CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 29980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29980 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL IL nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16/10/2022 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IC, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29980 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da AN PE diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati di usura per i quali egli è stato condannato con sentenza di patteggiamento del medesimo Giudice in data 13 maggio 2021 e con quella pronunciata dalla Corte di appello di Roma il giorno 3 dicembre 2018. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso - sulla base delle due sentenze sopra indicate - che il condannato, al momento della commissione del primo reato, avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, quelli successivi. Invero, la condotta valutata dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte di appello risaliva al 2015, si era consumata in Roma in danno di TO SO, che era un soggetto originariamente sconosciuto al PE, dato che erano stati IO OI ed SI CH a suggerire alla persona offesa l'odierno ricorrente come persona che avrebbe potuto aiutarla con un prestito. Al contrario, i fatti per i quali è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento erano avvenuti in Albano sino al giugno 2020 ed erano stati commessi dal PE da solo o con altri soggetti differenti rispetto a quelli indicati nella sentenza della Corte di appello;
inoltre, mentre per l'episodio avente come vittima il SO l'istante si era limitato a concedere il denaro a tassi usurai, nei fatti di cui alla sentenza di patteggiamento il PE faceva parte di una organizzazione più raffinata che non si limitava a svolgere usura, ma controllava in modo capillare le persone offese per mezzo di complici, che a volte erano altre vittime del PE al quale segnalavano persone in difficoltà alle quali egli poteva concedere prestiti sempre a tassi usurari. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Cesare Piraino, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per avere escluso la sussistenza delle condizioni per addivenire al riconoscimento della 2 continuazione in sede esecutiva;
infatti, vi erano tutti gli elementi necessari quali l'omogeneità dei reati e delle condotte da lui serbate, la commissione nello stesso arco temporale, mentre il riferimento operato dal giudice dell'esecuzione ad una organizzazione 'raffinata' per i fatti giudicati con la sentenza di patteggiamento introdurrebbe, secondo il ricorrente, un elemento non previsto dalla legge ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) 3 L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze sopra indicate, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto del diverso luogo di commissione, delle vittime differenti, dei complici non coincidenti e, soprattutto, del fatto che per i reati commessi nella zona di Albano il ricorrente aveva costituito una apposita organizzazione, a differenza di quanto verificatosi per l'usura commessa a Roma in danno di TO SO che egli, peraltro, nemmeno conosceva originariamente. 4 3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata. 2.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IC, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29980 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da AN PE diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati di usura per i quali egli è stato condannato con sentenza di patteggiamento del medesimo Giudice in data 13 maggio 2021 e con quella pronunciata dalla Corte di appello di Roma il giorno 3 dicembre 2018. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso - sulla base delle due sentenze sopra indicate - che il condannato, al momento della commissione del primo reato, avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, quelli successivi. Invero, la condotta valutata dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte di appello risaliva al 2015, si era consumata in Roma in danno di TO SO, che era un soggetto originariamente sconosciuto al PE, dato che erano stati IO OI ed SI CH a suggerire alla persona offesa l'odierno ricorrente come persona che avrebbe potuto aiutarla con un prestito. Al contrario, i fatti per i quali è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento erano avvenuti in Albano sino al giugno 2020 ed erano stati commessi dal PE da solo o con altri soggetti differenti rispetto a quelli indicati nella sentenza della Corte di appello;
inoltre, mentre per l'episodio avente come vittima il SO l'istante si era limitato a concedere il denaro a tassi usurai, nei fatti di cui alla sentenza di patteggiamento il PE faceva parte di una organizzazione più raffinata che non si limitava a svolgere usura, ma controllava in modo capillare le persone offese per mezzo di complici, che a volte erano altre vittime del PE al quale segnalavano persone in difficoltà alle quali egli poteva concedere prestiti sempre a tassi usurari. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Cesare Piraino, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per avere escluso la sussistenza delle condizioni per addivenire al riconoscimento della 2 continuazione in sede esecutiva;
infatti, vi erano tutti gli elementi necessari quali l'omogeneità dei reati e delle condotte da lui serbate, la commissione nello stesso arco temporale, mentre il riferimento operato dal giudice dell'esecuzione ad una organizzazione 'raffinata' per i fatti giudicati con la sentenza di patteggiamento introdurrebbe, secondo il ricorrente, un elemento non previsto dalla legge ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) 3 L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze sopra indicate, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto del diverso luogo di commissione, delle vittime differenti, dei complici non coincidenti e, soprattutto, del fatto che per i reati commessi nella zona di Albano il ricorrente aveva costituito una apposita organizzazione, a differenza di quanto verificatosi per l'usura commessa a Roma in danno di TO SO che egli, peraltro, nemmeno conosceva originariamente. 4 3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata. 2.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023.