Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I . D E A A ) 4 O S T .7 S S R n T O 022 80 /0 1 A 7 T P S 8 I 9 M 1 I G A ' o E L R rz L R T a A L I m D A D 6 I E , e T N REPU BBLICA I TALIANA g O N g G L e E L L O S O 9 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . 1 A B rt D (A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1* sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: assegnazione casa familiare e addebito. dr. Pasquale Reale Presidente R.G. N. 16830/99 dr. Mario Rosario Morelli Consigliere dr. Giuseppe Salmè Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.4757 dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 13.12.2000 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16830 del Ruolo Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto Richiesta copia studi dal Sig. KROMOS DA PIERINO FIUMI, elettivamente domiciliato in Roma, Via- per diritti L3000 11.13-02-01 le Castro Pretorio n. 25, presso l'avv. Vincenzo Mesia- IL CANCELLIER no, e rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Formiggini di Bologna, per procura a margine del ricorso. CANCELLERIA 1 9 RICORRENTE
CONTRO
AD HI, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, Pal. IV, sc. B, presso l' avv. Gian Marco Grez, insieme all'avv. Enrica Selvati- ci di Bologna, che la rappresenta e difende, per pro- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE 2376 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. 2000 16 FEB 2001 IL CANCELLIERE - 2 - cura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, -1^ sez. civ., n. 289, del 26 febbraio 7 aprile 1999. Udita, all'udienza del 13 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Aldo For- miggini ed Enrica Selvatici, che insistono nelle pro- prie istanze e difese e il P.M. dr. Antonio Martone, che conclude per il rigetto del primo motivo e l'inam- missibilità degli altri due motivi del ricorso. Svolgimento del processo Nel 1997, il Tribunale di Bologna pronunciava la sepa- razione giudiziale dei coniugi IE MI e NA HI e rigettava le reciproche richieste d'addebito, ponendo a carico del MI un contributo di £. 200.000 mensili per il mantenimento della moglie e dichiarando inammissibili le domande delle parti di rivendica di beni mobili e danaro in comunione. Entrambe le parti impugnavano questa decisione, che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 aprile 1999, modificava soltanto sulla decorrenza del contri- buto fissata al 29 gennaio 1990, confermandola nel re- sto e compensando le spese di causa. In particolare erano rigettate la domanda della HI di aumentare il contributo perchè infondata e quella 3 incidentale del MI sull'addebito alla moglie, che si era allontanata dall'abitazione familiare per ef- fetto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non causata quindi da tale condotta. Sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà della HI, non vi erano i presupposti che consen- tissero eccezionalmente di far godere al coniuge non proprietario la casa di abitazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MI per tre motivi, illustrati con memoria, e resiste la HI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 144 e 145 c.c., per avere la Corte terri- toriale, con insufficiente motivazione, erroneamente collegato l'assegnazione della casa familiare alla ti- tolarità formale della proprietà, senza tenere conto che il ricorrente aveva pagato quasi l'intero prezzo dell'immobile e, non avendo altra abitazione, aveva dovuto chiedere ospitalità a suoi congiunti, mentre la HI aveva lasciato la casa, che non era utilizzata nè era stata data in locazione. In conclusione, il MI censura la sentenza impugnata per non avergli assegnato la casa, pur essendo egli la parte economicamente più debole, cui l'abitazione do- : 4 veva assegnarsi come integrazione al mantenimento.
1.2. La sentenza della Corte territoriale aderisce al costante indirizzo interpretativo di questa Corte, se- condo il quale l'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare a colui che non ne sia il titolare, costituisce deroga eccezionale alla proprietà, consen- tita o nell'interesse esclusivo dei figli o in ragione della particolare posizione di debolezza economica del beneficiario con natura integrativa al mantenimento (in tal senso tra molte, le recenti Cass. 25 febbraio 2000 n. 2070 e 15 gennaio 1999 n. 376). La sentenza impugnata, dopo aver fissato un contributo di mantenimento a carico del MI e a vantaggio della HI, considerando quindi l'uomo la parte economica- mente più forte, coerentemente, in mancanza di figli minorenni o conviventi con una delle parti, ha dispo- sto secondo l'ordinario principio della titolarità del diritto, del godimento del bene per il proprietario, non rientrando nel thema decidendi la circostanza che l'immobile è stato acquisito dalla MI con danaro del marito, irrilevante ai fini dell'assegnazione.
2. Si deduce poi che la Corte territoriale, sempre con motivazione insufficiente, avrebbe violato l'art. 156 c.c., non avendo considerato che la HI, mantenendo libera la casa familiare, rinuncia ad una entrata ri- - 5 - levante perchè la sua condizione economica di pensio- nata è migliore di quella del ricorrente;
altro errore della sentenza impugnata sarebbe nella fissazione del- la decorrenza del contributo alla donna dalla data della domanda.
2.1. L'assegnazione della casa familiare, come espres- sione della titolarità della proprietà su di essa, non impone all'assegnatario un godimento diretto o almeno una locazione, che importi percezione dei redditi del- l'immobile; la HI è, come ogni proprietario, libe- ra di fruire della casa, anche lasciandola disabitata. La decorrenza del contributo dalla domanda, per la na- tura alimentare di esso, non può che essere quella del- la data della domanda, come più volte già affermato da questa Corte (tra molte Cass. 11 aprile 2000 n. 4558 e 22 aprile 1999 n. 4011) e quindi anche per tale pro- filo, il ricorso è infondato.
3. Il terzo motivo di ricorso lamenta dalla Corte ter- ritoriale la violazione dell'art. 151 c.c. e l'insuf- ficiente motivazione sul punto, per non avere addebi- tato la separazione alla HI, non essendovi propor- ду zione tra la condotta della donna che ha abbandonato la casa familiare e quella del marito, accusato di una freddezza che poteva essere anche l'unica reazione del MI alle azioni della moglie. - 6 - La controricorrente, facendo rilevare un abbandono del marito, in realtà trasferitosi per breve tempo dai ge- nitori per assisterli, ha evitato l'addebito.
4. La Corte bolognese ha espressamente ritenuto propo- sto dal MI appello incidentale sull'addebito alla HI e deve quindi escludersi il giudicato sul punto della sentenza di primo grado, come sembra dedurre la controricorrente, per evidenziare l'inammissibilità del motivo di ricorso. Peraltro esattamente s'esclude dalla Corte territoria- le che l'abbandono della casa dalla HI sia stata una condotta violativa dei doveri nascenti dal matri- monio, ritenendolo effetto e non causa dell'intolle- rabilità della prosecuzione della convivenza con mo- tivazione immune da vizi logici;
pertanto anche questo motivo del ricorso è infondato.
4. Concorrono giusti motivi, stanti i rapporti tra le parti, per compensare interamente tra loro le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000. presidente parpell Consigliere extensore sup Mi I ) 4 D 7 A . E n S S 7 O 8 A A 9 R 1 T T T ATIONE S o S z I O A CORTE SUPREM r a P R G m T M E I Pre ' L 6 R L A Depor 16 2001 I L e ILCANCE g I A D g Andre N e D , L G IL CANCELLIERE O E 9 O 1 T L . t r L N A A E O ( D C B E P