Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8596
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.

In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, l'art. 2 della predetta legge - che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore, e che dispone, rispetto alla data di scadenza, una ulteriore durata, fa riferimento, nel fissare tale data, all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto, intendendosi per tale quello in cui un certo conduttore o una certa famiglia si sono in concreto installati nel fondo, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione del contratto siano stati conclusi nuovi accordi modificativi, o che l'originario rapporto di mezzadria sia stato convertito in affitto. Infatti, tale conversione non produce l'estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicché, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa della precedente obbligazione.

La disposizione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, contrastando inevitabilmente una diversa interpretazione della norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Ne consegue che non può farsi carico a detto convenuto del mancato adempimento, in sede di tentativo di conciliazione, di un preteso onere di opporsi alle argomentazioni di controparte, ben potendo lo stesso svolgere tali difese in sede contenziosa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8596
Data del deposito : 22 giugno 2001

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