Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In tema di (ineleggibilità e) incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, la pendenza di un procedimento penale per reati commessi dall'eletto in danno dell'Ente territoriale è causa di incompatibilità dell'eletto stesso ("ex lege" 154/81) tutte le volte in cui l'Ente si costituisca parte civile in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il Signor L. GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati FELICE LAUDADIO, FERDINANDO SCOTTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CI NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta procura speciale per Notaio Ennio De Rosa di Aversa rep. n. 45190 del 15.3.1999;
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, COMUNE DI CERVINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2382/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Laudadio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine la rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
udito per il resistente, l'Avvocato Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 31 luglio 1998 il sig. IO TE, cittadino elettore e consigliere comunale del Comune di Cervino, premesso che il consiglio comunale, con delibera n.49 del 2 febbraio 1998, aveva respinto la sua proposta diretta alla dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco del sig.LO TE, adì il Tribunale di S.M.Capua Vetere, per sentir dichiarare la sussistenza della dedotta causa di incompatibilità e la conseguente decadenza del TE dalla carica di sindaco. Rilevò che, a seguito della costituzione di parte civile del Comune di Cervino nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di S.M.Capua Vetere a carico del TE per i reati di concussione, corruzione e truffa in danno dello stesso ente, doveva ritenersi integrata l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.3 n.4 della legge 23 aprile 1981 n.154, secondo cui non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha una lite pendente col Comune. Aggiunse che tale incompatibilità era applicabile anche al sindaco che, a norma dell'art.34 della legge 142/90, come sostituito dall'art.16 della legge1981/93, membro del consiglio comunale, deve possedere i medesimi requisiti richiesti per ricoprire la carica di consigliere.
Costituitosi in contraddittorio, il resistente rilevò, fra l'altro, che l'ipotesi del giudizio penale caratterizzato dalla costituzione di parte civile era estranea alla fattispecie normativa invocata dal ricorrente, in quanto nel giudizio penale la costituzione di parte civile dà luogo ad un'attività processuale sostanzialmente diversa da quella proposta nel giudizio civile, il solo suscettibile di rimozione con la reintegrazione del pregiudizio civile. Con sentenza depositata il 17 settembre 1998 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarò l'illegittimità della delibera adottata dal Consiglio comunale di Cervino, nonché l'incompatibilità del TE alla carica di sindaco e la sua decadenza dalla carica.
2. La Corte d'appello, adita dal soccombente, con sentenza depositata il 2 dicembre 1998 confermò la decisione di primo grado, osservando, fra l'altro:
- che l'azione civile esercitata nell'ambito di un procedimento penale ha la stessa natura e lo stesso fondamento di quella proposta davanti al giudice civile, in entrambi i casi essendoci una lite concreta ed effettiva e potendo l'interessato provvedere al soddisfacimento delle pretese di chi si assuma creditore, onde determinare l'anticipata definizione della lite;
- che, ai fini della situazione di incompatibilità, contava non già la mera pendenza di un processo penale, ma la costituzione di parte civile del Comune;
- che era manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.3 n.4 della legge 154/81, correlata al collegamento della incompatibilità al solo evento della costituzione di parte civile, essendo la norma rivolta ad evitare che a rappresentare l'ente pubblico ci siano cittadini non immuni dal dubbio di essere condizionati da interessi personali;
- quanto alla richiesta di sospensione, che nessuna influenza poteva esercitare sulle sorti del giudizio l'esito del procedimento penale pendente a carico dell'appellante;
- che la lettera con cui il TE si era dichiarato disposto a risarcire i danni al Comune e aveva chiesto indicazioni circa il soggetto cui avrebbe dovuto essere depositata la somma, era irrilevante, non prevedendo la norma la concessione di termini (oltre quelli tassativamente previsti) per rimuovere la causa di incompatibilità, che l'interessato già avrebbe potuto rimuovere a seguito della notifica dell'atto di costituzione in giudizio.
3. Avverso questa sentenza il sig. LO TE ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi, con atti ritualmente notificati, e lo ha illustrato con memoria. Si è costituito, depositando procura speciale, il sig.IO TE. Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art.3 l.154/81 e degli artt.74 e seg. c.p.p. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea, perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che l'art.3 della legge154/81, afferente esclusivamente alla lite civile ed amministrativa, non sarebbe applicabile alla lite penale nel cui ambito si inserisca la costituzione di parte civile dell'ente locale;
anche perché l'offerta risarcitoria prevista dalla legge, assumerebbe diverso significato nel processo penale, nel quale si materializzerebbe in una ammissione di responsabilità.
La censura non ha fondamento La Corte territoriale ha ritenuto sussistente nella fattispecie la situazione di incompatibilità prevista dall'art.3 n.4 l.154/81, osservando che essa è sorta nel momento in cui il Comune di Cervino si è costituito parte civile nel processo penale promosso nei confronti del sig.LO TEi per i reati di concussione, di corruzione e di truffa in danno dello stesso Comune. E, conformandosi ad criterio interpretativo che impone al giudice di delibare la non manifesta infondatezza dell'azione intrapresa, ha, inoltre, rilevato che nella specie non era ipotizzabile alcuna pretestuosità nell'azione penale promossa dal Pubblico ministero contro il TE e nella successiva costituzione di parte civile del Comune di Cervino, tramite curatore speciale, nominato dall'autorità giudiziaria per l'evidente conflitto di interessi determinatosi tra il Comune (preteso danneggiato), rappresentato dal TE, e il sindaco TE (preteso danneggiante), nei cui confronti doveva essere promossa l'azione civile.
L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui rientra nel concetto di lite pendente anche la costituzione di parte civile nel procedimento penale, non è meritevole di censura, perché è conforme all'orientamento consolidato e risalente di questa Corte. È stato, infatti, sottolineato che, con l'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n.154 (contenente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale comunale e circoscrizionale), la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto, per reato commesso in danno del Comune, è causa di incompatibilità, nel caso in cui l'ente si costituisca parte civile, poiché la incompatibilità sussiste soltanto nei confronti di colui che sia parte del giudizio in una controversia formalizzata in un procedimento civile od amministrativo nei confronti della Regione, della Provincia o del Comune (Cass.2 novembre 1981, n. 62; 18 febbraio 1982, n. 1015; 17 giugno 1982, n. 3682; 12 agosto 1982, n. 4567;20 ottobre 1982, n. 5459). Questo indirizzo, ribadito recentemente (Cass. 26 novembre 1998, n. 12014), deve essere riconfermato dal Collegio, perché la tesi del ricorrente postula una diversità (rispetto all'azione di carattere civilistico) dell'azione introdotta con la costituzione di parte civile nel processo penale, trascurando che l'azione civile quando è trasferita in sede penale non perde i caratteri suoi propri e non costituisce un tertium genus.
Nè giova invocare il carattere confessorio della responsabilità penale connesso all'offerta risarcitoria, in quanto, ove anche l'offerta possa assumere in concreto siffatto contenuto, non per questo verrebbe meno il carattere di inserzione nel procedimento penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni, che si realizza con la costituzione di parte civile;
ne' il diverso fine cui tendono l'azione civile e quella penale (Cass.26 novembre 1998, n. 12014, cit.).
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art.3 l.154/81 e dell'art.295 c.p.c., deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui questa "afferma la non pretestuosità della lite in relazione al carattere pubblico ed officioso dell'azione penale", "la preclusione a ricoprire la carica di Sindaco da parte del TE"; respinge "la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c., che impone la sospensione necessaria nel caso in cui la controversia dipenda dalla definizione di un giudizio amministrativo o civile"; e "anticipa pesanti affermazioni di responsabilità".
Questo motivo è inammissibile.
Le censure, infatti non sono sostenute da specifiche argomentazioni;
nè sono, comunque, correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che nella specie sussisteva il requisito di incompatibilità della lite pendente, prevista dall'art.3 n.4 della legge 23 aprile 1981, n.154. 3. Col terzo motivo si denuncia ancora la violazione dell'art.3 l.154/81, dell'art.1 l.16/92 e della l.234/97. Il ricorrente deduce che la Corte di appello - attribuendo rilievo alla costituzione di parte civile - non avrebbe considerato che la legge n.234 del 1997, regolante "lo specifico dei reati contro la pubblica amministrazione quali atti preclusivi dell'investitura", imporrebbe un raccordo tra le due discipline;
non sarebbe, pertanto, possibile sostenere la disparità di portata preclusiva all'esercizio del diritto di elettorato passivo derivante dalla sola costituzione di parte civile, posto che la legge 16/92 disciplina le ipotesi costituenti reato incidente sul mandato elettivo, ancorando la ineleggibilità per fatti comportanti allarme sociale ad una sentenza di condanna. Tale normativa evidenzierebbe la irrazionalità e la discriminazione derivanti dall'incompatibilità collegata alla sola costituzione di parte civile in giudizio, ex art.323 c.p., non ancora pervenuto alla verifica dibattimentale delle responsabilità, così anticipando irrazionalmente a tale costituzione la statuizione di incompatibilità. Secondo il ricorrente si dovrebbe, pertanto, ritenere che la costituzione di parte civile in giudizio avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità per fatti riferibili all'art.323 c.p. non determini incompatibilità ex art.3, comma 4 , l.154 del 1981. Col quarto motivo (di natura subordinata) si ripropone in questa sede la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, n. 4 , l.154/81, per contrasto con gli artt.2, 3, 27, 51 e 97 Cost.: e per la inammissibile compressione del diritto del cittadino di concorrere al processo democratico, collegata alla costituzione della parte civile nel processo penale;
e per il verificarsi di una sanzione anticipata;
e per il conferimento di potestà ablatorie del diritto di elettorato e della stessa rappresentanza politica dell'ente locale.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché logicamente connessi, non hanno fondamento.
Il legislatore, con la legge 154 del 1981, innovando il sistema anteriore, ha configurato la pendenza della lite come causa di incompatibilità e cioè come impedimento all'esercizio dell'ufficio, ed ha attribuito all'interessato la possibilità di rimuovere tale situazione anche dopo l'assunzione della carica.
Il candidato resta, dunque, il dominus del proprio diritto elettorale passivo, perché, per un verso, egli può far venire meno la causa di incompatibilità con il procedimento di cui all'art.7 l.cit., e, per altro verso, la incompatibilità non risulta più legata alla mera pendenza del processo penale. L'impedimento, infatti, non deriva dalla sottoposizione dell'interessato ad un procedimento penale, perché non è il risultato di un giudizio di indegnità morale a ricoprire la carica elettiva indicata dalla legge, ne' assume carattere sanzionatorio;
ma trova giustificazione nella opportunità di evitare conflitti di interesse tra l'ente e l'eletto, e di prevenire il pericolo che questi possa orientare le proprie scelte in pregiudizio dell'ente amministrato e che, comunque, in tale situazione si ingenerino sospetti (Cass.17 dicembre 1998, n. 12627). Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass.16 febbraio 1991, n. 1666 e Cass.26 novembre 1998, n. 12014) respingendo analoghi dubbi di costituzionalità sollevati in relazione alla disposizione in esame, in questo contesto normativo la questione di legittimità costituzionale prospettata con il quarto motivo si rivela manifestamente infondata. L'art.3 n.4 l.cit. è volto, infatti, ad apprestare una garanzia formale e sostanziale, a presidio della corretta amministrazione dell'ente, che giustifica, nel contesto di un bilanciamento di interessi contrapposti riservato alla discrezionalità del legislatore, il parziale sacrificio dell'interesse dell'eletto. Diverso è, invece, il fondamento della normativa richiamata dal ricorrente (l'art.15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55, come sostituito dall'art.1 l.18 gennaio 1992,
n..16, modificato dall'art.1 della l.12 gennaio 1994 n.30), relativa alla "non candidabilità" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro che siano stati rinviati a giudizio o abbiano riportato condanne penali, che attiene a previsioni inerenti alla persona (non, come nella fattispecie in esame, ai suoi rapporti con l'ente territoriale ed a potenziali conflitti di interessi con l'ente stesso), e rende, perciò, coerente il presupposto della definitività della condanna penale che è, invece, estraneo alla ratio della incompatibilità per lite civile od amministrativa pendente, la quale prescinde dall'esito del giudizio in corso (cfr. Cass.17 dicembre 1998 n. 12627). Del tutto inconferente è, infine, il riferimento del ricorrente alla legge 234 del 1997 che ha modificato l'art.323 c.p., neppure indicato dalla sentenza impugnata tra le violazioni di cui doveva rispondere il TE in sede penale.
4. Col quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.295 c.p.c., e sostiene che avrebbe dovuto essere accolta la richiesta di sospensione necessaria diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi della lite pendente. Il motivo non ha alcun fondamento.
È sufficiente, infatti, osservare che, realizzando già l'avvenuta costituzione di parte civile del Comune nel processo penale promosso contro il TE la situazione, prevista dall'art.3 n.4 l.154/81, di incompatibilità alla carica di sindaco, nessuna influenza avrebbe potuto sortire su di essa la sospensione del giudizio de quo. Infatti, in questa fattispecie il legislatore dà rilievo alla pendenza della lite, correlata alla esigenza di evitare un conflitto di interessi tra l'ente e colui che aspira a rivestire la carica di consigliere, e non al risultato della controversia.
5. Col sesto motivo si denunciano la violazione dell'art.9 bis del d.p.r. 570 del 16 maggio 1960 e dell'art.6 l.154/81. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di disponibilità del TE a risarcire i danni al Comune. Infatti, la fattispecie non poteva essere equiparata al normale procedimento dichiarativo di decadenza, poiché esigenze di garanzie della pretesa fatta valere imponevano di considerare rilevante ai fini della procedibilità dell'azione, diretta alla declaratoria di incompatibilità, l'esplicita dichiarazione di volontà del ricorrente, sradicante funditus la dedotta inesistenza della lite pendente.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte d'appello ha, infatti, accertato che, sopravvenuta la causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, il TE ha avuto in concreto, con la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile del Comune, la effettiva possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità entro i termini e secondo le modalità stabilite dagli artt.6 e 7 della l.154/81; disposizioni che il giudice delle leggi ha ritenuto conformi alla costituzione (sent.4 giugno 1997, n. 160). In questo contesto, resta, dunque, privo di rilievo il riferimento del ricorrente all'art.9 bis del d.p.r. n.570 del 1960; ed anche la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni (sent. 160/97, cit.) è inidonea ad incidere nella fattispecie.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in complessive lire 1.520.000., di cui lire 1.500.000 per onorario.
Così deciso il 23 marzo 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.