Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
In presenza di una situazione di reciproca soccombenza,l'impugnazione incidentale tardiva,prevista dall'art.334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché l'avversario tenga analogo comportamento,è ammissibile-nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l'acquiescenza - anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale. ( La Corte,nel confermare la decisione gravata, che aveva dichiarato ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'attrice avverso la statuizione di rigetto della domanda di simulazione assoluta di un contratto di vendita dalla medesima proposta in via principale,ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione incidentale dipendeva dalla soccombenza teorica della medesima in ordine alla domanda di revocatoria del medesimo contratto-spiegata da essa medesima attrice in via subordinata-,accolta in primo grado ed investita dall'appello principale della controparte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MIGLUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CARBONI, che la difende unitamente all'avvocato VALERIANO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MA (detta NA ), elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato RENATO PAPARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MO FO MA;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 837/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 25/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato FERRARI Valeriano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 giugno 1991 RI GE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino SO RI AN e VA RA per sentire dichiarare la simulazione o in subordine la revocatoria dell'atto di dazione in pagamento del 19- 5-1988 a rogito notaio Castiglione, con cui il AN, marito separato dell'attrice, per estinguere il debito di L. 56.919.000, aveva trasferito alla convivente RA l'appartamento sito in Rivoli sul quale gravava fra l'altro un'ipoteca legale, per l'importo di L. 30.000.000,a favore della GE medesima. I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza del 4 dicembre 1997 il Tribunale rigettava la domanda di simulazione, accogliendo l'azione revocatoria;
condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali.
In riforma della decisione di primo grado, con sentenza dep. il 25 maggio 2000, la Corte di appello territoriale, accogliendo l'appello incidentale proposto dalla GE, dichiarava la nullità dell'atto di dazione in pagamento, in quanto affetto da simulazione assoluta, ritenendo così assorbito l'appello principale spiegato dal AN e dalla RA avverso la statuizione relativa alla revocatoria, dall'attrice proposta in via subordinata;
condannava il AN e la RA al pagamento in favore della GE delle spese processuali del grado di appello. I giudici di appello ritenevano quanto segue. L'appello incidentale formulato dalla GE, seppure proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, era da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che consente la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva anche contro un capo autonomo della sentenza non oggetto dell'impugnazione principale in presenza di un nesso fra le varie impugnazioni.
Nel merito era risultata provata, sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, la simulazione dell'atto del 19-5-1988, fittiziamente intercorso fra il AN, medico facoltoso, e la RA, sua convivente e segretaria, allo scopo di sottrarre il bene alle ragioni creditorie della moglie separata, la GE, in previsione della determinazione dell'assegno di mantenimento in termini ben più onerosi di quelli a suo tempo fissati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 17-9-1983, e ciò a seguito della decisione della Cassazione del 15-5-1986 che l'aveva cassata con rinvio.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la RA affidandone l'accoglimento a quattro motivi.
Resiste con controricorso la GE, che ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza del 25 marzo 2003 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del AN, che veniva effettuato dalla RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la ritualità della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio effettuata al procuratore domiciliatario del AN nel precedente grado di giudizio nonostante il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Infatti il principio della temporaneità della qualità di domiciliatario della parte, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c. permane nel procuratore - ai fini dell'impugnazione - per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è valido soltanto in relazione allo stato di quiescenza del rapporto processuale perdurante fino alla sua riattivazione davanti al giudice dell'impugnazione: allorché il rapporto processuale sia stato riattivato mediante la notifica dell'impugnazione la qualità di domiciliatario diventa definitiva, sicché non ha più alcuna influenza il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, e ciò sia nei confronti di coloro ai quali sia stato notificato l'atto di impugnazione sia per gli altri soggetti che, essendo stati già parti del precedente grado di giudizio, devono esserlo anche in quello d'impugnazione trattandosi di cause inscindibili o fra loro dipendenti (Cass. 11076/2002). Con il primo motivo la ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge processuale, lamenta che era stato ritenuto procedibile l'appello incidentale, nonostante la sua tardività. L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile - osserva la RA - se abbia ad oggetto lo stesso capo della sentenza investito dall'impugnazione principale e non quando, come nella specie, si riferisca a capi autonomi, atteso che mentre con l'appello principale era stata dalla ricorrente gravata la decisione di accoglimento della revocatoria, la AN - con l'impugnazione incidentale - aveva censurato il rigetto della domanda di simulazione.
Il motivo va disatteso.
L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è proposta l'impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è volto a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza purché l'avversario tenga analogo comportamento.
Il principio trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza anche se autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempreché l'interesse all'impugnazione incidentale dipenda dalla avvenuta proposizione dell'impugnazione principale (Cass. 9710/2002; 1982/1999). Nella specie, l'interesse a proporre l'appello incidentale avverso la decisione di rigetto della domanda di simulazione derivava alla GE dalla teorica soccombenza in ordine alla domanda di revocatoria (accolta in primo grado) investita dall'impugnazione principale formulata dalla RA.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando mancanza di motivazione circa un punto essenziale, censura la sentenza impugnata che non aveva esaminato le censure sollevate con l'appello avverso la decisione di accoglimento della revocatoria.
Con il terzo motivo la RA, lamentando il vizio logico di motivazione, deduce che la sentenza di appello aveva omesso di verificare le manchevolezze della decisione di primo grado sia in ordine al consilium fraudis che all'eventus damni, tautologicamente affermate senza tenere conto della documentazione prodotta dalla stessa attrice, in base alla quale era risultato smentito l'assunto della florida condizione economica del AN che invece ben avrebbe potuto trovarsi nella necessità di contrarre debiti e di ottenere prestiti proprio dalla convivente.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando il malgoverno dei principi in materia di prova presuntiva, censura la decisione di appello che aveva fatto erroneamente ricorso alle presunzioni escludendo, in modo apodittico e senza alcuna verifica documentale anche delle condizioni economiche della ricorrente dotata di autosufficienza, l'esistenza del credito di cui la medesima era titolare per i prestiti effettuati a favore del AN: il che aveva trovato obiettivo riscontro probatorio nella movimentazione bancaria ed era giustificato dalle precarie condizioni di salute dello stesso AN.
I motivi secondo, terzo e quarto, essendo strettamente connessi,vanno esaminati congiuntamente.
Le censure si sono rivelate infondate.
Innanzitutto, correttamente la sentenza impugnata ha esaminato preventivamente l'appello incidentale proposto dalla GE relativo all'azione di simulazione del contratto di trasferimento, che comportava un accertamento logico-giuridico di carattere prioritario rispetto a quello concernente la domanda di revocatoria. I giudici di appello, avendo accertato l'esistenza della simulazione - disattesa invece dal Tribunale - non hanno, perciò, dovuto procedere all'esame dei(diversi)requisiti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.. In particolare la sentenza gravata, facendo corretta applicazione dei principi in materia di prova presuntiva,ha con motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici verificato che era affetto da simulazione assoluta l'atto del 19-5-1988,con cui il AN aveva trasferito a favore della convivente-segretaria la proprietà dell'immobile sito in Rivoli al fine di estinguere un debito di L. 56.919.000.
Attraverso la valutazione globale di una serie di indizi emersi, la sentenza - dopo averne verificato criticamente la gravità, la precisione e la concordanza - ha infatti accertato che la volontà dei contraenti era diretta a sottrarre il bene alle ragioni creditorie della GE facendo soltanto apparire il trasferimento a favore della RA.
In materia di presunzioni semplici l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, atteso che l'unico sindacato possibile attiene alla coerenza della motivazione (Cass. 3983/2003).Corretto si è rivelato,infatti, il ragionamento dei giudici di appello che secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit hanno desunto dalla conoscenza acquisita di fatti secondari l'esistenza di quello ignoto(Cass. 15399/2002). La Corte,nel compiere una puntuale ricostruzione storica,è partita da alcuni fatti acclarati documentalmente, desumendo il timore del AN di dovere fare fronte a un notevole onere economico per il mantenimento dalle moglie separata e dei figli dalle prevedibili conseguenze derivanti dalla sentenza n. 3202 del 15-5-1986 della Suprema Corte che, in accoglimento del ricorso della GE, aveva cassato la decisione della Corte di appello in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento.
I giudici di appello hanno quindi, con analisi critica delle risultanze processuali, escluso che fosse stata fornita la prova del credito della RA nei confronti del AN ad estinzione del quale sarebbe stato effettuato il trasferimento immobiliare de quo.
La movimentazione bancaria, in proposito documentata, dimostrava soltanto l'esistenza di flussi di danaro provenienti dalla convivente, ma non era in grado di fornire la prova ne' dell'effettiva provenienza ne' della causale di quelle erogazioni, che ben avrebbero potuto avere titolo o giustificazione diversi da quella di prestiti. Ed invero tali considerazioni erano oltretutto avvalorate da una serie di ulteriori e concordanti elementi:
la natura dei rapporti fra le parti (convivenza more uxorio);
la posizione economico-sociale dei due (il AN facoltoso medico chirurgo, la RA sua segretaria);
il mezzo anomalo adottato per effettuare la restituzione di una somma di denaro attraverso il ricorso alla più costosa stipula di un atto notarile di cessione di immobile, senza considerare, da un lato, che il AN aveva poco tempo prima incassato da terzi il pagamento della somma di L. 60.000.0000 quale corrispettivo ricavato dalla vendita di altro cespite immobiliare mentre, d'altro lato, l'esistenza di un'ipoteca gravante sull'immobile alienato alla ricorrente ne riduceva sensibilmente il valore e ne comprometteva dunque l'effetto satisfattivo al quale sarebbe stato preordinato. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese processuali relative alla presente fase vanno poste a carico della soccombente RA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della GE delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 1600, di cui 100 euro per esborsi e 1500 euro per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, dai sottoscritti magistrati riuniti in Camera di consiglio, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004