 1 S T 3 B R . A 3 I O T T 5 C D , R . A A A S ' N T E L S P L S O 3 E I 7 P D - N M I 8 I G - S 1 O N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G E O O E S R T E L T T S I I R A I G L E D L R E O D 8