Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
Non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire la detenzione in carcere dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nell'imminenza della celebrazione dell'udienza, ove costui sia già ristretto agli arresti domiciliari, posto che in tal caso l'imputato non subisce una modifica del proprio "status" personale, essendo necessario anche nel caso degli arresti domiciliari il rilascio di un'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2016, n. 44393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44393 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
F 4439 3 / 1 6 udienza pubblica del 13.9.2016 sentenza n. 2134/2016 registro generale n. 11764/16 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale ✓ composta da dott. NI Diotallevi Presidente dott. CI Imperiali dott. Geppino Rago Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Vincenzo Tutinelli Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: NC NI nato a [...] il [...] NC CI nato a [...] il [...]: DE RE CI nato a [...] il [...] ; avverso la sentenza n. 6492/2015 della Corte d'appello di Milano del 29/9/2015; visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
f 1 A udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmine Stabile che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per NC NI e NC CI, l'avv. Davide Steccanella e per DE RE CI l'avv. Emanuele Occhipinti che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 29/9/2015 la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Milano del 15/3/2015, riqualificava il fatto di cui al capo A) dell'imputazione ( da riciclaggio a ricettazione) e riduceva la relativa pena mantenendo fermo il riconoscimento dell'istituto della continuazione con il delitto di ricettazione di cui al capo B), infliggendo complessivamente la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per i concorrenti NC NI e NC CI e di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per DE RE CI .
2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione a mezzo dell'unico difensore, con motivi sostanzialmente comuni, NI NC e CI NC, deducendo: vizi di violazione di legge riguardanti l'errato computo della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius atteso che la Corte d'appello, riqualificando il reato di cui al capo A) non avrebbe proporzionalmente determinato la pena nel rispetto del parametro utilizzato dal giudice di primo grado in relazione al reato più grave di riciclaggio;
inoltre la Corte d'appello avendo qualificato il fatto di cui al capo A) come ricettazione, avrebbe dovuto tener conto proporzionalmente della diversa cornice edittale entro la quale rideterminare la pena commisurandola alla gravità del fatto, applicando una pena pari al minimo, aumentata per la continuazione della metà, come operato dal primo giudice per il reato di riciclaggio;
illogica, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe poi la sentenza di secondo grado laddove pur ritenendo sproporzionata la pena inflitta dal primo giudice per il delitto di riciclaggio, avrebbe proceduto alla sua rideterminazione non commisurandola alla nuova cornice edittale di cui all'art. 648 c.p., e procedendo alla effettiva rimodulazione solo con riguardo alla pena pecuniaria;
ritengono inoltre i ricorrenti che tali errori possano essere emendati in sede legittimità, senza ulteriore rinvio, trattandosi di intervenire solo sulla pena;
contestano ancora l' "idoneità motivazionale" , avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
censurano l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il concorrente CI NC rispetto al quale vi era uno specifico motivo di gravame;
in ultimo contestano la disposta confisca anche con riferimento a beni asseritamente riconducibili ai ricorrenti.
3. Il ricorrente DE RE eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado stante l'impossibilità dello stesso di partecipare all'udienza camerale essendo egli stato attinto 2 AD da misura custodiale pochi giorni prima dell'udienza, versando, per questo, nell'impossibilità di comunicare tempestivamente l'impedimento; in secondo luogo deduce l'illogicità della motivazione avuto riguardo al diniego della applicazione dell'istituto della continuazione, rispetto ad altri reati di ricettazione, giudicati con sentenza irrevocabile;
in ultimo rileva il vizio di omessa motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche pure invece considerate dal P.m. in occasione del pregresso consenso prestato ex art. 444 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
2. Quanto all'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente DE RE, dovuta all'impossibilità di presenziare all'udienza, nonostante la ( asserita) volontà di parteciparvi, non comunicata tempestivamente a causa del tempi ristretti tra la sua esecuzione e l'udienza stessa, va evidenziato che il DE RE al momento della sopravvenuta custodia, si trovava già sottoposto a regime cautelare coercitivo in quanto ristretto, per questa causa, agli arresti domiciliari, sicchè egli avrebbe dovuto, se effettivamente avesse voluto presenziare all'udienza, manifestare la propria volontà e farsi autorizzare ad allontanarsi dai detti arresti domiciliari . Se è vero infatti, che il sopravvenuto stato di detenzione costituisce impedimento legittimo, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, (Sez.2, n.8098/2016, Rv. 266217; Sez. 4, n.18455/2014, Rv. 261562), è anche vero che tale ipotesi non ricorre nel caso, in cui l' imputato già ristretto agli arresti domiciliari, non subisca per effetto della sopravvenuta custodia, una modifica del proprio status personale, posto che anche nel caso di arresti domiciliari egli sopporta una limitazione della libertà personale e di locomozione, che necessita, per essere superata, di apposita autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione.
2. Quanto al diniego dell'applicazione dell'istituto della continuazione il giudice di secondo grado ha correttamente motivato in ordine alla carenza probatoria circa la sussistenza del medesimo disegno criminoso, escludendo che la mera contiguità cronologica dei reati o la omogeneità degli stessi, fossero indicativi della sussistenza di una medesima vicenda criminosa, ravvisandosi piuttosto una abitualità nel reato ( Sez. 5, 21326/2010, rv. 247356).
3. In ultimo, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al quantum di pena, il giudice ha dimostrato di aver preso in esame tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. tanto da addivenire ad una riduzione della sanzione complessivamente inflitta, espressamente riferita alla gravità della condotta ed alla personalità dell'imputato. E' consolidato orientamento di questa Corte ritenere che una dettagliata e specifica motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla 3 misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego "dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., le espressioni del tipo pena congrua ", "pena equa" come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere ( Sez. 2, n. 36245 del 18/9/2009, rv. 245596; Sez. 1, n. 24213 del 13/3/2013, rv. 255825).
4. Quanto all'eccepita violazione del divieto di reformatio in peius sollevata dai ricorrenti NC, occorre richiamare l'autorevole precedente delle Sezioni Unite secondo cui non possono porsi problemi relativi alla verifica di una ipotetica proporzionalità tra le decisioni di primo e secondo grado, giacché nulla consente di ritenere imposto al secondo giudice - e men che mai un simile corollario può reputarsi derivante dal divieto che viene qui in discorso - di stabilire come pena-base il minimo edittale previsto per il nuovo reato ritenuto più grave, ove il primo giudice a quel limite si sia attenuto nella determinazione della pena base. D'altronde, se l'appello comporta un nuovo giudizio su qualche punto che si riflette sulla determinazione della pena, anche il nuovo giudizio sugli aumenti a titolo di continuazione non è vincolato dalle determinazioni assunte al riguardo dal primo giudice, se cambia il titolo del reato più grave ed il relativo trattamento sanzionatorio assunto come pena-base. D'altra parte una implicita conferma di quanto sin qui si è osservato la si può desumere anche dalla stessa particolare previsione dettata - come elemento "rafforzativo" del divieto di reformatio in peius - dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 4. Stabilendosi, infatti, il principio in virtù del quale se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti o passaggi di giudizio - - che hanno concorso a determinare quella pena;
in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo ( in senso conforme: Sez. 1, 52525/2014, rv. 261454; Sez. 6, 9871/2016, rv. 266504).
5. Nel caso di specie la Corte d'appello con motivazione congrua ed esaustiva ha correttamente qualificato il fatto in termini di ricettazione (in luogo del riciclaggio) ed ha corrispondentemente rimodulato la pena finale in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 tenendo conto della diversa cornice edittale di riferimento, riducendola in relazione alla gravità del fatto ( p.b. : anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in luogo di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00, aumentata per la continuazione interna di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in luogo di anni 5 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo b), addivenendo ad una pena finale complessivamente inferiore rispetto a quella irrogata con la sentenza di primo grado e correttamente commisurata alla entità dei fatti, tenuto conto che alcun vizio motivazionale si ravvisa in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle quali deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. oggetto di un 4 giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, rv. 229768; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, rv. 249163). E qui giudice di merito ha dato conto di tale giudizio avuto riguardo alla non " premialità della confessione, stante la completezza del materiale probatorio in atti, "1 valorizzando il dato della consistenza e gravità della condotta delittuosa posta in essere con professionalità (i NC re- investivano gli utili nell'attività criminale).
6. Quanto poi alla entità della pena deve ribadirsi quanto sopra affermato con riferimento al ricorrente DE RE, evidenziando che, anche in questo caso, la Corte d'appello ha proceduto alla riduzione della pena, rispetto al primo grado, commisurandola alla gravità della condotta e alla personalità dei soggetti, dando conto di aver proceduto alla applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
7. Con riferimento al vizio di omessa motivazione in ordine alla condotta concorsuale di NC CI, non risulta che il ricorrente abbia dedotto tale questione in grado di appello, ove ha lamentato (solo) la mancata differenziazione delle due posizioni soggettive ( di NC CI e NC NI), in termini di pena, pertanto la questione relativa alla configurabilità del concorso, non può essere più sollevata nel giudizio di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere - dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n.10611/2012, Rv. 256631).
8. In ultimo con riferimento alla disposta confisca ed alla invocata riduzione di detta misura ablativa in ragione della titolarità di alcuni beni in capo ai ricorrenti, trattasi di questione doppiamente inammissibile in quanto non proposta nel giudizio di appello e comunque estranea al giudizio di questa Corte, trattandosi di questione che involge una verifica in fatto.
9. Per quanto complessivamente detto i ricorsi vanno tutti rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 105 呐 Così deciso il 13.9.2016 Il consigliere estensore Lucia Aielli fuera fulli presidente NI Diotallevi Wok DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 20 OTT. 2016 I Cancellite CANCELLIERE Daniele Colapinto 6