Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
In forza della congiunta operatività del criterio in tema di prescrizione estintiva - per cui alla parte spetta solo l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario alla maturazione, e non anche quello di specificare le norme applicabili - e del criterio di carattere generale, per cui spetta al giudice la qualificazione dei fatti giuridici addotti dalle parti, ove l'obbligato eccepisca erroneamente la prescrizione quinquennale il giudice ha il potere dovere di rilevare la prescrizione decennale , atteso che il richiamo alla prescrizione breve, non può intendersi (in mancanza di precise indicazioni contrarie) come rinuncia agli effetti del tempo eccedente il quinquennio e che i limiti posti dal principio del contraddittorio e dal principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato vanno riferiti ai fatti e non alle qualificazioni giuridiche.(Principio enunciato in tema di diritto ai ratei dell'assegno ordinario ex art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Bruno D' ANGELO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL D'ALA 20, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE D'AGATA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MODESTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 14376/98 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
nonché contro
LO RO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 98/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 17/1/98 R.G.N. 3584/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/1/99 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania depositato il 3.12.1990 MB RO, premesso che in data 20.9.1973 aveva presentato domanda per ottenere l'assegno di invalidità previsto dalla legge n. 118 del 1971, essendo affetta da gravi patologie, e che a seguito di visita medica effettuata in data 30.11.1983 le era stato riconosciuto il diritto al detto assegno a decorrere dal 1.2.1982, chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'assegno a decorrere dalla domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi.
Costituitosi in giudizio il Ministero eccepiva, ai sensi dell'art.2948 n. 4 c.c., la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio dalla presentazione della domanda giudiziale. Quindi, all'udienza del 22.4.1991, precisava che la domanda amministrativa presentata il 20.9.1973 era stata archiviata il 2.10.1979 in quanto la ricorrente, sottoposta a visita medica, non aveva presentato gli esami clinici richiesti dalla Commissione sanitaria e che il diritto all'assegno era stato riconosciuto alla MB solo a seguito di nuova domanda amministrativa presentata il 1.2.1982.
Il Pretore, con sentenza del 13.7.1995, rigettava la domanda. A seguito di appello della soccombente, il Tribunale disponeva l'acquisizione di copia del fascicolo relativo alla richiesta di invalidità presentata dalla MB il 20.9.1973 e del relativo provvedimento di archiviazione, a cui il Ministero dell'Interno, costituito in giudizio, non dava seguito. Quindi, con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza del Pretore, dichiarava il diritto della MB all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 28.12.1980;
condannava l'Amministrazione alla relativa corresponsione con la rivalutazione monetaria e gli interessi sui ratei maturati dal 121 giorno successivo e sino al 30.12.1991; compensava per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannava il Ministero alla refusione della restante metà in favore dell'assistita. A sostegno della decisione i giudici di appello osservavano che dalla mancata produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione relativa alla domanda presentata il 20.9.1973 dalla MB era lecito trarre il convincimento, a norma dell'art. 116 c.p.c., della fondatezza della tesi prospettata dalla ricorrente,
secondo cui la richiedente non era stata sottoposta a visita medica prima del 30.11.1983; ritenevano, altresì, che era lecito presumere che la gravità delle lesioni riscontrate alla medesima risalisse all'epoca della presentazione della prima domanda. Tuttavia, concludeva il Collegio, il diritto della MB all'assegno di invalidità, poteva essere riconosciuto solo nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non poteva trovare applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., versandosi in tema non già di ratei di prestazioni previdenziali riconosciute ma non pagate, bensì di prestazioni non liquidate.
Avverso detta sentenza la MB ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Il Ministero dell'Interno, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale sostenuto da tre motivi e illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione delle impugnazioni a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la MB, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2938, 2946 e 2948 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che il Tribunale, nel ritenere applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, avrebbe violato sia il principio del carattere dispositivo dell'eccezione di prescrizione che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che il Ministero, nella memoria di risposta depositata il 12.4.1991, aveva formalmente eccepito unicamente la prescrizione quinquennale, sicché il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto comportare il pieno accoglimento della domanda della ricorrente.
Con il secondo motivo del ricorso principale la MB, denunciando violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., lamenta che il Tribunale ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre avrebbe dovuto condannare il soccombente Ministero al pagamento totale delle spese di lite.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Amministrazione denuncia violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., del R.D.L. n.1827 del 1935 e dell'art. 14 Disp. sulla legge in generale, e premesso che secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte in materia previdenziale e assistenziale non sarebbe più ravvisabile un diritto astratto ed unitario alla pensione, inteso quale prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì un diritto ai singoli ratei, sostiene che la prescrizione applicabile sarebbe quella disciplinata dall'art. 2948 n. 4 c.c., quale norma regolatrice di tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli articoli 2935 c.c., 443 primo comma c.p.c. e 7 legge n. 533 del 1973, il Ministero censura la sentenza impugnata nella parte in cui fa decorrere il termine prescrizionale dalla data della liquidazione della prestazione sul presupposto erroneo che prima di tale data non possa ipotizzarsi un inadempimento dell'Amministrazione, ne' una legale possibilità per il beneficiario di far valere il proprio diritto. Osserva infatti il ricorrente incidentale che a norma dell'art. 443 c.p.c. l'interessato è abilitato a promuovere il giudizio dopo il decorso dei termini fissati per il compimento dei procedimenti amministrativi e comunque decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo e che, a norma dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 l'Ente erogatore è in mora (sia per il capitale che per gli interessi e la rivalutazione) dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., il Ministero addebita al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che il Pretore non avrebbe comunque potuto ravvisare la prescrizione decennale a fronte di una eccezione che menzionava la prescrizione quinquennale, per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo invece sufficiente, per l'osservanza del predetto principio, che l'Amministrazione abbia eccepito il fatto estintivo della prescrizione, mentre la norma in concreto applicabile rientra nei poteri del giudice.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Secondo alcune decisioni di questa Corte (v. ad es. Cass.
7.12.96 n. 10904, 24.10.95 n. 11047, 6.4.93 n. 4130, 6.7.91 n. 7510) dal carattere dispositivo dell'eccezione di prescrizione deriva che la parte che la propone ha l'onere di tipizzarla in base ad una delle varie ipotesi previste dalla legge, anche se indipendentemente dalla adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme. Ma un tale orientamento non può essere condiviso.
Va osservato in primo luogo che le Sezioni Unite civili di questa Corte, nell'affermare con sentenza 19.11.98 n. 11720 l'ammissibilità, sollevata in primo grado l'eccezione di prescrizione ordinaria, della delimitazione in appello della prescrizione nell'ambito quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., hanno ricordato:
- che il principio dispositivo della eccezione in senso stretto comporta l'onere per la parte di allegare i fatti che ritiene per sè favorevoli, e di provarli se contestati, mentre spetta al giudice il compito di qualificarli e di sussumerli sotto la norma applicabile;
- che ciò comporta, in tema di prescrizione estintiva, che alla parte che la invoca spetta soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare e non anche quello di specificare le norme applicabili.
Vero è che a diversa conclusione le stesse Sezioni unite sono pervenute (con la sentenza 3.4.89 n. 1607) in relazione all'ipotesi inversa: se il convenuto, per contrastare le pretese dell'attore abbia fatto esclusivo riferimento alla prescrizione quinquennale, non può il giudice applicare alla pretesa la prescrizione decennale, ciò comportando la violazione sia del principio del carattere dispositivo dell'eccezione, sia del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ma una tale conclusione richiede, ad avviso del collegio, alcune precisazioni.
Essa appare recepita in motivazione dalla citata sentenza del 1998 sul rilievo che la parte, in presenza di una eccezione di prescrizione quinquennale, potrebbe limitare le proprie difese nell'ambito del quinquennio, trascurando ogni difesa - ad esempio riguardante fatti interruttivi - in riferimento al più ampio periodo decennale, di guisa che una diversa valutazione del giudice comporterebbe la violazione della regola del contraddittorio. L'argomento risulta però circolare poiché la violazione della regola del contraddittorio in relazione ad una determinata questione presuppone che la questione non sia rilevabile d'ufficio: spetta al giudice la qualificazione dei fatti giuridici addotti dalle parti, a diverse fattispecie legali possono corrispondere diverse fattispecie impeditive, modificative o estintive dei relativi effetti giuridici, e può quindi sempre accadere che la parte limiti le proprie difese in funzione della fattispecie legale prospettata dalla controparte trascurando quelle che sarebbero appropriate in relazione alla fattispecie legale determinata dal giudice.
In presenza di questioni rilevabili d'ufficio la parte ha quindi l'onere di estendere le proprie difese oltre i limiti tracciati dalle deduzioni della controparte, e proprio in relazione ad un tale onere prevista dall'art. 183, comma 2, c.p.c. l'indicazione da parte del giudice delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Ciò non significa affermare che in ogni caso il giudice può applicare la prescrizione decennale in luogo di quella più breve eccepita dalla parte, ma solo che i limiti posti dal principio del contraddittorio e dal principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato vanno riferiti ai fatti e non alle qualificazioni giuridiche. È pacifico invero che la prescrizione:
- è una fattispecie estintiva dei diritti, consistente nell'inerzia del titolare per il tempo determinato dalla legge;
- non è rilevabile d'ufficio: la parte non può limitarsi ad allegare il fatto (decorso, nell'inerzia del titolare, di un intervallo di tempo) ma deve dichiarare di volersi avvalere dell'effetto estintivo.
È come per ogni fattispecie estintiva, spetta al giudice stabilire se il fatto del quale la parte invoca l'effetto sia o no idoneo a produrlo.
È naturale quindi che, come rilevato nella letteratura sull'argomento, una volta dedotta dalla parte una certa durata del mancato esercizio del diritto e indicata, eventualmente, la norma ritenuta applicabile, il giudice, il quale è libero di applicare un'altra norma, non può rilevare d'ufficio una durata dell'inazione maggiore di quella allegata ma può accertare una durata inferiore e ritenerla sufficiente, rettificando l'errore della parte che abbia, ad es., invocato la norma sulla prescrizione ordinaria e non quella, in concreto applicabile, relativa ad una prescrizione breve. Entrambe le proposizioni, convergenti con i sopra ricordati principi giurisprudenziali, sono basate sulla durata alla quale è fatto riferimento dalla parte: è chiaro che se, allegato il decorso di un tempo eguale o superiore ai dieci anni dalla maturazione del diritto, la parte invoca erroneamente la prescrizione quinquennale, il giudice ha il potere-dovere di rilevare, in applicazione del principio "iura novit curia", la prescrizione decennale. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, ad avviso del collegio, nell'ipotesi in cui la parte, in riferimento al tempo in cui è collocata, nella formulazione della domanda, l'insorgenza del diritto, si limiti ad eccepire una prescrizione breve. Anche in tal caso, infatti, l'eccezione è riferita ad una durata determinata (quella risultante dalla domanda) e in relazione ad essa il richiamo alla prescrizione breve, ad es. quinquennale, non può intendersi, in mancanza di precise indicazioni contrarie, come rinuncia agli effetti del tempo eccedente il quinquennio, ma come semplice prospettazione, sul piano giuridico, della sufficienza del quinquennio ai fini dell'estinzione del diritto.
Nell'applicazione da parte del giudice della prescrizione decennale non vi è dunque alcuna immutazione del fatto: il fatto del cui effetto estintivo la parte dichiara di volersi avvalere non è il decorso di esattamente cinque anni ma il decorso del tempo cui fa riferimento, letto nell'ottica giuridica dalla stessa adottata come decorso di almeno cinque anni.
Nel caso in esame, richiesto dalla MB con il ricorso introduttivo del giudizio il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità di cui alla legge n. 118 del 1971 a far data dall'1.1'.74, il Ministero dell'Interno ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ. dei ratei anteriori al quinquennio precedente la presentazione della domanda giudiziale. L'eccezione, riproposta negli stessi termini in appello, era così riferita, per ciascun rateo, al tempo intercorso tra la maturazione del corrispondente diritto e la proposizione del ricorso introduttivo, e di tale durata il giudice, nona vendo rilevato circostanze indicanti una volontà di rinuncia, non desumibile dalla sola formulazione adottata dal Ministero, poteva e doveva verificare, individuata indipendentemente dalla prospettazione delle parti la norma applicabile, la sufficienza ai fini dell'effetto estintivo invocato.
Può aggiungersi che, riferendosi l'eccezione ad un complesso di ratei, l'applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale comportava il riconoscimento di effetti giuridici (estinzione dei soli diritti maturati prima del decennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale) inferiori rispetto a quelli invocati dal Ministero con il richiamo alla prescrizione quinquennale;
sicché anche sotto tale profilo è mancata qualsiasi violazione del principio del contraddittorio o di quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso principale poiché la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non richiede specifica motivazione e non è censurabile in sede di legittimità, a meno che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero la decisione non si basi su ragioni palesemente illogiche e irrazionali, ipotesi queste ultime nemmeno prospettate dalla ricorrente.
Anche il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Il Ministero ricorrente ha richiamato il principio, enunciato dalla sentenza 26.6.96 n. 5895 delle Sezioni Unite civili di questa Corte, secondo il quale dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Va rilevato in primo luogo che il principio non ha carattere innovativo: con esso non viene negata, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente incidentale, l'esistenza di un diritto astratto e unitario alla pensione, ma la configurabilità dello stesso in termini di un'unica e complessiva obbligazione, ed una tale conclusione riflette la ricostruzione del diritto alla pensione di vecchiaia, imprescrittibile e non soggetto a decadenza (v. ad es. Corte cost.
3.6.92 n. 246) come diritto stipite, o rapporto fondamentale, non identificabile nella somma dei diritti ai singoli ratei (cfr. ad es. Cass. 23.1.89 n. 376). L'inesistenza di un diritto unitario, comunque configurato, potrebbe essere affermata con maggior fondamento in relazione alla pensione di invalidità, stante la difficoltà di collocare una terza situazione giuridica tra il rapporto assicurativo ed i singoli diritti ai ratei (dipendenti, a differenza della pensione di vecchiaia, non già da un fatto costitutivo istantaneo quale il raggiungimento di un limite di età, bensì da un fatto costitutivo durevole costituito dal protrarsi della condizione di invalidità) ma da ciò non derivano le conseguenze prospettate dal ricorrente. La prescrizione decennale dei diritti ai ratei di pensione non liquidati non è infatti fondata sul riconoscimento di un diritto unitario articolato in più prestazioni ma sulla previsione dell'art.129 R.D.L.
4.10.35 n.1827 che, circoscritta la prescrizione quinquennale ai ratei non riscossi, consente di desumere la soggezione dei ratei non liquidati alla prescrizione ordinaria. E al riguardo va ricordato che con sentenza 25.10.89 n. 283 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 11 della legge 11.3.88 n.67 nella parte in cui, con interpretazione autentica di detto art. 129, assoggettava a prescrizione quinquennale anche le rate comunque non poste in pagamento, rilevando che la norma aveva reso omogenee posizioni soggettive difformi, e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o riliquidazione), e la ben diversa fattispecie della riscossione, presentando quest'ultima esigenze esclusive, di ordine contabile, di limitare nel tempo l'esperimento dei relativi adempimenti;
là dove la prima deve adeguarsi alle esigenze di vita tutelate dall'art. 38 Cost. Esclusa la possibilità di trarre dalla citata decisione delle Sezioni unite le conseguenze postulate dal ricorrente incidentale, deve ancora osservarsi che la distinzione, agli effetti della prescrizione, tra ratei liquidati e ratei non liquidati, applicabile alle pensioni erogate dall'INPS e alle prestazioni dell'INAIL, è stata affermata da questa Corte anche in materia di assistenza obbligatoria - e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile - sulla base, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, dell'analogia, rilevandosi tra l'altro (v. Cass. N. 7882/97) che l'estensione si inserisce armonicamente nel sistema del codice, che abbrevia con la prescrizione dell'art. 2948 n. 4 il termine ordinario in danno del creditore che trascuri di esigere, e lasci così accumulare, prestazioni periodiche già determinate nell'ammontare, oppure di facile e rapida liquidazione, provocando in tal modo intralci nella contabilità del debitore. A tale orientamento il collegio, in mancanza di validi argomenti contrari, ritiene di dover prestare adesione.
Non possono, infine, essere accolti, perché inammissibili, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale poiché con essi il Ministero dell'Interno censura affermazioni che non è dato rinvenire nella sentenza impugnata.
Per le svolte considerazioni entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese.