Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) E , E 1 E 9 C N 9 1 A O - I P 1 Z I 1 A - D R 1 T 2 E S . I C L о G I E 9 D R 3 2 U A I REPUBBLICA ITALIANA E D G 6 т E 4 T E . N T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T . S T R E S A I ( SUPREMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto Art. 1469, co. 2° n. 7 c.c. Condizioni di applicabilità SEZIONE TERZA CIVILE Equiparazione della società di persone al piccolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: imprenditore R.G.N. 4525/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere SABATINI Consigliere Cron. 2779 Dott. Francesco Rep. MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud. 27/09/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. COLE 24 ORE... per diritti 1.55 NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Proc.
1.2.9 GEN. 2002. IL CANCELLIERE Spec.Avv. Beniamino Tortora suol legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato LONGO ETTORE, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL & NG PA SAS;
intimato avversO la sentenza n. 9136/98 del Giudice di pace di 2001 ROMA, emessa il 22/10/1998, depositata il 28/10/98; 1665 rg.24589/1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per inammissibilità del ricorso in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2.4.1997 la WA & GE Europa. sas proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2046/97 emesso dal giudice di pace di Roma il 21.1.1997 in favore della Nuova Tirrena Ass. spa, relativo al mancato pagamento della somma di L. 902.000 a titolo di rata di premio scaduta, chiedendone la revoca, previa declaratoria di risoluzione del contratto di assicura- zione, deducendo che con lettera raccomandata 6.6.1996, in adesione alla normativa scaturita dalla direttiva CEE 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori, aveva disdetto la polizza assicurativa stipulata in data 20.10.95, avvalendosi della facoltà di recedere dal contratto in ipotesi di sinistro così come previsto dall'art. 7 n. 3 della po- lizza Chiara Infortuni. La Nuova Tirrena, costituitasi in giudizio, conte- stava l'avverso dedotto, osservando che la normativa 2 richiamata dall'opponente atteneva ai soli consumatori quali persone fisiche. Il giudice di pace con sentenza 20.10.98 accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia della polizza di assicurazione e, quindi, la revoca del decreto in- giuntivo opposto;
condannava la Nuova Tirrena spa al pagamento delle spese di lite. Riteneva il giudicante che la normativa prevista dall'art. 1469 bis c.c. in materia di clausole abusive trovava applicazione anche in favore delle società di persone, quale quella in accomandita semplice propria dell'opponente, da equipararsi ai piccoli professio- nels. Per la cassazione della decisione ricorre la Nuova Tirrenia spa, esponendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione dell'art. 1469 bis. co. 2° n. 7 ne C.C. in relazione agli artt. 2083, 2313 e 2317 c.c., si contesta il punto della decisione che ha equiparato la società di persona al piccolo imprenditore о commer- ciante, rilevandosi che mentre la prima è costituita da un'associazione di capitale e lavoro, la figura del piccolo imprenditore e del commerciante è caratterizza- ta dall'impiego del lavoro proprio e dei componenti 3 della famiglia. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1469 bis, CO. 2° n. 7 C.C. e mancanza assoluta di motivazione, si contesta sotto il primo profilo che la società in accomandita semplice possa essere annoverata tra i piccoli imprenditori, as- sumendosi che la norma in questione contrappone la ca- tegoria delle persone fisiche o giuridiche che operano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale о professionale a quella delle persone fisiche che agi- scono come privati per scopi estranei all'attività im- prenditoriale e, sotto il secondo profilo, che l'attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore conferito alla società opponente è un'affermazione apo- dittica, perché priva di motivazione. I motivi di ricorso attinenti alla violazione e applicazione della norma di riferimento sono falsa inammissibili, atteso che, come costante indirizzo di questa Corte, per le sentenze del giudice di pace pro- nunciate -come nella specie, data l'entità del petitum inferiore ai due milioni di lire- secondo equità è con- sentita l'impugnazione con ricorso per cassazione sol- tanto per violazione di norme (anche comunitarie) pur- chè di rango costituzionale, ma non per violazione di norme cd. "ordinarie", non potendo le stesse trovare 4 applicazione in presenza della regola di equità. Ne de- riva, pertanto, l'inammissibilità delle censure formu- late da parte ricorrente con riferimento ad una norma- tiva cd. "ordinaria", quali gli articoli codicistici su indicati, come l'infondatezza delle stesse laddove si rivolgono a sostenere l'inesistenza di una motivazione, per contro adeguatamente risultante dalla decisione del giudice di pace. La mancata costituzione della controparte in questo grado di giudizio esime dall'obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, addì 27.9.2001. S an F ra n II CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Moen Depositata in Cancelleria Joggi, 11 9.1.9 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIER Gina Casoli Gina Casoli 4 ) 7 O L 3 E . L C N O , B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - O 1 E I 1 Z - C 1 I A 2 R D T . U S L I I 9 G G 3 E R E E A N 6 . D 4 T . E S T T I T ( N R E S A E 5