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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14205 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA UN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 09/10/2025 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TT EN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio FE che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Davide Carmelo Limoncello, che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da CA UN avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in relazione, da un lato, ai reati – meglio specificati in rubrica - di cui agli artt. 74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capi 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29 e 30, ritenuto l’assorbimento dei capi 13 e 23, rispettivamente, nei capi 11 e 24) del d.P.R. n. 309 del 1990; d’altro lato, Penale Sent. Sez. 3 Num. 14205 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 2 in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine (capi 55, 56, 57, 58 e 59). In particolare, il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., confermando nel resto l’ordinanza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1). Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto la partecipazione del CA valorizzando, tra l’altro, una intercettazione concernente l’LB IU VI (soggetto mai conosciuto dal ricorrente), e per averlo ritenuto una pedina fondamentale nella gestione delle attività associative: laddove invece il CA, si sostiene, aveva collaborato con i vari soggetti coinvolti nelle intercettazioni “ora con l’uno ora con l’altro”, ma senza alcun animus associativo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 7). Si censura la interpretazione delle intercettazioni accolta dal Tribunale, sia quanto all’oggetto (cocaina) sia quanto al ritenuto perfezionamento delle cessioni contestate. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 9). Si lamenta, anche in questo caso, l’erronea lettura delle risultanze captative che – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – avevano avuto ad oggetto solo contatti preliminari, e non una cessione perfezionata. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i capi da 10) a 12, e al mancato assorbimento dei reati nel capo 10 dei reati sub 11) e 12). Si censura la valutazione espressa dal Tribunale, in contrasto con quanto già evidenziato in sede di riesame anche quanto alla mancata individuazione dei soggetti coinvolti nelle cessioni del capo 12). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 14). Si censura l’ordinanza per aver valorizzato risultanze captative generiche, come tali inidonee a dimostrare le cessioni contestate. 2.6. Omessa motivazione in ordine ai rilievi critici formulati in relazione ai capi 15), 16), 17), 29) e 30). Si censura la motivazione del Tribunale, che non aveva tenuto conto del fatto che – in relazione a detti capi, e a differenza di quanto avvenuto per gli altri – il G.i.p. aveva totalmente omesso di esprimere una propria valutazione, essendosi limitato a trascrivere la richiesta del P.M. con il sistema del “copia e incolla”. 3 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i capi da 22) a 24). Si censura il mancato apprezzamento del fatto che l’intercettazione aveva dato “atto di meri accordi e non di acquisto” da parte del CA. 2.8. Omessa motivazione sulle censure difensive formulate a proposito dei capi da 26) a 28). Si censura la mancata considerazione di quanto dedotto, con i motivi di riesame, in relazione a detti capi e alla necessità di ritenere le condotte contestate al capo 27 assorbite nel capo 28). 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 58). Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto configurabile il delitto di porto abusivo dell’arma, in quanto lo spazio antistante il casolare costituiva una pertinenza dell’abitazione di campagna del coindagato NOCERA. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto, da un lato, che l’aggravante del numero delle persone fosse applicabile al CA, dal momento che questi aveva avuto contatti solo con pochi consociati. Quanto all’aggravante dell’associazione armata, si evidenzia il difetto di gravità indiziaria in ordine alla funzionalizzazione in chiave associativa della detenzione di armi da parte del ricorrente e di FE AZ. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si lamenta la valorizzazione dell’essersi il CA associato a soggetti detenuti, il mancato apprezzamento della condotta resipiscente tenuta in costanza di misura, la giovanissima età del ricorrente, cui doveva ritenersi applicabile la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene infatti il Collegio che debbano trovare accoglimento le censure aventi connotazioni per così dire “preliminari”, volte cioè a lamentare, per alcuni capi di accusa, l’omessa risposta alle doglianze dedotte in sede di riesame (cfr. supra, § 2.8), nonchè l’omessa rilevazione, per altri capi, del difetto di autonoma valutazione, da parte del G.i.p., di quanto prospettato dal Pubblico Ministero a sostegno delle proprie richieste di misura cautelare (cfr. supra, § 2.6). Appare opportuno, per ovvie ragioni di logica e coerenza espositiva, prendere le mosse da tali aspetti. Nel prosieguo, si tratterà delle residue censure, in 4 relazione alle quali – aderendo alle valutazioni espresse dal Procuratore Generale – deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità. 2. Come già ricordato nella parte espositiva della presente trattazione, la difesa del CA ha tra l’altro lamentato la mancata risposta, da parte del Tribunale, alle censure dedotte in sede di riesame in relazione ai reati di cui ai capi 26), 27) e 28), anche quanto alla necessità di ritenere assorbite, nel capo 28), le condotte contestate all’interno del capo 27). In effetti, pur avendo dato atto della prospettazione di tali censure, l’ordinanza del Tribunale non ha poi preso in considerazione tali specifiche incolpazioni. Ciò impone l’annullamento dell’ordinanza, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. 3. Altrettanto fondata appare poi la censura concernente la mancanza, da parte del G.i.p., di un’autonoma valutazione degli elementi posti dal P.M. a sostegno della propria richiesta cautelare quanto ai capi 15), 16), 17), 29) e 30). Al riguardo, è opportuno qui richiamare l’elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura» (cfr. Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01). L’impianto argomentativo dell’ordinanza applicativa della misura nei confronti (tra gli altri) del CA risulta, in linea di massima, rispettoso di tale principio, nel senso che la tecnica redazionale adottata dal G.i.p. è consistita nel riprodurre, per i vari capi di accusa, il contenuto della richiesta del P.M., facendolo seguire da alcune considerazioni del giudicante, agevolmente riconoscibili anche dal diverso carattere grafico. Peraltro, tale “aggiunta motivazionale” del G.i.p., alle considerazioni del P.M., non è presente nella trattazione dell’ordinanza genetica dedicata ai tre capi di accusa oggetto della censura difensiva. Il Tribunale di Caltanissetta ha disatteso il corrispondente motivo di riesame proposto dal CA, osservando (pag. 21) che “da una lettura complessiva dell’ordinanza” emergeva il pieno adempimento dell’onere motivazionale gravante sul G.i.p., che da “una lettura attenta” del provvedimento emergeva il suo esame analitico degli elementi indizianti, e che “ovviamente, laddove nulla ha ritenuto di aggiungere, come accaduto con riguardo agli innanzi indicati capi di incolpazione, 5 si è limitato a riportare le emergenze indiziarie compendiate all’interno della richiesta”. Tali considerazioni non possono essere condivise. È invero evidente, da un lato, che dal corretto adempimento del dovere di autonoma valutazione per alcuni capi, adeguatamente esplicitato in sede di applicazione della misura, non può “automaticamente” inferirsi che tale passaggio valutativo sia stato rispettato in relazione a tutte le altre incolpazioni oggetto della richiesta. D’altro lato, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono generiche (cfr. i richiami alla “lettura attenta”, ecc.) ed in parte - ovvero nell’equazione “silenzio uguale piena condivisione” - decisamente apodittiche. Deve quindi disporsi, anche in relazione ai predetti capi, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al fine di verificare se - attraverso riferimenti ad altri capi collegati, ovvero svolgendo considerazioni complessive applicabili anche ai capi oggetto della censura – il G.i.p. abbia comunque realmente adempiuto al dovere di autonoma valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ed abbia perciò evitato la nullità di cui all’art. 309, comma 9 ultima parte dello stesso codice (nullità che, com’è noto, non può essere emendata dal giudice del riesame). 4. Con riferimento alle residue censure, è opportuno prendere le mosse dall’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (cfr. ad es. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella prospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svolte in sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato - di una diversa e “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. Una lettura spesso connotata da un approccio atomistico alle risultanze captative, e da rilievi critici svolti senza considerare che le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata, inevitabilmente improntate alla ricerca della sintesi, devono essere valutate 6 unitamente alla ben più ampia trattazione svolta dal G.i.p., cui il Tribunale si è sistematicamente richiamato. 2. Con il primo ordine di censure, la difesa ha inteso contestare l’intraneità del CA al sodalizio criminale oggetto di contestazione al capo 1). Al riguardo, deve osservarsi che la compagine associativa è stata concordemente individuata, dai giudici del merito cautelare, nelle figure apicali di FE AZ (in grado di procacciare stabili canali di rifornimento), IL VA e LO CO (i quali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano e coordinavano – grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte in carcere - il narcotraffico dei sodali a piede libero), nonché in quelle dei partecipi. A proposito di questi ultimi, sono anzitutto emerse le figure dell’odierno ricorrente e di TO SS, quali diretti esecutori “a piede libero” delle direttive impartite dai sodali in carcere, in grado di interfacciarsi con i fornitori e gli altri associati, tra cui IL UI (cugino di IL VA), con compiti per lo più di trasporto, cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 della sentenza impugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg. dell’ordinanza applicativa della misura). A tali conclusioni, il Tribunale è pervenuto sulla scorta delle numerosissime intercettazioni, telefoniche ed ambientali, aventi ad oggetto anche i colloqui con i soggetti in carcere, nonché delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore TO Calogero. Nella prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici del merito cautelare sarebbero inidonei a comprovare una stabile partecipazione al sodalizio predetto, nel senso che il CA avrebbe svolto l’attività illecita in autonomia, intessendo di volta in volta rapporti “bilaterali” del tutto immuni da implicazioni associative;
anche il collegamento tra il ricorrente e il fornitore IU VI, evocato dal Tribunale, sarebbe il frutto di una erronea lettura delle risultanze captative. Si tratta di censure già esaminate e più che motivatamente disattese dal Tribunale, che ha passato in rassegna (pag. 14 segg.) le risultanze comprovanti l’inesausto attivarsi del CA nel narcotraffico, rapportandosi non solo con i sodali in carcere IL VA e LO (il quale, prima della detenzione, aveva fornito al ricorrente il telefono utilizzato per le operazioni illecite: cfr. pag. 15), ma anche con il TO e con i sodali a piede libero investiti di mansioni esecutive (oltre, che, ovviamente, con i soggetti di volta in volta interessati agli affari illeciti). Come già in precedenza accennato, le considerazioni svolte dal Tribunale devono essere valutate alla luce di quanto diffusamente esposto dal G.i.p., dando luogo ad un compendio argomentativo unitario, pienamente idoneo ad evidenziare la manifesta infondatezza dell’ipotesi secondo cui il CA avrebbe svolto attività autonoma, del tutto avulsa da contesti associativi. 7 Basti qui richiamare la videochiamata tra il ricorrente, IL VA e il TO, cui il Tribunale fa cenno a pag. 15, adeguatamente valorizzata dal G.i.p. (pag. 94 segg. dell’ordinanza genetica). In tale occasione, il IL – sulla scorta delle informazioni avute da “VI” - accusa il CA di non aver versato quanto dovuto alla luce degli affari conclusi, dal momento che si era limitato a “versare 10.000 ad SS”. L’odierno ricorrente cerca di giustificarsi elencando le varie transazioni effettuate, il prezzo di volta in volta concordato, la destinazione del danaro ricevuto, i crediti vantati con alcune controparti inadempienti, i problemi derivanti dalla ricezione di una fornitura di cattiva qualità (precisando che non era stupefacente che proveniva “dall’LB”, ma da un fornitore spagnolo indicato da “AZ”), rassicurando conclusivamente il IL circa la tenuta di una precisa contabilità delle entrate e dei crediti vantati. Appare superfluo evidenziare, da un lato, che tale conversazione smentisce in termini inequivocabili l’assunto difensivo secondo cui il CA non avrebbe mai conosciuto IU VI (dal momento che i tentativi di giustificarsi con il IL non pongono minimamente in discussione il fatto che il detenuto fosse stato informato proprio da VI). Del resto, un elemento ancora più significativo, se possibile, è costituito dal fatto – con cui la difesa evita di confrontarsi - che già in una videochiamata dell’agosto 2024 il FE, poco dopo essere stato raggiunto nel proprio bar dal CA, fornisce allo IU – quale utenza “sicura” – proprio il numero telefonico che sarà poi stabilmente in uso all’odierno ricorrente (cfr. sul punto pag. 136 segg. dell’ordinanza genetica). Altrettanto evidente, d’altro lato, è il fatto che la predetta conversazione (come le molte altre tra il ricorrente e il IL, il TO, il LO, ecc. dal tenore assolutamente inequivocabile circa la continuativa attività di smercio di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia) risulterebbe del tutto incomprensibile, se sganciata dalla prospettiva accusatoria fatta propria dal G.i.p. e dallo stesso Tribunale del riesame. 3. Per ciò che riguarda le censure formulate a proposito dei singoli episodi contestati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è opportuno richiamare l’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 6118 del 07/01/2026, Fontanarosa). 8 La necessità di far riferimento a tale condivisibile principio, ed ai già evidenziati limiti dello scrutinio riservato a questa Suprema Corte, anche in ambito cautelare (cfr. supra, § 2), consente una trattazione congiunta delle censure difensive. È invero evidente che, in relazione a tutti gli episodi che qui rilevano (capi 7, 9, 10-12, 14, 22-24), la difesa ricorrente ha prospettato, nei vari motivi di ricorso, una interpretazione delle risultanze captative diversa e più favorevole di quella fatta propria dai giudici del merito cautelare, sostenendo - di volta in volta - la mancata conclusione della transazione, la diversità del suo oggetto, la sussistenza di meri accordi preparatori, la necessità di ritenere un capo assorbito in altri, l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti, l’assenza di effetti traslativi nell’accordo, ecc. Si tratta di doglianze già valutate ed espressamente disattese dal Tribunale, che per ciascuno dei predetti capi ha ribadito la correttezza e condivisibilità dell’interpretazione accolta dal G.i.p. La sicura insussistenza di profili di travisamento “decisivo e incontestabile”, nel senso poc’anzi richiamato, impone di ritenere dette censure inammissibili. 4. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle censure dedotte in relazione al porto abusivo di arma, contestato al CA al capo 58) della rubrica. Anche in questo caso, la difesa reitera quanto già dedotto in sede di riesame circa l’insussistenza del reato per difetto del “luogo pubblico”, sostenendo che l’area circostante il casolare di Spinasanta, in cui il ricorrente aveva provato la pistola semiautomatica di cui al capo 57), costituiva pertinenza dell’immobile, di proprietà del coindagato NOCERA. Deve osservarsi, al riguardo, che il Tribunale ha disatteso la corrispondente doglianza affermando che l’arma era stata provata “in aperta campagna, luogo, all’evidenza, pubblico” (cfr. pag. 25 dell’ordinanza impugnata), e che tale affermazione non risulta contrastata con deduzioni dimostrative di un decisivo travisamento in cui il Tribunale sarebbe incorso. Va peraltro evidenziato che la difesa evita di confrontarsi con un dato – di rilevanza decisiva per quanto qui interessa – emergente con assoluta chiarezza dall’ordinanza genetica (cfr. pag. 396): si allude al fatto che il CA, subito dopo aver acquistato la pistola, si recò in auto presso il predetto casolare, per provare l’arma insieme al coindagato SS. Risulta pertanto evidente l’integrazione della fattispecie contestata, anche prima che dell’inizio delle operazioni di prova. 5. Per ciò che riguarda le censure dedotte con riferimento alle aggravanti contestate per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. (numero delle persone e l’essere l’associazione armata), risulta preliminare ed assorbente il difetto di concreto interesse, dovendosi fare applicazione dell’indirizzo interpretativo di 9 questa Suprema Corte secondo cui «in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01, relativa ad una fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). È invero evidente che, anche nella fattispecie in esame, le aggravanti risultano prive di concrete ricadute sulla durata e sugli stessi presupposti della misura cautelare applicata al CA. 6. Anche i rilievi concernenti la sussistenza di esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura custodiale in carcere appaiono inammissibili. Il Tribunale di Caltanissetta ha infatti diffusamente motivato la propria condivisione di quanto stabilito dal G.i.p., avendo per un verso ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva sulla base della assoluta centralità del ruolo svolto dal CA (vero e proprio “anello di congiunzione tra gli organizzatori reclusi, i canali di approvvigionamento e gli acquirenti finali: cfr. pag. 28), e dalla sua spiccatissima professionalità nel delinquere, ripetutamente dimostrata in episodi tra l’altro temporalmente prossimi. Per altro verso, il Collegio nisseno ha escluso che la presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. potesse essere superata facendo leva sulla giovane età e sulla formale incensuratezza, dal momento che il CA aveva “posto in essere condotte di rilevantissimo spessore anche associandosi con soggetti sottoposti a detenzione carceraria, circostanza che lascia ben poco spazio a qualsivoglia manovra difensiva volta a sostenere l’adeguatezza di misure meno afflittive” (cfr. pag. 29 dell’ordinanza impugnata). Si tratta, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede. 7. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 15), 16, 17), 26), 27), 28), 29) e 30), per le ragioni indicate nei paragrafi 2 e 3, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 15), 16), 17), 26), 27), 28), 29) e 30), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT EN DO CE
udita la relazione svolta dal consigliere TT EN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio FE che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Davide Carmelo Limoncello, che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da CA UN avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in relazione, da un lato, ai reati – meglio specificati in rubrica - di cui agli artt. 74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capi 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29 e 30, ritenuto l’assorbimento dei capi 13 e 23, rispettivamente, nei capi 11 e 24) del d.P.R. n. 309 del 1990; d’altro lato, Penale Sent. Sez. 3 Num. 14205 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 2 in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine (capi 55, 56, 57, 58 e 59). In particolare, il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., confermando nel resto l’ordinanza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1). Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto la partecipazione del CA valorizzando, tra l’altro, una intercettazione concernente l’LB IU VI (soggetto mai conosciuto dal ricorrente), e per averlo ritenuto una pedina fondamentale nella gestione delle attività associative: laddove invece il CA, si sostiene, aveva collaborato con i vari soggetti coinvolti nelle intercettazioni “ora con l’uno ora con l’altro”, ma senza alcun animus associativo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 7). Si censura la interpretazione delle intercettazioni accolta dal Tribunale, sia quanto all’oggetto (cocaina) sia quanto al ritenuto perfezionamento delle cessioni contestate. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 9). Si lamenta, anche in questo caso, l’erronea lettura delle risultanze captative che – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – avevano avuto ad oggetto solo contatti preliminari, e non una cessione perfezionata. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i capi da 10) a 12, e al mancato assorbimento dei reati nel capo 10 dei reati sub 11) e 12). Si censura la valutazione espressa dal Tribunale, in contrasto con quanto già evidenziato in sede di riesame anche quanto alla mancata individuazione dei soggetti coinvolti nelle cessioni del capo 12). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 14). Si censura l’ordinanza per aver valorizzato risultanze captative generiche, come tali inidonee a dimostrare le cessioni contestate. 2.6. Omessa motivazione in ordine ai rilievi critici formulati in relazione ai capi 15), 16), 17), 29) e 30). Si censura la motivazione del Tribunale, che non aveva tenuto conto del fatto che – in relazione a detti capi, e a differenza di quanto avvenuto per gli altri – il G.i.p. aveva totalmente omesso di esprimere una propria valutazione, essendosi limitato a trascrivere la richiesta del P.M. con il sistema del “copia e incolla”. 3 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i capi da 22) a 24). Si censura il mancato apprezzamento del fatto che l’intercettazione aveva dato “atto di meri accordi e non di acquisto” da parte del CA. 2.8. Omessa motivazione sulle censure difensive formulate a proposito dei capi da 26) a 28). Si censura la mancata considerazione di quanto dedotto, con i motivi di riesame, in relazione a detti capi e alla necessità di ritenere le condotte contestate al capo 27 assorbite nel capo 28). 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 58). Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto configurabile il delitto di porto abusivo dell’arma, in quanto lo spazio antistante il casolare costituiva una pertinenza dell’abitazione di campagna del coindagato NOCERA. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto, da un lato, che l’aggravante del numero delle persone fosse applicabile al CA, dal momento che questi aveva avuto contatti solo con pochi consociati. Quanto all’aggravante dell’associazione armata, si evidenzia il difetto di gravità indiziaria in ordine alla funzionalizzazione in chiave associativa della detenzione di armi da parte del ricorrente e di FE AZ. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si lamenta la valorizzazione dell’essersi il CA associato a soggetti detenuti, il mancato apprezzamento della condotta resipiscente tenuta in costanza di misura, la giovanissima età del ricorrente, cui doveva ritenersi applicabile la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene infatti il Collegio che debbano trovare accoglimento le censure aventi connotazioni per così dire “preliminari”, volte cioè a lamentare, per alcuni capi di accusa, l’omessa risposta alle doglianze dedotte in sede di riesame (cfr. supra, § 2.8), nonchè l’omessa rilevazione, per altri capi, del difetto di autonoma valutazione, da parte del G.i.p., di quanto prospettato dal Pubblico Ministero a sostegno delle proprie richieste di misura cautelare (cfr. supra, § 2.6). Appare opportuno, per ovvie ragioni di logica e coerenza espositiva, prendere le mosse da tali aspetti. Nel prosieguo, si tratterà delle residue censure, in 4 relazione alle quali – aderendo alle valutazioni espresse dal Procuratore Generale – deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità. 2. Come già ricordato nella parte espositiva della presente trattazione, la difesa del CA ha tra l’altro lamentato la mancata risposta, da parte del Tribunale, alle censure dedotte in sede di riesame in relazione ai reati di cui ai capi 26), 27) e 28), anche quanto alla necessità di ritenere assorbite, nel capo 28), le condotte contestate all’interno del capo 27). In effetti, pur avendo dato atto della prospettazione di tali censure, l’ordinanza del Tribunale non ha poi preso in considerazione tali specifiche incolpazioni. Ciò impone l’annullamento dell’ordinanza, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. 3. Altrettanto fondata appare poi la censura concernente la mancanza, da parte del G.i.p., di un’autonoma valutazione degli elementi posti dal P.M. a sostegno della propria richiesta cautelare quanto ai capi 15), 16), 17), 29) e 30). Al riguardo, è opportuno qui richiamare l’elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura» (cfr. Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01). L’impianto argomentativo dell’ordinanza applicativa della misura nei confronti (tra gli altri) del CA risulta, in linea di massima, rispettoso di tale principio, nel senso che la tecnica redazionale adottata dal G.i.p. è consistita nel riprodurre, per i vari capi di accusa, il contenuto della richiesta del P.M., facendolo seguire da alcune considerazioni del giudicante, agevolmente riconoscibili anche dal diverso carattere grafico. Peraltro, tale “aggiunta motivazionale” del G.i.p., alle considerazioni del P.M., non è presente nella trattazione dell’ordinanza genetica dedicata ai tre capi di accusa oggetto della censura difensiva. Il Tribunale di Caltanissetta ha disatteso il corrispondente motivo di riesame proposto dal CA, osservando (pag. 21) che “da una lettura complessiva dell’ordinanza” emergeva il pieno adempimento dell’onere motivazionale gravante sul G.i.p., che da “una lettura attenta” del provvedimento emergeva il suo esame analitico degli elementi indizianti, e che “ovviamente, laddove nulla ha ritenuto di aggiungere, come accaduto con riguardo agli innanzi indicati capi di incolpazione, 5 si è limitato a riportare le emergenze indiziarie compendiate all’interno della richiesta”. Tali considerazioni non possono essere condivise. È invero evidente, da un lato, che dal corretto adempimento del dovere di autonoma valutazione per alcuni capi, adeguatamente esplicitato in sede di applicazione della misura, non può “automaticamente” inferirsi che tale passaggio valutativo sia stato rispettato in relazione a tutte le altre incolpazioni oggetto della richiesta. D’altro lato, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono generiche (cfr. i richiami alla “lettura attenta”, ecc.) ed in parte - ovvero nell’equazione “silenzio uguale piena condivisione” - decisamente apodittiche. Deve quindi disporsi, anche in relazione ai predetti capi, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al fine di verificare se - attraverso riferimenti ad altri capi collegati, ovvero svolgendo considerazioni complessive applicabili anche ai capi oggetto della censura – il G.i.p. abbia comunque realmente adempiuto al dovere di autonoma valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ed abbia perciò evitato la nullità di cui all’art. 309, comma 9 ultima parte dello stesso codice (nullità che, com’è noto, non può essere emendata dal giudice del riesame). 4. Con riferimento alle residue censure, è opportuno prendere le mosse dall’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (cfr. ad es. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella prospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svolte in sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato - di una diversa e “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. Una lettura spesso connotata da un approccio atomistico alle risultanze captative, e da rilievi critici svolti senza considerare che le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata, inevitabilmente improntate alla ricerca della sintesi, devono essere valutate 6 unitamente alla ben più ampia trattazione svolta dal G.i.p., cui il Tribunale si è sistematicamente richiamato. 2. Con il primo ordine di censure, la difesa ha inteso contestare l’intraneità del CA al sodalizio criminale oggetto di contestazione al capo 1). Al riguardo, deve osservarsi che la compagine associativa è stata concordemente individuata, dai giudici del merito cautelare, nelle figure apicali di FE AZ (in grado di procacciare stabili canali di rifornimento), IL VA e LO CO (i quali, nonostante la detenzione inframuraria, organizzavano e coordinavano – grazie all’utilizzo di utenze cellulari illecitamente introdotte in carcere - il narcotraffico dei sodali a piede libero), nonché in quelle dei partecipi. A proposito di questi ultimi, sono anzitutto emerse le figure dell’odierno ricorrente e di TO SS, quali diretti esecutori “a piede libero” delle direttive impartite dai sodali in carcere, in grado di interfacciarsi con i fornitori e gli altri associati, tra cui IL UI (cugino di IL VA), con compiti per lo più di trasporto, cessione, acquisto ecc. delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 della sentenza impugnata, nonché – ben più diffusamente – pag. 105 segg. dell’ordinanza applicativa della misura). A tali conclusioni, il Tribunale è pervenuto sulla scorta delle numerosissime intercettazioni, telefoniche ed ambientali, aventi ad oggetto anche i colloqui con i soggetti in carcere, nonché delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore TO Calogero. Nella prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici del merito cautelare sarebbero inidonei a comprovare una stabile partecipazione al sodalizio predetto, nel senso che il CA avrebbe svolto l’attività illecita in autonomia, intessendo di volta in volta rapporti “bilaterali” del tutto immuni da implicazioni associative;
anche il collegamento tra il ricorrente e il fornitore IU VI, evocato dal Tribunale, sarebbe il frutto di una erronea lettura delle risultanze captative. Si tratta di censure già esaminate e più che motivatamente disattese dal Tribunale, che ha passato in rassegna (pag. 14 segg.) le risultanze comprovanti l’inesausto attivarsi del CA nel narcotraffico, rapportandosi non solo con i sodali in carcere IL VA e LO (il quale, prima della detenzione, aveva fornito al ricorrente il telefono utilizzato per le operazioni illecite: cfr. pag. 15), ma anche con il TO e con i sodali a piede libero investiti di mansioni esecutive (oltre, che, ovviamente, con i soggetti di volta in volta interessati agli affari illeciti). Come già in precedenza accennato, le considerazioni svolte dal Tribunale devono essere valutate alla luce di quanto diffusamente esposto dal G.i.p., dando luogo ad un compendio argomentativo unitario, pienamente idoneo ad evidenziare la manifesta infondatezza dell’ipotesi secondo cui il CA avrebbe svolto attività autonoma, del tutto avulsa da contesti associativi. 7 Basti qui richiamare la videochiamata tra il ricorrente, IL VA e il TO, cui il Tribunale fa cenno a pag. 15, adeguatamente valorizzata dal G.i.p. (pag. 94 segg. dell’ordinanza genetica). In tale occasione, il IL – sulla scorta delle informazioni avute da “VI” - accusa il CA di non aver versato quanto dovuto alla luce degli affari conclusi, dal momento che si era limitato a “versare 10.000 ad SS”. L’odierno ricorrente cerca di giustificarsi elencando le varie transazioni effettuate, il prezzo di volta in volta concordato, la destinazione del danaro ricevuto, i crediti vantati con alcune controparti inadempienti, i problemi derivanti dalla ricezione di una fornitura di cattiva qualità (precisando che non era stupefacente che proveniva “dall’LB”, ma da un fornitore spagnolo indicato da “AZ”), rassicurando conclusivamente il IL circa la tenuta di una precisa contabilità delle entrate e dei crediti vantati. Appare superfluo evidenziare, da un lato, che tale conversazione smentisce in termini inequivocabili l’assunto difensivo secondo cui il CA non avrebbe mai conosciuto IU VI (dal momento che i tentativi di giustificarsi con il IL non pongono minimamente in discussione il fatto che il detenuto fosse stato informato proprio da VI). Del resto, un elemento ancora più significativo, se possibile, è costituito dal fatto – con cui la difesa evita di confrontarsi - che già in una videochiamata dell’agosto 2024 il FE, poco dopo essere stato raggiunto nel proprio bar dal CA, fornisce allo IU – quale utenza “sicura” – proprio il numero telefonico che sarà poi stabilmente in uso all’odierno ricorrente (cfr. sul punto pag. 136 segg. dell’ordinanza genetica). Altrettanto evidente, d’altro lato, è il fatto che la predetta conversazione (come le molte altre tra il ricorrente e il IL, il TO, il LO, ecc. dal tenore assolutamente inequivocabile circa la continuativa attività di smercio di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia) risulterebbe del tutto incomprensibile, se sganciata dalla prospettiva accusatoria fatta propria dal G.i.p. e dallo stesso Tribunale del riesame. 3. Per ciò che riguarda le censure formulate a proposito dei singoli episodi contestati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è opportuno richiamare l’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 6118 del 07/01/2026, Fontanarosa). 8 La necessità di far riferimento a tale condivisibile principio, ed ai già evidenziati limiti dello scrutinio riservato a questa Suprema Corte, anche in ambito cautelare (cfr. supra, § 2), consente una trattazione congiunta delle censure difensive. È invero evidente che, in relazione a tutti gli episodi che qui rilevano (capi 7, 9, 10-12, 14, 22-24), la difesa ricorrente ha prospettato, nei vari motivi di ricorso, una interpretazione delle risultanze captative diversa e più favorevole di quella fatta propria dai giudici del merito cautelare, sostenendo - di volta in volta - la mancata conclusione della transazione, la diversità del suo oggetto, la sussistenza di meri accordi preparatori, la necessità di ritenere un capo assorbito in altri, l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti, l’assenza di effetti traslativi nell’accordo, ecc. Si tratta di doglianze già valutate ed espressamente disattese dal Tribunale, che per ciascuno dei predetti capi ha ribadito la correttezza e condivisibilità dell’interpretazione accolta dal G.i.p. La sicura insussistenza di profili di travisamento “decisivo e incontestabile”, nel senso poc’anzi richiamato, impone di ritenere dette censure inammissibili. 4. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle censure dedotte in relazione al porto abusivo di arma, contestato al CA al capo 58) della rubrica. Anche in questo caso, la difesa reitera quanto già dedotto in sede di riesame circa l’insussistenza del reato per difetto del “luogo pubblico”, sostenendo che l’area circostante il casolare di Spinasanta, in cui il ricorrente aveva provato la pistola semiautomatica di cui al capo 57), costituiva pertinenza dell’immobile, di proprietà del coindagato NOCERA. Deve osservarsi, al riguardo, che il Tribunale ha disatteso la corrispondente doglianza affermando che l’arma era stata provata “in aperta campagna, luogo, all’evidenza, pubblico” (cfr. pag. 25 dell’ordinanza impugnata), e che tale affermazione non risulta contrastata con deduzioni dimostrative di un decisivo travisamento in cui il Tribunale sarebbe incorso. Va peraltro evidenziato che la difesa evita di confrontarsi con un dato – di rilevanza decisiva per quanto qui interessa – emergente con assoluta chiarezza dall’ordinanza genetica (cfr. pag. 396): si allude al fatto che il CA, subito dopo aver acquistato la pistola, si recò in auto presso il predetto casolare, per provare l’arma insieme al coindagato SS. Risulta pertanto evidente l’integrazione della fattispecie contestata, anche prima che dell’inizio delle operazioni di prova. 5. Per ciò che riguarda le censure dedotte con riferimento alle aggravanti contestate per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. (numero delle persone e l’essere l’associazione armata), risulta preliminare ed assorbente il difetto di concreto interesse, dovendosi fare applicazione dell’indirizzo interpretativo di 9 questa Suprema Corte secondo cui «in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01, relativa ad una fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). È invero evidente che, anche nella fattispecie in esame, le aggravanti risultano prive di concrete ricadute sulla durata e sugli stessi presupposti della misura cautelare applicata al CA. 6. Anche i rilievi concernenti la sussistenza di esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura custodiale in carcere appaiono inammissibili. Il Tribunale di Caltanissetta ha infatti diffusamente motivato la propria condivisione di quanto stabilito dal G.i.p., avendo per un verso ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva sulla base della assoluta centralità del ruolo svolto dal CA (vero e proprio “anello di congiunzione tra gli organizzatori reclusi, i canali di approvvigionamento e gli acquirenti finali: cfr. pag. 28), e dalla sua spiccatissima professionalità nel delinquere, ripetutamente dimostrata in episodi tra l’altro temporalmente prossimi. Per altro verso, il Collegio nisseno ha escluso che la presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. potesse essere superata facendo leva sulla giovane età e sulla formale incensuratezza, dal momento che il CA aveva “posto in essere condotte di rilevantissimo spessore anche associandosi con soggetti sottoposti a detenzione carceraria, circostanza che lascia ben poco spazio a qualsivoglia manovra difensiva volta a sostenere l’adeguatezza di misure meno afflittive” (cfr. pag. 29 dell’ordinanza impugnata). Si tratta, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede. 7. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 15), 16, 17), 26), 27), 28), 29) e 30), per le ragioni indicate nei paragrafi 2 e 3, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 15), 16), 17), 26), 27), 28), 29) e 30), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT EN DO CE