Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 3
Il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.
In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, l'art. 2 della predetta legge - che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore, e che dispone, rispetto alla data di scadenza, una ulteriore durata, fa riferimento, nel fissare tale data, all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto, intendendosi per tale quello in cui un certo conduttore o una certa famiglia si sono in concreto installati nel fondo, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione del contratto siano stati conclusi nuovi accordi modificativi, o che l'originario rapporto di mezzadria sia stato convertito in affitto. Infatti, tale conversione non produce l'estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicché, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa della precedente obbligazione.
La disposizione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, contrastando inevitabilmente una diversa interpretazione della norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Ne consegue che non può farsi carico a detto convenuto del mancato adempimento, in sede di tentativo di conciliazione, di un preteso onere di opporsi alle argomentazioni di controparte, ben potendo lo stesso svolgere tali difese in sede contenziosa.
Commentario • 1
- 1. La forma verbale dei contratti: profili sostanziali e proceduraliVeronica Schirripa · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8596 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IG MI, anche in qualità di rappresentante della famiglia coltivatrice, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Oreste Giorgin, 10, presso l'avv. Antonio Appella, che lo difende anche disgiuntamente agli avv. Ennio Antonucci e Luigino M. Martellato, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA UC, FA NC, FA LS, FA UN, elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Vico, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che li difende unitamente all'avv. Francesco Baldon, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria n. 21/99 del 5 maggio - 2 agosto 1999 (R.G. n. 5/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Appella per il ricorrente e l'avv. F. Prosperi Mangili per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso, la declaratoria di inammissibilità del sesto e settimo motivo, l'accoglimento dei restanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21 maggio 1997 FA UC, GI e LS chiedevano che il tribunale di Venezia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con IG MI, pronunciasse la cessazione, al termine della annata agraria 1995/96, del contratto di affitto inter partes avente ad oggetto un fondo di proprietà di essi attori esteso circa tre ettari in S. Maria di Sala, con condanna del IG al rilascio del fondo stesso.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa eccependo che il rapporto di affitto aveva avuto inizio nell'anno 1944 (e non nel 1953, come indicato nel ricorso introduttivo) e, pertanto, in assenza di disdetta per il termine dell'annata agraria 1992/93, si era rinnovato per altri quindici anni.
In via riconvenzionale il IG chiedeva, ancora, la condanna degli attori al pagamento, da un lato, della indennità per i miglioramenti apportati al fondo, dall'altro, al risarcimento dei danni patiti da esso concludente per essere venuta meno la concedente all'obbligo di conservare la cosa locata in condizioni che ne' consentissero il pieno godimento.
Svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale gli attori eccepivano la improcedibilità della riconvenzionale perché non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 e interveniva in causa FA BR,
comproprietario del fondo oggetto di controversia, facendo proprie le difese degli attori, la sezione adita con sentenza 30 settembre - 10 ottobre 1998 rigettava la domanda principale e dichiarava improponibile quella riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia in via principale da FA UC, NC e LS e, in via incidentale, da IG MI, la corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio, altresì di FA BR così provvedeva: dichiara cessato alla data dell'11 novembre 1996 il contratto inter partes:
conferma, nel resto, la pronunzia impugnata.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi e illustrato da memoria, IG MI. Resistono, con controricorso, FA UC, NC, LS e BR. Con atto depositato il 27 novembre ricorrente ha rinunciato al sesto e settimo motivo del proprio ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 342 - 344 c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte appellata e comunque rilevabile d'ufficio" lamenta di avere eccepito, in comparsa di costituzione d'appello, la inammissibilità della impugnazione avversaria per essere priva di specifici motivi di appello e che i giudici del merito non si sono pronunciati su tale eccezione.
2. La censura non può trovare accoglimento.
Come assolutamente pacifico presso la più recente giurisprudenza di questa Corte, che deve, nella specie, trovare ulteriore conferma, nel giudizio d'appello che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 24 marzo 2000, n. 3539). I motivi di appello - in altri termini - sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). Pacifico quanto sopra, esattamente, i giudici di appello hanno ritenuto - sia pure per implicito, esaminando nel merito le doglianze prospettate - che l'atto di appello dei FA non era inammissibile per inosservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c.. In detto atto, in particolare, gli appellanti, dopo avere esposto [pagg. 1 - 21] i fatti di causa (trascrivendo lo "svolgimento del processo" contenuto nella sentenza di primo grado), hanno - nelle pagine successive [pagg. 3 - 71 - adeguatamente e congruamente esposto le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni fatte proprie dalla sentenza dei primi giudici, nonché delle ragioni da costoro addotte a fondamento di quelle conclusioni.
3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", lamenta che i giudici di appello hanno accolto un motivo di appello non dedotto dai soccombenti in primo grado e ex novo ricostruito dai giudicanti. Si osserva, in particolare, al riguardo:
- si assume nella sentenza gravata che i FA hanno dedotto, a sostegno del loro gravame, sei motivi di impugnazione: in realtà nel ricorso d'appello tali motivi non sono rinvenibili, ne' in termini di analitica indicazione ne' in termini di sostanziale doglianza;
- la corte di appello di Venezia ha espressamente dichiarato di volere accogliere il terzo mezzo di impugnazione degli appellanti principali con cui sarebbe stato dedotto il travisamento del fatto e l'illogicità manifesta della decisione, mai enucleato dagli appellanti principali, essendosi gli appellanti limitati ad asserire che esisteva "un rapporto di affitto risalente al 1953, documentalmente ed espressamente confermato da entrambe le parti" e che le testimonianze non avrebbero dimostrato "se e soprattutto a quale titolo vi fosse un insediamento sul fondo oggetto di causa da parte dell'appellato".
4. La censura è fondata.
Contrariamente a quanto assume la sentenza in questa sede gravata l'atto di appello dei FA - il cui diretto esame è consentito in questa sede, essendo denunziato un error in procedendo - non contiene alcun elemento "grafico" o, semplicemente "logico" che permetta di ravvisare in esso la prospettazione di sei motivi di impugnazione. Ancorché i giudici di secondo grado abbiano affermato che "con il terzo mezzo di impugnazione gli appellanti principali deducono il travisamento del fatto e l'illogicità manifesta della decisione", non è dato comprendere, dalla lettura dell'atto di appello esistente negli atti di causa, quale sia, in concreto, il "passaggio" dell'atto stesso che possa definirsi "terzo mezzo di appello". Specie tenuto presente che in nessuna parte del ricordato atto di appello compaiono le parole "travisamento del fatto" e "illogicità manifesta della decisione".
È palese, pertanto, che vi è stata, da parte della sentenza in questa sede gravata, violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo stato accolto un motivo non dedotto, o, comunque, dedotto in termini totalmente diversi da quelli ritenuti dai giudici di secondo grado.
5. Precisato quanto sopra si osserva che i giudici di appello, pur essendo pacifico in causa - alla luce delle testimonianze raccolte - che "la presenza della famiglia del IG sul fondo risaliva ad epoca coeva agli ultimi eventi bellici", hanno ritenuto - ciononostante - che il rapporto di affitto inter partes fosse sorto esclusivamente nel 1953 sulla base - in buona sostanza - dei seguenti rilievi:
- in un precedente giudizio, instaurato dal IG il difensore di questi aveva affermato che il contratto d'affitto, tra le parti, aveva avuto inizio nel 1953;
- in sede di tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura "il fittavolo non formulò alcuna obiezione o riserva in ordine alle affermazioni dei concedenti, questa volta .. rilevanti, anzi definitive, in ordine all'epoca di inizio del rapporto";
- l'insediamento della famiglia dell'appellato nella casa colonica, in epoca anteriore a quella dagli attori assunta quale inizio del rapporto ha "valenza ambigua", "dal momento che tanto l'insediamento nella casa, quanto l'attività di coltivazione dei capi ai quali questa accedeva ben potevano derivare da titolo diverso da quello dell'affitto";
- "ai fini della individuazione dell'inizio del rapporto non va considerato l'eventuale periodo di durata del rapporto di mezzadria, dovendosi condividere senz'altro l'osservazione dell'appellante che la sostituzione convenzionale dell'originario rapporto di mezzadria con un rapporto di affittanza rivesta .. natura novativa".
6. Le trascritte affermazioni sono censurate dal ricorrente con il terzo, quarto e quinto motivo.
Lamenta il ricorrente, nell'ordine:
- "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2727 - 2729 c.c., 2, l. n. 203 del 1982 e 116 c.p.c., e anche artt. 414 - 421 c.p.c. e 2697, 1231,
nonché, ex art. 360 n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (terzo motivo) ;
- "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 - 116 c.p.c., 2697 c.c., 2,
l. n. 203 del 1982, nonché ex art. 360 n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (quarto motivo);
- "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2, l. n. 203 del 1982, 1230,
1231, 2697 c.c. e 111 c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (quinto motivo).
6. I vari motivi, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, sono, per quanto di ragione, fondati, alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Come evidenziato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, e come puntualmente ricordato dalla difesa del ricorrente, la norma di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, nel prevedere l'onere di esperire, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario, fa riferimento, esclusivamente, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria". Deve escludersi, pertanto, che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte.
Una diversa interpretazione della norma de qua contrasterebbe inevitabilmente, con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 24 della Carta fondamentale, atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un canto, dichiarare improponibile l'eccezione del convenuto (non preceduta dal previo tentativo di conciliazione), e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, sol perché quest'ultimo, prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, ha esperito il tentativo di conciliazione de quo (in questo senso, Cass., 2 agosto 1997, n. 7177, nonché Cass., 15 gennaio 1996, n. 266). Deriva, da quanto, sopra, da un lato, che non sussisteva alcun onere, a carico dell'attuale ricorrente per cassazione, opporsi, in sede di tentativo di conciliazione innanzi all'ispettorato agrario, alle argomentazioni di controparte, quanto alla data di inizio del rapporto, ben potendo lo stesso svolgere, liberamente, tali difese in sede contenziosa [come poi, puntualmente, è avvenuto] (cfr., recentemente, sulla questione Cass., 17 gennaio 2001, n. 593, specie in motivazione), dall'altro, che sussiste, come denunziato, la violazione, da parte della sentenza gravata, dell'art. 116, comma 2, c.p.c., allorché ha posto, a suffragio della conclusione adottata,
il "comportamento" del IG in sede di tentativo di conciliazione.
Giusta la disposizione da ultimo richiamata, in particolare, "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente [interrogatorio non formale delle parti], dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli abbia ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".
Certo quanto sopra, certo che nei giudizi innanzi alla sezione specializzata agraria "la domanda si propone con ricorso" (cfr., combinato disposto di cui agli artt. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29 e 414 c.p.c.), è palese che "il contegno delle parti ... nel processo", rilevante ai fini dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e dal quale il giudice stesso è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto dalle parti innanzi al giudice, dopo che questo sia stato adito con la proposizione del ricorso, e che sono - pertanto - ininfluenti, a detto scopo, le dichiarazioni rese (nonché, a maggior ragione, quelle - come nella specie - non rese) in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. 6.2. La sentenza gravata, appare censurabile, altresì, nella parte in cui, sostanzialmente, ha affermato essere irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere provati gli assunti difensivi del IG, la circostanza - ritenuta pacifica dai giudici a quibus - secondo cui il IG e la sua famiglia erano già insediati nella casa colonica e nel terreno in epoca antecedente a quella indicata dagli attori [in particolare, in data coeva agli ultimi eventi bellici]. Al riguardo - come denunziato dal ricorrente - sussiste violazione dell'art. 2697 c.c.. Sotto diversi, concorrenti, profili.
6.2.1. Sotto un primo profilo si osserva che nella specie avendo dedotto parte attrice che ad una certa data [nel 1953] il rapporto tra le parti era "di affitto" e dimostrato, dal convenuto, che, in realtà, il rapporto preesisteva alla detta data (essendo il conduttore insediato nella cascina e nei terreni in epoca anteriore) è palese che sussisteva una presunzione, almeno semplice, che in effetti il rapporto di affitto non era sorto nella data indicata dall'attore, ma in quella, anteriore e diversa, invocata dal convenuto e nella quale era iniziato il godimento, da parte sua, del fondo oggetto di controversia.
È palese, in un tale contesto, come anticipato, la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. posta in essere dalla sentenza gravata. Era, infatti, onere della parte attrice dimostrare che nel 1953 non si era avuto una semplice rinnovazione del precedente rapporto, o la sua eventuale redazione in un atto scritto [che non risulta, pacificamente, mai acquisito al processo], ma una "novazione" di questo e non certamente del convenuto dare la prova di avere detenuto, sin dal 1944, il fondo oggetto di controversia sempre in forza dello stesso titolo (affitto a conduttore coltivatore diretto).
6.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, si osserva - come anticipato - che, comunque, la sentenza gravata è incorsa in violazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto altro concorrente, profilo.
È stato affermato, in molteplici occasioni, da parte di questa Corte regolatrice, che per l'accertamento della esistenza di un rapporto di affitto agrario deve ritenersi sufficiente la esistenza (e la prova) dell'intervenuto consensus in idem placitum tra le parti sulla circostanza che una di esse abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo, del quale l'altra abbia, viceversa, la disponibilità, e non anche necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto (id est corrispettivo spettante al concedente, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto, ecc.) rigorosamente predeterminato dalla normativa vigente con disposizioni inderogabili, tali, cioè, da far ritenere senz'altro applicabile, nella specie, la regola di cui all'art. 1339 c.c., secondo la quale eventuali clausole contrattuali devono ritenersi automaticamente sostituite da quelle di legge, se in contrasto con esse (in termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 2 agosto 1997, n. 7177). Pacifico, in diritto, il principio di diritto sopra riferito è palese la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha affermato che "la valenza di tale dato [insediamento dell'appellato nella casa colonica in epoca antecedente a quella dagli attori assunta quale inizio del rapporto]" è "evidentemente ambigua dal momento che tanto l'insediamento nella casa quanto l'attività di coltivazione dei capi ai quali questa accedeva ben potevano derivare da titolo diverso da quello dell'affitto".
6.3. Come denunziato dal ricorrente, la corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, infine, è incorsa in violazione dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui ha affermato che ai fini della individuazione del rapporto non va "considerato l'eventuale periodo di durata del rapporto di mezzadria, dovendosi condividere senz'altro l'osservazione dell'appellante che la sostituzione convenzionale dell'originario rapporto di mezzadria con un rapporto di affittanza riversa, fuori dall'ipotesi della conversione forzosa regolata dall'art. 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, rivesta natura novativa".
In sede di esegesi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto e coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore e che dispone, rispetto alla data di scadenza, un'ulteriore durata), la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - dalla quale prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata - è fermissima nell'affermare, in conformità alla lettera della legge, che la disposizione in esame fa riferimento nel fissare tale ulteriore durata, all'anno in cui ha avuto inizio il "rapporto".
È palese, pertanto, che deve ritenersi che il legislatore, ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negoziale, un certo conduttore o una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione dell'originario contratto siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene alla estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti (tra le tantissime, in tale senso, cfr., Cass., 15 febbraio 1996, n. 1162, specie in motivazione, nonché Cass., 2 giugno 1998, n. 5298; Cass., 12 novembre 1998, n. 11449). Quanto precede è stato - ripetutamente, specie dopo la fondamentale Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10130 - ribadito anche con riguardo alla eventualità le parti abbiano sostituito, ad un originario rapporto di mezzadria, un contratto di affitto. Si è affermato, in particolare, al riguardo, che la conversione, dell'originario rapporto di mezzadria in affitto non produce l'estinzione del rapporto agrario in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario che perciò prosegue nei medesimi soggetti e con il medesimo oggetto (fondo rustico) senza soluzione di continuità tra l'originario rapporto mezzadrile (cfr., ad esempio, Cass. , 12 novembre 1998, n. 11449), attuandosi, con la conversione una semplice modificazione quantitativa dell'originario rapporto (Cass., 2 ottobre 1997, n. 9628). Nè, ancora, sul punto, merita consenso l'assunto - del tutto apodittico e senza alcuna dimostrazione - fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo cui i richiamati principi sarebbero applicabili esclusivamente in caso di conversione "forzosa" e non anche in ipotesi di conversione "consensuale".
In realtà deve, in questa sede, ulteriormente ribadirsi - in una con quanto ritenuto in dottrina ed evidenziato in motivazione a Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10130 - che la volontà di estinguere la obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (art. 1230, comma 2, c.c.) e l'effetto estintivo non è un effetto legale,
della novazione, ma deve rientrare nel contenuto dell'accordo, sicché, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa, e non già estintiva, della precedente obbligazione.
Pacifico quanto sopra è palese che i giudici a quibus non potevano presumere, come hanno fatto, iuris et de jure, l'estinzione del precedente rapporto e la nascita di un nuovo, distinto, contratto solo perché [probabilmente, nessuna prova essendo stata data al riguardo da parte del soggetto cui incombeva il relativo onere, cioè dai concedenti, come sopra si è dimostrato] ad un certo punto le parti hanno sostituito all'originario rapporto di mezzadria un contratto di affitto, avente ad oggetto il medesimo fondo.
7. Con atto notificato alle controparti (e sottoscritto sia dal ricorrente personalmente che dai suoi difensori) il ricorrente ha rinunciato ai motivi 6 e 7 del proprio ricorso: è palese, pertanto, che è venuto meno l'interesse del ricorrente ai detti motivi che devono, di conseguenza, essere dichiarati inammissibili.
8. Concludendo mentre è rigettato il primo motivo e sono dichiarati inammissibili i motivi 6 e 7, i motivi 2, 3, 4 e 5 sono accolti e la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai detti motivi, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla stessa sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il primo motivo,
accoglie, per quanto di ragione, i motivi 2, 3, 4 e 5;
dichiara inammissibili i motivi 6 e 7;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Venezia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001