Sentenza 28 settembre 2009
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali è responsabile delle lesioni cagionate al conducente di un ciclomotore, caduto a causa del repentino attraversamento, nonostante procedesse a velocità moderata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2009, n. 39971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39971 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/09/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 2393
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 25423/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IT NA, N. IL 24/02/1931;
avverso la sentenza n. 94/2004 GIUDICE DI PACE di PONTASSIEVE, depositata il 13/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
DA IT RI, imputata del reato di lesioni colpose in danno di IF NA per avere effettuato un repentino attraversamento della strada in Repello il giorno 14.9.2003 ed in tal modo costretto la IF che viaggiava alla guida di un ciclomotore a velocità moderata ad effettuare una manovra di emergenza per evitare l'investimento della pedone, manovra che provocava la sua caduta a terra con conseguente frattura della tibia e del perone distali destri nonché numerose escoriazioni, veniva condannata alla pena di Euro 200,00 di multa dal Giudice di Pace di Pontassieve con sentenza pronunciata il 13 marzo 2008. Avverso detta decisione la Da IT ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, in quanto il giudice avrebbe affermato la carenza di responsabilità nella causazione dell'incidente in capo alla ciclista senza considerare che essa pedone venne investita al centro della corsia di marcia del ciclomotore, per cui la IF avrebbe dovuto consentire l'attraversamento già iniziato.
Quanto alle dichiarazioni del teste sulle quali si è fondato il giudizio di condanna a suo carico esse conterrebbero valutazioni del tutto personali e dunque non utilizzabili in ordine alla velocità tenuta dalla ciclista e l'inevitabilità dell'incidente. Parimenti non rilevanti dovevano considerarsi le dichiarazioni dei carabinieri che intervennero sul luogo perché costoro non poterono constatare rilievi obiettivi ed il verbale di contravvenzione a carico di essa imputata con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 190 C.d.S. era stato impugnato davanti al giudice di pace che l'aveva annullato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme giuridiche, assumendo che la planimetria dei luoghi acquisita in giudizio era errata, come affermato dal carabiniere sentito come teste, mentre una consulenza tecnica, ammessa dal giudice spiegava i fatti attribuendo la caduta della IF ad una improvvida frenata che aveva determinato la collisione contro lo scalino formato tra il manto stradale ed il pozzetto di ghisa ubicato sulla destra. Inoltre la velocità della ciclista si aggirava sui 50 kmh e non poteva dirsi prudenziale e la pedone era avvistabile ad 83 metri dalla medesima al momento dell'inizio dell'attraversamento, per cui vi sarebbe stato tutto il tempo di frenare in anticipo ed evitare l'incidente.
Ne consegue, secondo la ricorrente che il giudice ha omesso di applicare gli artt. 141, 191 e 3 C.d.S., che obbligano il conducente di un mezzo di tenere una velocità adeguata ai luoghi e di prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti di anziani.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace di Pontassieve ha ricostruito l'incidente stradale seguendo le risultanze probatorie costituite dalla deposizione del teste oculare TT, che aveva affermato come l'anziana signora, attuale imputata, avesse effettuato un inizio di attraversamento stradale quando ormai la ciclista, che procedeva regolarmente lungo la strada a velocità moderata, fu costretta a frenare per evitare l'investimento.
Secondo la ricorrente ed il suo consulente, la ruota posteriore della bicicletta colpì lo scalino formato tra il manto stradale ed il pozzetto di ghisa situato a destra e perdeva il controllo del mezzo. Poiché nemmeno l'imputata è riuscita a ravvisare nella condotta della parte offesa un comportamento imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale, il fatto che la caduta sia stata agevolata dalle condizioni della strada non esclude la responsabilità della pedone, che attraversando la medesima al di fuori delle strisce pedonali era tenuta a dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada e pertanto con la sua condotta fu causa, anche se non unica, della caduta nel corso della quale la giovane riportò le lesioni di cui al capo di imputazione.
La repentinità dell'attraversamento risulta confermato dalle stesse dichiarazioni dell'imputata che non contestò di avere fatto pochi passi sulla corsia di marcia della ciclista prima dell'incidente, per cui le censure che riguardano il mancato tempestivo avvistamento, la prevenzione di situazioni di pericolo ed il mancato controllo del mezzo in rapporto alla situazione di visibilità sono inconferenti. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009