Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, fatto salvo il giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 14433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14433 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 17/02/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 262
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 5697/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UR NC, n. il 28.1.1966 a Luzzi, ivi res., rapp. e dif. dall'avv. Federico Ferrara, del Foro di Padova;
AL OR, n. il 26.3.1957 a Rovolon, res. a Teolo, rapp. E dif. dagli avv.ti Franco Antonelli e Sergio Dal Prà, del Foro di Padova, e da AS AR Giorgio, nato il [...] a [...] res. a Padova, rapp. e dif. dall'avv. Gianni Morrone, del Foro di Padova;
avverso la sentenza in data 23.6.2000 del Tribunale di Padova, in composizione monocratica;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avv. Gen. Dott. Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Uditi i difensori avv.ti Dal Prà e Marrone, i quali hanno concluso come da ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, a conclusione di un giudizio scaturito da una segnalazione inoltrata in itinere al P.M., nella primavera del 1997, da parte del Corpo Forestale dello Stato, dichiarò NC AN, TI LC, AR Giorgio SO e OR AL colpevoli "del reato p. e p. dagli artt. 110, 734 C.P., perché in concorso fra loro, AL nella sua veste di Sindaco pro tempore del Comune di Teolo, ente committente dell'opera. Il SO in quella di direttore dei lavori, il AN ed il LC in quella di costruttori, effettuavano lavori di sbancamento collinare iniziando i lavori di edificazione di un parcheggio in zona soggetta a plurimi vincoli paesaggistici ed ambientali: - ricade nel Parco Regionale Colli Euganei;
- ricade in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali;
- ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico;
- ricade nelle immediate vicinanze dell'antica Abbazia di Praglia, complesso monumentale soggetto ai vincoli di cui alla legge 1089/39 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, così distruggendo ed alterando le bellezze naturali dei luoghi sopra indicati soggetti a speciale protezione dell'autorità. Praglia, 25.11.1998."
Il giudice di merito, pur avendo dato atto della formale regolarità, sotto il profilo amministrativo, delle pratiche urbanistico - edilizie, corredate da tutti i prescritti pareri degli enti ed uffici preposti ai rispettivi vincoli in rubrica indicati (atti consultivi che,peraltro, il consulente del P.M. aveva ritenuto illegittimi per "difetto di motivazione", in ordine alla sussistenza delle effettive ragioni di compatibilità del progettato intervento con tutti i valori oggetto di tutela) e premesso di non potere "in virtù del principio della separazione dei poteri .. disapplicare ... un atto concessorio o autorizzatorio ... salvo che non vi sia prova (della quale non vi sono elementi) dell'illiceità penale della condotta che ha portato alla formazione dell'atto illegittimo.." tanto più che "non vi è alcuna contestazione in ordine ad illeciti di natura urbanistico - edilizia" (gli iniziali concorrenti addebiti ex artt. 20 lett. c) L. 47/85 ed 1 sexies L. 431/85 erano stati abbandonati dal P.M.), nondimeno riteneva di poter valutare, ai fini dell'accertamento della responsabiltà contravvenzionale di cui all'art. 734 c.p.p. gli effetti pregiudizievoli dell'opera realizzata sui beni collettivi oggetto della speciale tutela;
e tale valutazione formulava, in termini estremamente negativi, sulla base di diffuse argomentazioni, di essenziale carattere estetico - ambientale (con particolare riferimento all'impatto visivo determinato dal parcheggio, realizzato in luogo di un preesistente vigneto, nelle immediate vicinanze dell'Abbazia citata), così pervenendo all'affermazione di colpevolezza, non solo del sindaco committente, ma anche del direttore dei lavori e degli esecutori, i quali ultimi avrebbero dovuto, ad avviso del giudicante, rendersi conto dell'evidente carattere deturpante dell'intervento, progettato, approvato e poi attuato.
Avverso detta decisione di condanna, irrogati va di sole ammende, proponevano distinti ricorsi per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, il AN, l'AL ed il SO.
Le impugnazioni, deducenti vizi vari, per carenze ed illogicità della motivazione in ordine agli elementi sia oggetti vi, sia soggettivi (per quanto, segnatamente, riguarda le posizioni del direttore e dell'esecutore dei lavori) della contravvenzione, nonché violazione dell'art. 522 c.p.p., per immutazione in sentenza dell'accusa contestata (doglianza contenuta nel ricorso AL), sono accomunate dalla fondamentale censura, a termini della quale il giudice non avrebbe potuto disattendere i provvedimenti amministrativi, tutti regolari ed adottati all'esito di meditate vantazioni discrezionali, che avevano segnato l'iter della, sia pure discussa, opera, delle cui conseguenze ambientali e paesaggistiche il progetto si era fatto carico, prevedendo anche interventi di ripristino della vegetazione.
Tali censure hanno registrato l'adesione del P.G. di udienza, il quale ha concluso per una decisione di annullamento con formula assolutoria ex art. 129 c.p.p., nonostante l'intervenuta maturazione, nelle more del giudizio, del termine di prescrizione, ex artt. 157 co. 1 n. 6 e 160 u.c., del reato contravvenzionale.
Tanto premesso, osserva la Corte che i ricorsi, nei termini essenziali sopra esposti, sono palesemente fondati, imponendosi, per l'evidenza delle ragioni assolutorie prevalenti sull'estinzione, l'annullamento della sentenza ascritta perché il fatto non sussiste. Il principio della separazione dei poteri, pur citato dal giudice di merito, del quale costituiscono corollario le tuttora vigenti regole di cui agli artt. 4 e 5 della fondamentale legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, comporta il potere - dovere dell'A.G.O., sia civile,
sia penale, di disattendere gli atti amministrativi solo se illegittimi, vale a dire inficiati da radicali vizi, quali la violazione di legge, il difetto di competenza, il palese eccesso di potere, tali da comportarne, in virtù del sindacato incidentale attribuito dall'ordinamento al giudice ordinario, la disapplicazione;
per converso nessun potere è riconosciuto ai giudici civili e penali di sindacare l'opportunità degli atti in considerazione, sostituendosi alla P.A. nell'esercizio di quelle facoltà discrezionali, tecniche e/o di merito, comunque implicanti valutazioni comparative di opposte esigenze, di rilevanza pubblica, operando scelte di priorità ad essa sola attribuite. Ciò posto e rilevato che, nel caso di specie, lo stesso giudice di merito ha dato atto dell'avvenuto regolare, ancorché complesso e tormentato, iter amministrativo della vicenda edilizia in questione, convenendo sull'impossibilità di disapplicazione dei relativi atti, deve rilevarsi che, del tutto contraddittoriamente quel giudicante ha poi ritenuto di potersi sostituire agli organi deliberativi e consultivi della P.A. nella finale valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco (da una parte quelli alla conservazione dell'integrità dell'ambiente e del paesaggio,dall'altra l'esigenza collettiva di realizzazione di un parcheggio non lontano dall'Abbazia, al fine di consentirne l'agevole raggiungimento da parte dei frequenti e numerosi "pellegrini"), pervenendo, sia pure con il supporto del parere del c.t. dell'accusa, ad un giudizio definito di illegittimità, ma sostanzialmente di vera e propria inopportunità, della scelta operata dal Comune, sulla scorta dei vari pareri e n.o. degli altri organi pubblici, segnatamente di quelli preposti alla tutela dei rispettivi vincoli. Tali vincoli, invero, non comportano l'assoluta immodificabilità dei beni interessati, ma solo la necessità di sottoporre le progettate modifiche al vaglio delle autorità, cui la legge attribuisce non solo imposizione, ma anche la gestione degli stessi;
coerentemente è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, sent. sez. 3^ pen., n. 5257/87 e n. 3125/96, quest'ultima di motivato dissenso rispetto ad una precedente, poco convincente, decisione delle SU, la n. 248 del 12/1/93, attribuente un'autonomo ed illimitato potere di valutazione del danno al g.o.), che l'art. 734 c.p., nel fare riferimento alla "speciale protezione dell'autorità", abbia adottato la tecnica del rinvio ed "formale" (non "recettizio"), nel senso che il vincolo viene in considerazione non con esclusivo e statico riferimento al suo momento impositivo, ma nel suo divenire dinamico, con la conseguenza che un intervento su beni tutelati, assentito da un'autorizzazione regolarmente rilasciata, non può mai integrare gli estremi oggettivi della contravvenzione di cui al citato articolo del codice penale. Diversamente opinandoci perverrebbe a paradossali conseguenze, nel senso della irrealizzabilità della maggior parte degli interventi relativi ad opere pubbliche, specie di grandi dimensioni (quali autostrade, ferrovie, trafori e simili), di rilevante impatto ambientale e spesso implicanti non solo la menomazione, ma addirittura la distruzione di beni sottoposti a tutela. Quel che occorre verificare, al fine del giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario, è che vi sia stata una effettiva comparazione tra i beni ed interessi in conflitto e che nella relativa valutazione non si siano inseriti elementi extra -istituzionali, tali da frustrare il perseguimento del pubblico interesse in favore di esigenze ad esso estranee,ipotesi sole nelle quali la palese patologia degli atti in questione ne determina la disapplicazione. Nel caso in specie il giudice a quo non è stato in grado di individuare siffatte devianze, ma si è limitato a rilevare il cattivo esercizio (per insensibilità di tipo culturale,sottovalutazione delle esigenze,ritenute preminenti rispetto a quelle, anche collettive, perseguite dall'intervento, alla conservazione dell'integrità del sito, inadeguatezza delle programmate opere di parziale ripristino della copertura vegetale, etc.) dei poteri di scelta attribuiti alla P.A., finendo, dunque, con il sostituirsi alla stessa nell'esercizio di attribuzioni di puro merito amministrativo.
Le considerazioni che precedono comportano, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, per oggettiva insussistenza del "fatto - reato" ascritto ai ricorrenti, con effetto estensivo ex art. 587 co. 1 c.p.p. nei confronti del coimputato non impugnante LC, considerata la natura non personale delle ragioni accolte.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti SO AR, AL OR e AN NC, nonché, per l'effetto estensivo, del coimputato non ricorrente LC TI, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 17 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004