Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
A N IA L ITA I D A , A S 0 IC 1 S O L A BL L T T , O B R B A A U S ' I ORTE S07366/03 E L D P L S E A I . D T N N S I G O S 3 P O N 7 E - M A S I 8 D - I 1 A IN NOME DEL POPOL ITA E A 1 , D O E O E R T T G T T N S I G I E R E Oggetto S G I L E E D R A O Cessazione affitto L SEZIONE ERZA CIVILE L E agrario D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1362/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente 14191/02 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 16396 攀 Dott. TO LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 15/01/03 Rel. Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT IO, NT SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CAPITOLO DI SAN PIETRO IN VATICANO, con sede nello Stato della Città del Vaticano ed in persona del Camerlengo Mons Giuseppe. Bordin, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 391 presso lo studio 2003 dell'avvocato GIULIO FAVINO, che lo difende, giusta 70 delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
NT ON, NT CI, NT ET, NT AR, NT PI, NT NC;
- intimati -
°e sul 2° ricorso n' 14191/02 proposto da: NT IO, NT SA, NT ON, ciascuno successore processuale, quale figlio ed erede legittimo di PE OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CAPITOLO DI SAN PIETRO IN VATICANO, con sede nello Stato della Città del Vaticano ed in persona del Camerlengo Mons Giuseppe Bordin, elettivamente VIA TACITO 39, presso lo studio domiciliato in ROMA dell'avvocato GIULIO FAVINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
NT CI, NT ET, NT AR, NT PI, NT NC, NT 2 SA, NT IO;
intimati avverso la sentenza n. 1050/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 02/04/99 e depositata il 23/07/99 (R.G. 151/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giulio FAVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.5.1997 alla Sezione Specializza- ta agraria del Tribunale di Roma il Capitolo di San Pietro in Vaticano, esponendo di essere proprietario di M un fondo rustico di Ha 04.52.96 in località Acquafredda di Roma condotto in affitto da NT TO, Ce- lentano SA e PE OS, chiedeva dichiararsi ri- solto [ma cessato] il contratto alla data del 6.5.1997, con condanna di questi ultimi al rilascio del fondo. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano la improcedibilità della domanda, poiché la richiesta all'IPA ex art. 46 1. n. 203/1982 non aveva ad oggetto anche la determinazione della data di riconsegna del 3 terreno, nonché deducevano una serie di eccezioni rela- tive alla esistenza giuridica e rappresentanza del Ca- pitolo, alla rappresentabilità dello stesso attraverso la figura, sconosciuta in Italia, di un Camerlengo Mag- giore, al mandato alla lite, alla comunicazione della disdetta. Con sentenza del 15.5.1998 l'adita Sezione dichia- rava scaduto il contratto dal 10.11.1997, con condanna dei convenuti al rilascio. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma/Sezione specializzata agraria con sentenza del 23.7.1999. den Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cas- sazione NT TO e NT SA con ot- to [ma nove] motivi, cui resisteva con controricorso il Capitolo di San Pietro in Vaticano. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PE OS, la stessa è stata effettuata nei confronti degli eredi di costei, NT LF, LU, ET, IA, PI e IA. NT TO, NT SA e NT LF (il solo costituitosi a seguito della disposta integrazione) hanno poi proposto ricorso incidentale, cui ha resistito il Capitolo di San Pietro con
contro
- ricorso. 4 Sono state inoltre presentate memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Sempre in apertura di motivazione va riscontrata l'inammissibilità del ricorso incidentale, poiché, trattandosi di ricorso incidentale di tipo adesivo, in quanto rivolto in buona sostanza а chiedere la cassa- zione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dai ricorrenti principali, ancorchè proposto da litisconsorti in cause inscindibili, i termini da OS- servare erano quelli ordinari (in relazione al fatto che la sentenza impugnata stata notificata 1'8.11.1999 e che il ricorso incidentale risulta noti- ficato in data 13.5.2002), atteso che -come ritenuto th dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 3191/1991; cfr. altresì Cass. n. 9323/1995)- le regole dettate dall'art. 334 c.p.c. sull'impugnazione inciden- tale tardiva riguardano soltanto l'impugnazione inci- dentale in senso stretto, che è quella proveniente, tra l'altro (con riguardo, cioè, al caso di specie), dalla parte che sia stata chiamata ad integrare il contrad- dittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. Passando all'esame del ricorso principale, col pri- motivo si sostiene, da parte di NT TO e mo 5 SA, che "la sentenza è sostanzialmente priva di motivazioni e di corrispondenza tra il chiesto, о me- glio l'eccepito, ed il pronunciato". La censura non è fondata, non sussistendo la denun- ziata assenza di motivazione. Le ragioni per le quali i motivi di appello formulati dai NT e PE do- vevano disattendersi sono infatti indicate da pag. 3 a pag. 5 della sentenza impugnata. La censura si palesa inoltre generica quanto al profilo, a sua volta, dell'assenza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non indicandosi, in conformità al principio dell'autosufficienza del ricor- so per cassazione, quanto eccepito dagli attuali ricor- renti e quanto dedotto dal giudice di merito. Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia in ordine all'esistenza delle condizioni di reciprocità tra lo Stato della Città del Vaticano e quello italiano e in ordine alla presenza, negli atti del processo, dell'atto costitutivo о dello statuto relativo al Rev.mo Capitolo di San Pietro in Vaticano, ai fini del- la sua costituzione ed esistenza giuridica. Il motivo non è suscettibile di accoglimento. La Corte territoriale romana, con valutazione di fatto insindacabile, ha disatteso l'eccezione di inesi- stenza del Capitolo evidenziando che "gli appellanti 6 [cioè i NT e PEl fin dal 1963 hanno avuto la legittima detenzione, quali affittuari, del fondo in questione proprio dal Capitolo di San Pietro in Vatica- no, di cui paradossalmente eccepiscono la giuridica inesistenza, peraltro provata dalla inequivoca documen- tazione all'uopo prodotta dal Capitolo". Come ritenuto da questa. Corte con la sentenza n. 4627/2002, poi, lo specifico problema della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi compresi i ca- pitoli, non è soggetta -come invece assunto dai ricor- renti- alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, nel mentre la ж soggettività giuridica degli stessi è riconosciuta ex art. 29 comma 2 lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11.2.1929 (ratificato da parte dell'Italia con 1. 27.5.1929 n. 810). Né era onere dello stesso Capitolo dare prova del persona giuridica secondo la leggeproprio status di italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essa risultando provata, come rite- nuto dal giudice a quo, dalla documentazione prodotta dal detto ente ecclesiastico, cui era sufficiente al riguardo fare riferimento, attenendo alla capacità di essere parte del medesimo ente (nel caso, nota verbale del 16.5.1987 della Segreteria di Stato Vaticana 7 d'Italia presso la S. Sede e denunzia all'Ambasciata redditi per l'anno 1990 presentata dal Capitolo), dei ed in quanto tale direttamente esaminabile anche dalla Corte di Cassazione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 182, 2° comma, .c.p.c., avendo la Corte d'appello omesso di verificare la regolarità della rap- presentanza ad litem di Mons. Bordin. Anche questa censura è da disattendere, avendo la Corte riscontrato l'esistenza in atti della procura in data 25.11.1995, con la quale era stato conferito а Mons. Bordin il potere di compiere tutti gli atti indi- cati nella procura stessa, a nome e nell'interesse, tra l'altro, del Capitolo di San Pietro in Vaticano, per cui non esisteva nella specie alcun difetto di rappre- sentanza che imponesse al giudice di svolgere, d'ufficio, particolari indagini al riguardo. Era -sem- mai onere di controparte dimostrare che la procura era stata rilasciata da soggetto non legittimato ad agire in nome e per conto del Capitolo. Con il quarto mezzo si deduce la violazione dell'art. 75 comma 3 c.p.c. in ordine al potere ad agi- re del Camerlengo, firmatario della procura ad litem, e dell'art. 116 c.p.c. in ordine all'interpretazione data della stessa. 8 La censura va egualmente, disattesa, sia perché era onere dei NT/PE dimostrare che in effetti la procura proveniva da soggetto non legittimato, sia per- ché è rimessa al giudice del merito l'interpretazione dei documenti di causa e, pertanto, anche della procura in questione, in ordine alla cui interpretazione non sono, del resto, correttamente indicati dai ricorrenti gli errori commessi dal giudice a quo. Con il quinto mezzo i ricorrenti deducono la viola- zione dell'art. 2697 c.c. circa l'interpretazione e la valenza degli avvisi di ricevimento e della fotocopia di asserite lettere di disdetta, ma il motivo deve es- th sere disatteso in quanto attiene ad incensurabile valu- tazione di fatto del giudice d'appello, né, d'altronde, è specificato -non potendo il relativo onere essere as- solto per relationem con il generico rinvio ai prece- denti gradi di giudizio- sotto quale profilo detta in- terpretazione e valenza siano in contrasto con la norma di legge richiamata. Con il sesto motivo si deduce omessa pronuncia sul- le eccezioni circa la esistenza, rilevanza e corrispon- denza dei documenti, nonché in ordine alla capacità di disdire i contratti da parte dei Camerlenghi, con vio- lazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.p.c. 9 Il primo profilo di censura è generico, non indi- cando lo specifico contenuto delle eccezioni, mentre per il resto va osservato che, essendo il capitolo do- tato di personalità giuridica, il potere di amministra- zione -in assenza di qualsiasi altra dimostrazione in senso contrario proveniente dagli attuali ricorrenti- competeva proprio ai soggetti che avevano rilasciato mandato, in data 25.11.1995, a Mons. Bordin, con il po- tere, tra gli altri, di disdire il contratto di affitto oggetto di controversia. Col settimo motivo i ricorrenti deducono che la ri- chiesta di fissazione della data di rilascio del fondo non aveva mai fatto oggetto di richiesta all'IPA, ma anche tale censura non è fondata, avendo i giudici di merito accertato in fatto che dal verbale di compari- zione delle parti dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura "risulta in modo inequivoco che l'esperito tentativo di conciliazione ha avuto per og- getto la 'finita locazione per scadenza legale' ed il rilascio del fondo per la scadenza del 6 maggio 1997”. Non può dunque dubitarsi che anche la data di rilascio ha fatto parte dell'ambito dell'adempimento di cui all'art. 46 1. n. 203/1982, peraltro considerandosi che -come si fa rilevare dal richiamato precedente di que- sta Corte- ove si fosse in realtà ritenuto, dia ricor- 10 renti, posto a fondamento della decisione un dato di fatto inesistente -nel senso che la data di rilascio del fondo non era stata oggetto di esame in sede conci- liativa il vizio si sarebbe dovuto ovviamente far va- lere con altro rimedio. Con l'ottavo motivo è denunciata la ritenuta [dai giudici di merito] riferibilità dei Capita Constitutio- num al Capitolo di San Pietro in Vaticano, nonché l'interpretazione data [dalla sentenza impugnata] di detti Capita, che postula la legittimità della procura da parte degli stessi giudici. Il motivo non può ricevere accoglimento, poiché, der come ritenuto dalla ridetta decisione di questa Corte n. 4627/2002, essendo pacifico che l'istituto del man- dato (art. 1703 e SS. c.c.) ha cittadinanza anche nell'ordinamento canonico e non essendo controverso che possono conferire mandato sia persone fisiche che giu- ridiche, è palese che il mandato 25.11.1995 -la cui va- lidità contestata dai ricorrenti con il motivo in esame -deve, comunque, essere ritenuto valido anche da questa Corte, pur nella inapplicabilità al Capitolo delle disposizioni oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, dato che, poiché i Capita Constitutio- num non hanno natura normativa ma integrano meri atti amministrativi emessi nell'ordinamento canonico, in ma- 11 teria di ricorso per cassazione non se ne può denunzia- re la relativa violazione o falsa applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Quanto, poi, all'altro profilo di censura relativo all'art. 68 dei riferiti Capita, si osserva che alla interpretazione data dai giudici d'appello i ricorrenti oppongono una propria, soggettiva interpretazione, inammissibile, come tale, in sede di legittimità. Con ulteriore censura [che si indica come nono mez- zo], infine, si lamenta 1'omessa considerazione, da parte dei giudici, della richiesta dei NT di de- claratoria di proroga legale del contratto di locazione del fondo, ma, disattendola, viene osservato che la re- lativa questione risulta prospettata, in base alla sen- tenza impugnata, per la prima volta in questa sede, né del resto è indicato in quale atto del giudizio di me- rito è stata dedotta, come pure che, oltre che essere stata implicitamente disattesa con la dichiarata sca- denza, non sono indicate le condizioni e ragioni della chiesta dichiarazione di proroga, connotandosi, così, la censura stessa, di genericità. Conclusivamente, va rigettato, quindi, il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidenta- le. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a 12 carico solidale dei ricorrenti tutti (NT Anto- per il nio, NT SA e NT LF), principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, a favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale. Condanna i ricorrenti tutti, in solido, al rim- borso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 100/00, e degli onorari liquidati in € 3.000/00, in favore del Capitolo di San Pietro in Vaticano. Così deciso, il 15.1.2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE been tende donato CalaneseСасапен IL CANCELLIERE CI Dott.ssa IA Aiello Depositata in Cancelleria 14 MAG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa IA Aiello 13