CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39841 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD LB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo CLeC(Vt..a..;,..9./et Q_ :M124/..41-t: C/3-..4-02-$'7Q oe-4 -Yt i udito il—efirrn-gore Trattazione scritta ,,I•II 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39841 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 03/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Questa Corte di Cassazione con sentenza n. 12841 del 3 febbraio 2022 ha disposto l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della decisione emessa in data 2 aprile 2019 dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di ST AL. La affermazione di penale responsabilità di ST AL riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta impropria. Nel valutare l'atto di ricorso allora proposto, questa Corte ha rilevato un profilo di contraddittorietà argomentativa sul punto della semplice equivalenza delle circostanze attenuanti generiche (rispetto alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta), motivate con l'assenza di qualsivoglia condotta riparatoria, lì dove in altra parte della decisione si valorizza lo 'sforzo risarcitorio' dallo ST realizzato. 2. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 12 settembre 2022 ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni tre di reclusione (in primo grado anni tre e mesi sei di reclusione) e ha determinato in anni cinque la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.co. I.AL . 2.1 Il giudice del rinvio motiva in modo specifico sul punto della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'entità oggettiva della dissipazione delle risorse societarie e della esposizione debitoria accumulata, lì dove lo 'sforzo risarcitorio', pur presente, si è limitato al versamento di una somma modesta in rapporto alla gravità del danno. Viene, in ogni caso, rimodulata la entità della sanzione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - ST AL. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al punto della equivalenza delle circostanze. La valutazione della Corte di Appello - che conferma il giudizio di equivalenza - è incentrata esclusivamente sul parametro della entità del pregiudizio arrecato. Prende in esame dunque (tra quelli indicati dall'art.133 cod.pen.) il solo parametro della gravità del fatto e trascura le emergenze fattuali sulla personalità. 2 Non vi sarebbe, pertanto, una corretta esecuzione del mandato posto dalla sentenza rescindente. Vi sarebbe, inoltre una illogica equiparazione, su tale profilo, della posizione dello ST (liquidatore per un limitato arco temporale) a quella di altri coimputati. 3.2 Al secondo motivo siérronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della durata delle pene accessorie. La quantificazione nella misura di cinque anni è adottata al mero fine di differenziare la posizione dello ST da quella di altri coimputati ma non appare rispondente ai parametri di necessaria 'personalizzazione' del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 4.1 La ragione dell'annullamento della prima decisione risiede in un profilo di contraddittorietà argomentativa che il giudice del rinvio ha provveduto a sanare, spiegando il motivo per cui gli aspetti positivi (attivazione risarcitoria) hanno di certo una funzione di riequilibrio del quadro circostanziale (equivalenza) ma non si spingono verso una accentuazione (prevalenza) della loro valenza. Ciò in ragione di una considerazione della entità del danno provocato, aspetto che certamente rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e che non esorbita dalle attribuzioni di legge, sicchè il giudice di legittimità non può sovrapporre una propria valutazione a quella già legalmente operata. In ciò risiede la inammissibilità del primo motivo di ricorso, anche in ragione della complessiva riduzione del trattamento sanzionatorio, aspetto non considerato dal ricorrente. 4.2 Anche in riferimento alla durata della pena accessoria la decisione esprime una valutazione discrezionale in un ambito di insindacabilità, posto che la motivazione espressa - nel quadro di un complessivo apprezzamento del livello di responsabilità dei diversi concorrenti - non appare illogica. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo CLeC(Vt..a..;,..9./et Q_ :M124/..41-t: C/3-..4-02-$'7Q oe-4 -Yt i udito il—efirrn-gore Trattazione scritta ,,I•II 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39841 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 03/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Questa Corte di Cassazione con sentenza n. 12841 del 3 febbraio 2022 ha disposto l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della decisione emessa in data 2 aprile 2019 dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di ST AL. La affermazione di penale responsabilità di ST AL riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta impropria. Nel valutare l'atto di ricorso allora proposto, questa Corte ha rilevato un profilo di contraddittorietà argomentativa sul punto della semplice equivalenza delle circostanze attenuanti generiche (rispetto alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta), motivate con l'assenza di qualsivoglia condotta riparatoria, lì dove in altra parte della decisione si valorizza lo 'sforzo risarcitorio' dallo ST realizzato. 2. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 12 settembre 2022 ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni tre di reclusione (in primo grado anni tre e mesi sei di reclusione) e ha determinato in anni cinque la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.co. I.AL . 2.1 Il giudice del rinvio motiva in modo specifico sul punto della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'entità oggettiva della dissipazione delle risorse societarie e della esposizione debitoria accumulata, lì dove lo 'sforzo risarcitorio', pur presente, si è limitato al versamento di una somma modesta in rapporto alla gravità del danno. Viene, in ogni caso, rimodulata la entità della sanzione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - ST AL. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al punto della equivalenza delle circostanze. La valutazione della Corte di Appello - che conferma il giudizio di equivalenza - è incentrata esclusivamente sul parametro della entità del pregiudizio arrecato. Prende in esame dunque (tra quelli indicati dall'art.133 cod.pen.) il solo parametro della gravità del fatto e trascura le emergenze fattuali sulla personalità. 2 Non vi sarebbe, pertanto, una corretta esecuzione del mandato posto dalla sentenza rescindente. Vi sarebbe, inoltre una illogica equiparazione, su tale profilo, della posizione dello ST (liquidatore per un limitato arco temporale) a quella di altri coimputati. 3.2 Al secondo motivo siérronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della durata delle pene accessorie. La quantificazione nella misura di cinque anni è adottata al mero fine di differenziare la posizione dello ST da quella di altri coimputati ma non appare rispondente ai parametri di necessaria 'personalizzazione' del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 4.1 La ragione dell'annullamento della prima decisione risiede in un profilo di contraddittorietà argomentativa che il giudice del rinvio ha provveduto a sanare, spiegando il motivo per cui gli aspetti positivi (attivazione risarcitoria) hanno di certo una funzione di riequilibrio del quadro circostanziale (equivalenza) ma non si spingono verso una accentuazione (prevalenza) della loro valenza. Ciò in ragione di una considerazione della entità del danno provocato, aspetto che certamente rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e che non esorbita dalle attribuzioni di legge, sicchè il giudice di legittimità non può sovrapporre una propria valutazione a quella già legalmente operata. In ciò risiede la inammissibilità del primo motivo di ricorso, anche in ragione della complessiva riduzione del trattamento sanzionatorio, aspetto non considerato dal ricorrente. 4.2 Anche in riferimento alla durata della pena accessoria la decisione esprime una valutazione discrezionale in un ambito di insindacabilità, posto che la motivazione espressa - nel quadro di un complessivo apprezzamento del livello di responsabilità dei diversi concorrenti - non appare illogica. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente