Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si impone all'interessato un divieto di accesso a luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive, è legittima la motivazione "per relationem" attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta di convalida del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato. (Nella specie la Corte ha considerato come l'atto del questore, richiamato nell'ordinanza, indicasse specificamente i comportamenti presupposti alla applicazione del divieto e le relative fonti di prova, desumendo da essi il rischio di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di presenza del ricorrente sul luogo di future manifestazioni sportive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 03/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1957
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 12008/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI HI AR, nato il [...],;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 17 gennaio 2003, con la quale è stato convalidato il provvedimento, emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari in data 8 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 6 L. 13 dicembre 1989.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giuseppe Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
osserva;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 17 gennaio 2003 - con la quale è stato convalidato il provvedimento, emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari in data 8 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 6 L. 13 dicembre 1989 - AR Di IO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché il provvedimento, cumulativo in quanto riguarda anche altri soggetti interessati, si limita soltanto a una riproposizione testuale delle prescrizioni imposte dal Questore ed è carente di ogni riferimento alla pericolosità del soggetto, alla capacità di essa di giustificare la misura applicata e alla sussistenza di sufficienti elementi indiziari per attribuire al soggetto la condotta pericolosa posta a base della misura;
2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7, 8 e 10 lett. b) L. 7 agosto 1990 n, 241 perché nell'atto di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, notificato il 14 dicembre 2002, non v'era alcun avviso del diritto di depositare deduzioni difensive, mentre nell'ordinanza del Questore, che tale avviso contiene, non è indicato il termine per il deposito degli scritti difensivi. L'impugnazione è inammissibile.
L'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401, sost. Dall'arti D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, conv. in L. 24 febbraio 1995 n. 45 e modif. dall'art. 1 D.L. 20 agosto 2001 n. 336, conv. in L. 19 ottobre 2001 n. 377,
attribuisce al questore il potere di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni, fra le altre, alle persone che risultano denunciate per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Nella specie il provvedimento impugnato, benché cumulativo, risulta sufficientemente motivato in relazione alla richiesta del P.M. e all'informativa di reato che ha determinato l'emissione del provvedimento del Questore di Bari in data 8 gennaio 2003, informativa e provvedimento specificamente richiamati con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha legittimato l'adozione del provvedimento stesso (Cass., Sez. U., 21 giugno 2000 n. 17, Primavera ed altri).
Da questo risulta, infatti, che durante l'incontro di calcio Fidelis Andria-Brindisi, svoltosi nel pomeriggio del 6 ottobre 2002 nello stadio comunale di Andria, il Di IO insieme al altri tifosi si era reso colpevole di turbativa al regolare svolgimento dell'incontro, terminato il quale, si era unito a un folto gruppo di tifosi esagitati che stazionavano all'esterno dello stadio con l'obiettivo di scontrarsi con i tifosi della squadra ospite, trattenuti all'interno del campo sportivo. Per questo scopo il Di IO partecipava attivamente a un fitto lancio di sassi contro il personale della P.S., impegnato a disperdere il gruppo dei tifosi locali, cagionando il ferimento di un agente.
Il Di IO era stato successivamente fermato da personale del 9^ Reparto Mobile, identificato e denunciato all'A.G. competente per i reati di resistenza a p.u. e lesioni.
Dalla condotta del Di IO il Questore ha dedotto che la sua presenza nei luoghi in cui si svolgono eventi di natura sportiva può apportare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non v'è dubbio, pertanto, che la motivazione per relationem dell'ordinanza, integrata per effetto del richiamo con la motivazione del provvedimento del Questore, abbia verificato, sia pur succintamente, la sussistenza degli estremi per la convalida, sicché il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Ad analoga conclusione si perviene per il secondo motivo, con riferimento al quale si osserva che l'eccezione relativa alla regolarità della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo non è pertinente perché il controllo di tale comunicazione esula dalla convalida e, in ogni caso, si tratta di un'irregolarità che non risulta dal provvedimento impugnato. È, invece, palesemente infondata l'eccezione relativa all'omessa indicazione del termine per il deposito degli scritti difensivi nel provvedimento del Questore.
In calce all'ordinanza del Questore v'è l'avviso al Di IO della facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida nonché di presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Bari o, in alternativa, ricorso al T.A.R. Ora, mentre del ricorso gerarchico e del ricorso al T.A.R. sono indicati i relativi termini (sessanta giorni per il primo e trenta giorni per il secondo), nessun termine in apparenza risulta per la presentazione delle memorie e deduzioni, perché il termine per questa risulta implicitamente dal riferimento alla convalida, sicché l'avviso dato si intendeva nel senso che la presentazione doveva avvenire entro il termine per la convalida.
Tale interpretazione concorda con la regola (v. Corte Cost, 23 maggio 1997 n. 144) che la convalida del giudice per le indagini preliminari non debba intervenire, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, al fine di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, mediante la presentazione al giudice di memorie e deduzioni (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2000 n. 686, ric. Bucciarelli). Questo secondo motivo è dunque inammissibile in ordine a entrambe le eccezioni proposte.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000, 00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004