Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 25595
CASS
Sentenza 17 maggio 2006

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In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, sicché il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, fatta eccezione del caso in cui l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 25595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25595
    Data del deposito : 17 maggio 2006

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