Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 12110
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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In tema di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si impone all'interessato un divieto di accesso a luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive, è legittima la motivazione "per relationem" attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta di convalida del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato. (Nella specie la Corte ha considerato come l'atto del questore, richiamato nell'ordinanza, indicasse specificamente i comportamenti presupposti alla applicazione del divieto e le relative fonti di prova, desumendo da essi il rischio di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di presenza del ricorrente sul luogo di future manifestazioni sportive).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 12110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12110
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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