CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20267 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20267 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha rigettato l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di IN Mirco, finalizzata ad ottenere la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 4 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il G.I.P. ha, in particolare, motivato il provvedimento reiettivo affermando che si era perfezionata la conoscenza legale del decreto di condanna mediante l'avvenuta sua notifica al domiciliatario indicato e nominato dal condannato, con conseguente insussistenza di nessun ulteriore onere di notificazione gravante a carico dell'autorità giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IN Mirco, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione degli artt. 175, comma 2, e 462 cod. proc. pen.; 111 Cost.; 6, comma 3, CEDU. Deduce il ricorrente di essere persona senza fissa dimora e di avere eletto domicilio presso il nominando difensore di ufficio al momento dell'effettuazione del controllo etilometrico e della conseguente iscrizione del presente giudizio penale. Successivamente, quindi, non aveva più avuto alcun tipo di notizia - non essendo riusciti i tentativi di contattarlo mediante lettera raccomandata A/R da parte del difensore di ufficio - fin quando nei primi giorni del 2023, recatosi presso gli uffici della polizia di Fermo per avere informazioni circa il provvedimento di sospensione della sua patente di guida, aveva avuto cognizione dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, da cui, in data 4 gennaio 2023, aveva appreso dell'intervenuta emissione del decreto penale di condanna nei suoi confronti. Conseguentemente, il suo difensore aveva depositato istanza di remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., rigettata con l'ordinanza impugnata. Avrebbe, in particolare, errato il G.I.P. del Tribunale di Fermo per essersi arrestato alla mera verifica della regolarità formale dell'effettuata notifica del decreto penale di condanna al difensore di ufficio, senza accertarsi dell'avvenuta effettiva conoscenza di tale provvedimento da parte del condannato, in tal maniera violando il disposto dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché il principio del 2 contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. Gli sarebbe stata negata, infatti, la possibilità di conoscere tempestivamente il provvedimento di condanna, con conseguente preclusione della facoltà di accedere al contraddittorio garantitogli mediante la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, di conseguenza imponendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. 2. Come osservato, infatti, il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha rigettato la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. in ragione della constatata regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna in favore del difensore di ufficio del IN, senza, tuttavia, vagliare l'intervenuta tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Di ciò è stato, all'evidenza, dato atto nel provvedimento impugnato, laddove il G.I.P. ha espressamente affermato che «la conoscenza legale si è perfezionata con la notifica presso il donniciliatario espressamente indicato e nominato dal condannato», per cui ogni ulteriore questione sarebbe stata «rilevante solo nel rapporto donniciliatario/cliente». Con tale argomentazione, pertanto, il G.I.P. ha ritenuto che si fossero create, con la notifica del decreto penale di condanna al difensore di ufficio, tutte le condizioni necessarie per assicurare la piena conoscenza del provvedimento all'imputato, atteso il rispetto delle formalità del procedimento notificatorio, di fatto rimettendo ai rapporti intercorsi tra il IN e il suo difensore la responsabilità, per comportamenti negligenti, della lamentata mancata tempestiva conoscenza dell'atto da parte del prevenuto. 3. Tale motivazione non risulta, tuttavia, corretta, in quanto non si confronta adeguatamente con i principi espressi in materia da parte della giurisprudenza di legittimità. E' stato chiarito, infatti, che grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che 3 Il Presidente l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (così, tra la altre: Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936-01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944-01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678-01). In modo specifico, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza;
ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (così, espressamente, Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427-01). Orbene, nel caso di specie, in ragione del contenuto del provvedimento impugnato, non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze impeditive della piena conoscenza dell'atto indicate da parte dell'istante. Il G.I.P. si è limitato, infatti, a constatare la correttezza formale della notifica del decreto penale di condanna eseguita in favore del difensore di ufficio omettendo, tuttavia, di verificare la veridicità delle circostanze allegate da parte del IN, non esercitando alcuno scrutinio effettivo al riguardo. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore
ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (così, espressamente, Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427-01). Orbene, nel caso di specie, in ragione del contenuto del provvedimento impugnato, non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze impeditive della piena conoscenza dell'atto indicate da parte dell'istante. Il G.I.P. si è limitato, infatti, a constatare la correttezza formale della notifica del decreto penale di condanna eseguita in favore del difensore di ufficio omettendo, tuttavia, di verificare la veridicità delle circostanze allegate da parte del IN, non esercitando alcuno scrutinio effettivo al riguardo. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore