Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che, solo apparentemente, riveste la qualità di teste, presuppone che sin dal momento della relativa audizione sussistano nei suoi confronti indizi di reità. Pertanto, ove successivamente muti la qualificazione giuridica del fatto - corruzione in luogo di concussione - le dichiarazioni originariamente rese dal soggetto considerato testimone non perdono la loro valenza probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto - Presidente del 13.1.99
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva - Consigliere N. 100
Dott. Francesco Trifone - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonino Assennato - Consigliere N. 40162/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Trieste e dal difensore (avv. Maurizio Consoli) di NI NT, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza 24.4.1998 della Corte d'appello di Trieste, Visti gli atti, la sentenza, i ricorsi e i motivi aggiunti della difesa,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorsi,
Udito il difensore della parte civile, avv. Cattarini, che ha chiesto confermare in ogni sua parte, sia agli effetti penali sia in ordine alle statuizioni di natura civilistica, l'Impugnata sentenza con condanna del ricorrente alle spese e competenze della costituita parte civile anche per questo grado di giudizio,
Udito il difensore dell'imputato avv. Vincenzo Nico D'Ascola, che ha chiesto accogliersi il ricorso difensivo,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI NT - nella sua qualità di vice presidente del consorzio IT e di presidente della commissione aggiudicatrice dei lavori di appalto per la costruzione di un sistema fognario Promosso dalla stessa IT e vinto dalla dalla SIGLA s.r.c.l. - veniva dichiarato responsabile con sentenza 24.4.1998 della Corte d'appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza 16.5.1994 pronunciata ex art.442 c.p.p. dal gup presso il Tribunale di Trieste, modificava l'originaria imputazione ex art. 317 c.p. in quella di cui all'art.319 c.p. e lo condannava alla Pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre le pene accessorie, al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi in separata sede e al danno morale, determinato in lire 15.000.000, a favore della sola parte civile IT.
La vicenda si articola in questi termini. ES PA, esponente del Consorzio cooperative costruzioni (CCC), legato Politicamente all'area dell'ex P.C.I., il 29 maggio 1995 si Presenta spontaneamente al P.M. presso il Tribunale di Trieste Per denunciare di essersì attivato al fine di ottenere contratti di appalto per il Consorzio. Il ES aveva contattato EL ND (segretario del P.S.I. locale), che gli aveva indicato un appalto relativo al sistema integrato di fognature ed aveva chiesto il versamento di una tangente del 2% sull'importo globale dei lavori una volta ottenuti. Il ES aveva riferito la Proposta a SE LO, titolare della cooperativa SIGLA, aderente al CCC. In successivi contatti il EL aveva ribadito la richiesta del pagamento della tangente e aveva indirizzato il ES al NI (vice presidente della IT, futuro presidente della commissione aggiudicatrice dei lavori e legato al P.S.I.), il quale a sua volta aveva invitato il ES a prendere Contatti con EL RA (legato alla D.C.), membro della commissione aggiudicatrice dei lavori. Il SE aveva versato la somma di lire 90 milioni al EL ed aveva vinto l'appalto dei lavori attraverso il CCC. EL e CA venivano giudicati in ordine ai reati loro addebitati con il rito immediato. NI chiedeva procedersi con il rito abbreviato e, nei suoi confronti, si costituivano parti civili la IT, la CCC, la SIGLA e il ES. La sentenza del gup di Trieste del 16.5.1994 assolveva il NI dal reato di cui all'art. 353 c.p., lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 317 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della Parti civili costituite. La sentenza del gup attribuisce credibilità alla denuncia del ES, in quanto egli denuncia una vicenda finallora sconosciuta;
ne riscontra la cronologia attraverso le dichiarazioni dei coimputati;
evidenzia la sintomaticità del contatto fra il ES e il NI;
sottolinea la circostanza che il NI indirizzi il ES al EL (componente della commissione aggiudicatrice); pone in luce come vi sia stato un pranzo di festeggiamento presso un ristorante (denominato Bellavista) cui partecipano fra gli altri il ES, il NI e il EL prima della formalizzazione dell'appalto e del versamento del denaro;
soggiunge l'insorgere di difficoltà in ordine all'esecuzione dei lavori, ove non si paghi la somma pattuita. Infine la sentenza del primo giudice qualifica i fatti come concussione, poiché il ES (CCC) e il SE (SIGLA) non agiscono su di un piano di parità, ma in stato di soggezione verso la struttura da cui dipendeva una vicenda contrattuale di rilevantissima importanza. La decisione impugnata respinge le eccezioni difensive relative alla pretesa inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni indizianti rese dalle persone, inizialmente non indagate, sentite come testimoni (ES e SE). Nel merito ritiene che un appalto del valore di 6 miliardi non poteva assumere caratteristiche di rilevantissima importanza per il CCC, che non aveva necessità cogenti di acquisire commesse. Lo stesso SE, d'altra parte, aveva tergiversato sul pagamento della somma richiestagli. L'ipotesi di concussione viene esclusa anche in relazione al fatto che, una volta conseguito l'appalto, non vengono versati gli anticipi e si addiviene ad una riduzione della somma (da 120 a 90 milioni) rispetto al 2% concordato sull'ammontare dei lavori. La sentenza distingue la concussione (pagare per evitare un danno) dalla corruzione (pagare per conseguire un indebito vantaggio), sotto il profilo che il vantaggio consiste non nel semplice diritto di partecipare alla gara, ma la certezza di ottenere la vittoria. Nel caso concreto non vi era stato "stupore" o "indignazione da parte del procacciatore dell'affare, ES, ma pronta accettazione nel trasmettere al SE la richiesta di pagamento della somma percentuale nell'ambito di un rapporto paritetico. Da ciò la qualificazione del reato come corruzione, divenendo irrilevante verificare la regolarità o meno della gara d'appalto ed essendo ininfluente il comportamento del pubblico ufficiale successivo all'illecita promessa. Avverso la sentenza ricorrono sia il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste, sia la difesa del NI.
Il P.G. si duole della erronea applicazione giuridica della legge penale relativamente alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, argomentando essenzialmente in questi termini:
- ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto non può prescindersi dalla qualificazione formale da lui assunta nel procedimento in cui sono state rese, onde il problema per il giudice è esclusivamente quello della verifica della attendibilità, senza necessità dei riscontri voluti dall'art. 192 C.P.P.; in ogni caso, le dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di indagato, è stato sentito senza la presenza del difensore, sono inutilizzabili nei suoi confronti, non nei confronti dei terzi (onde la legittimità dell'assunzione in qualità di testi del ES e del SE);
- la qualificazione giuridica del reato è quella di concussione, stante la necessità del CCC di lavorare avendo sopportato costi notevoli nella predisposizione dei progetti per partecipare alle gare, ed in particolare sussistendo tale necessità per SIGLA, che aveva partecipato a varie gare senza successo (tra cui quelle per il depuratore e l'inceneritore di Trieste);
- il EL pretende subito il pagamento della somma di denaro, ma la riceve solo "dopo" l'aggiudicazione dell'appalto, quando incute l'ulteriore timore che possano essere frapposti ostacoli all'inizio e allo svolgimento dei lavori;
- il pranzo di festeggiamento è confermativo della intimidazione, stante il suo valore simbolico;
- promessa e dazione di denaro furono effettuate per "vincere" la gara, ossia per evitare il danno ingiusto costituito dalla pratica impossibilità di lavorare.
La difesa dell'imputato si duole:
a) della violazione della legge processuale (art. 197, c. 1, lett. a. c.p.p.) perché gli accusatori (ES e SE) con la diversa qualificazione del reato si sono trasformati da testimoni a concorrenti nel reato come riqualificato;
b) del difetto di motivazione con riferimento alla mancata esplicazione delle ragionì che hanno portato i giudici a ritenere rilevanti e credibili le deposizioni rese da testimoni (ES e SE) in realtà concorrenti nel reato;
con la conseguenza che, ove la tesi sostenuta in sentenza fosse accoglibile, dovrebbe proporsi questione. di legittimità costituzionale dell'art. 97, c. 1, lett. a), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
c) del difetto di motivazione in relazione all'accordo NI EL e della violazione dell'art. 319 c.p. non essendo stato dimostrato a livello probatorio il concorso fra i due soggetti, considerato che il NI non partecipò mai agli incontri fra EL e ES ed essendo così valorizzata una pretesa prova logica destituita di fondamento;
d) travisamento del fatto e della prova relativa in quanto le deposizioni testimoniali dei componenti la commissione aggiudicatrice si esprimono nel senso che il NI non fece alcuna pressione, ne' si espresse su questioni di carattere tecnico;
e) violazione di legge relativamente alla qualificazione del fatto come corruzione propria anziché corruzione impropria;
f) violazione di legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per la parte della imputazione relativa ai fatti successivi all'aggiudicazione della gara (capo 1, lett. b) per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato;
g) violazione di legge processuale per la mancata declaratoria di assoluzione in ordine al capo 1, lett. c), pur essendosi ritenuta l'insussistenza del fatto nella motivazione della sentenza;
h) omessa declaratoria dell'estinzione di cui al capo 1, lett. a) per intervenuta prescrizione;
i) difetto di giurisdizione della Corte d'appello in ordine alla condanna del NI al risarcimento del danno in favore della IT (ente pubblico territoriale) stante la competenza esclusiva della Corte dei Conti.
Con motivi aggiunti la difesa del NI proponeva una diversa ricostruzione dei fatti, comportante eventualmente il reato di illecito finanziamento ai partiti politici;
assumeva la violazione della legge processuale e il difetto di motivazione per omessa valutazione di prove decisive;
la violazione di legge per la qualificazione come contrario ad un atto di ufficio quello compiuto dall'imputato; la violazione della legge processuale per difetto di legittimazione del difensore di parte civile della IT a proporre appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal P.G. per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto appare assorbente.
L'impugnata sentenza respinge le eccezioni difensive relative alla inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese da soggetti (ES e SE) che in ipotesi avrebbero fin dall'inizio del procedimento dovuto assumere la qualità di persone sottoposte alle indagini.
La tesi deve essere condivisa. L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che, solo apparentemente, riveste la qualità di teste presuppone fin dal momento in cui viene sentita sussistano a suo carico elementi indizianti del reato. Il "travestimento" dell'indagato in persona informata sui fatti o in testimone si verifica in concreto per una molteplicità di ragioni, che vanno dall'errore del P.M. alla sua deliberata (quanto illegittima) volontà di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni di una persona che avrebbe dovuto essere sentita con altre formalità e garanzie.
È di tutta evidenza che quando il P.M. procede nei confronti di taluno acquisendo a livello di testimonianza le dichiarazioni di un soggetto e formulando di conseguenza l'imputazione (come nella specie concussione), o si dimostra l'errore in cui è incorso, ovvero si evidenzia la "mala fede" che ha ispirato la sua azione. Quando si tratta di qualificazione giuridica successivamente attribuita al fatto-reato (corruzione in luogo di concussione), le dichiarazioni originariamente rese dal soggetto considerato testimone non possono perdere la loro valenza probatoria. Innanzitutto perché vi è una indubbia spontaneità nella dichiarazione, non alterata dalla inevitabile preoccupazione di "autodifendersi"; in secondo luogo perché l'ipotizzabilità di un Proprio coinvolgimento nell'imputazione conduce necessariamente a reticenze che la veste di testimone tendenzialmente esclude.
Chi denuncia (come nella specie il ES) fatti che nella loro materialità sono verificati e comunque non smentiti dagli accusati, o viene puntualmente smentito (il che appunto non è), ovvero deve provarsi il suo interesse specifico alla falsa accusa: il tutto nell'ottica della valutazione della attendibilità del teste. L'impugnata sentenza sfugge a questa logica affermando in modo apodittico non essere sostenibile che "un appalto di sei miliardi possa assumere caratteristiche di rilevantissima importanza" nei confronti di un consorzio di imprese "che hanno fatturati annui complessivi dell'ordine di molte decine di miliardi". Con questo tipo di argomentazione sussume un dato esterno all'ambito strettamente probatorio in cui si muove la vicenda processuale. Se ben vero fosse che il consorzio di imprese si muove in un ambito plurimiliardario di commesse, sarebbe questa ragione sufficiente per escludere che in un caso specifico (quello dell'appalto del sistema fognario integrato per conto della IT, di cui si tratta) siano state richieste tangenti? Si tratta di una argomentazione a forziori priva di rilievo, equivalente ad affermare che il ricco non può per sua condizione naturale dedicarsi al furto o alla truffa per ulteriormente arricchirsi.
Non solo, ma l'acquisizione di un appalto previa richiesta di una tangente immediatamente accettata non può significare pacifico accordo circa il pagamento di una illecita mediazione, specie quando il committente è in una posizione di preminenza per la possibilità di fare ottenere appalti miliardari. È proprio la certezza di vincere l'appalto che induce, In ipotesi, a sottomettersi alla richiesta.
Il fatto, poi, che non vi sia "stupore" o "indignazione" di fronte alla richiesta illecita è un dato di valore psicologico o sociologico al limite del risibile, quasi legittimante il sistema di tangenti fortemente diffuso nel contesto economico. La illogicità della motivazione della sentenza impugnata appare di tutta evidenza, per la sottovalutazione del materiale probatorio acquisito, così da determinarne l'annullamento, in accoglimento del ricorso del P.G., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Non si dà luogo allo stato alla liquidazione delle spese di questo grado alla parte civile non ricorrendone le condizioni, in relazione alle quali è competente la Corte del rinvio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del P.G.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 18 marzo 1999