Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1667
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Sentenza 29 gennaio 2004

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In presenza di una situazione di reciproca soccombenza,l'impugnazione incidentale tardiva,prevista dall'art.334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché l'avversario tenga analogo comportamento,è ammissibile-nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l'acquiescenza - anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale. ( La Corte,nel confermare la decisione gravata, che aveva dichiarato ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'attrice avverso la statuizione di rigetto della domanda di simulazione assoluta di un contratto di vendita dalla medesima proposta in via principale,ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione incidentale dipendeva dalla soccombenza teorica della medesima in ordine alla domanda di revocatoria del medesimo contratto-spiegata da essa medesima attrice in via subordinata-,accolta in primo grado ed investita dall'appello principale della controparte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1667
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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