Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, sicché il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, fatta eccezione del caso in cui l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 25595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25595 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 776
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 047163/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NI N. IL 03/01/1946;
avverso ORDINANZA del 10/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Aricò del foro di Roma.
FATTO E DIRITTO
LO IN è stato sottoposto, il 2 dicembre 2004, a provvedimento restrittivo della libertà personale in relazione alla ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. In particolare è stato accusato di avere - anche dopo la emissione di due condanne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - continuato ad esercitare il suo ruolo di rilievo nella organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra" facendo valere la qualità di uomo d'onore della famiglia di Pagliarelli per agevolare il cognato SA FR, così ottenendo dal capo della famiglia di S. Maria del Gesù, GO, che il SA conseguisse dalla soc. Cemid un subappalto per la esecuzione di un impianto elettrico. Il titolo cautelare non è stato sottoposto a riesame ma è stato sostituito con quello applicativo della meno gravosa misura degli arresti domiciliari in ragione delle condizioni di salute del prevenuto. Successivamente la difesa, acquisita documentazione che a suo parere poteva incidere, escludendola, sulla configurazione del reato, la ha prodotta al IP ma questi ha respinto la domanda di revoca degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato appellato dinanzi al Tribunale del riesame di Palermo ma anche in tale sede la richiesta dell'indagato è stata respinta.
Nell'interesse del LO è stato dunque proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in datalo agosto 2005 emessa dal Tribunale del riesame di Palermo ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) manifesta illogicità della motivazione sul punto della identificazione dell'indagato nel "NO" di cui alla conversazione intercettata del 23 settembre 2003, in uno con la omessa motivazione sull'elemento di prova che la difesa aveva prodotto e posto a fondamento della istanza di revoca della misura cautelare, ossia documentazione dei rapporti commerciali pluridecennali intercorsi tra la società del GO e quella del SA.
Il Tribunale aveva espressamente dichiarato di non prendere in considerazione l'attività difensiva sull'erroneo presupposto che parte della stessa (il verbale di dichiarazioni del legale rappresentante della Cemid) non fosse stata sottoposta al IP e che, diversamente operando, sarebbe stato vulnerato il principio devolutivo dell'appello. Invece, come si poteva desumere anche dal provvedimento del IP, della documentazione gli era stata esibita, con la conseguenza che la decisione del Tribunale appariva viziata anche sotto il profilo della violazione di legge, per avere travisato il fatto della produzione documentale in questione e quindi la esistenza della prova;
2) violazione di legge per avere, il Tribunale, ignorato il principio del giudicato cautelare rivalutando elementi accreditati dal IP, ma non contestati con l'atto di appello.
In sostanza il Tribunale avrebbe modificato, senza che ciò gli fosse consentito dal devolutum, la ricostruzione delle modalità attraverso le quali, nel caso concreto, si sarebbe manifestata la partecipazione al vincolo associativo e della attività di controllo dello specifico settore economico, sostenendo che ciò che si era verificato non era (come affermato dal IP) una pressione diretta del LO sulla società del GO ai fini della concessione del subappalto, ma qualcosa di diverso: una pressione interna alla organizzazione mafiosa affinché al subappalto non concorressero altre imprese di riferimento di famiglie mafiose;
3) omessa motivazione sullo specifico motivo di appello che aveva lamentato la genericità dell'elemento indiziario posto a fondamento della misura: una unica conversazione per giunta tra soggetti diversi dall'indagato, di cui non era chiara nemmeno la identità;
la conversazione, d'altra parte, faceva riferimento, al più ad una "raccomandazione", della quale restava non esplicitato il rapporto col metodo mafioso;
4) violazione di legge o illogicità della motivazione per avere, il Tribunale, rifiutato di prendere in considerazione le produzioni difensive (nella specie le dichiarazioni del legale rappresentante della società che aveva concesso il subappalto) sul presupposto, erroneo in diritto, che l'appello cautelare possa avere ad oggetto la sola motivazione del provvedimento impugnato;
invece, come del resto contraddittoriamente ammesso dallo stesso Tribunale, il principio da applicare è quello devolutivo proprio del processo di cognizione, alla luce del quale , aggredito un punto della decisione (e gli indizi integrano un "punto"), ne è ammessa la rivalutazione globale (così anche SSUU 20 aprile 2004, EL) e a nulla rileverebbe che il verbale delle dichiarazioni non fosse stato sottoposto al IP, il quale, comunque, aveva avuto a disposizione le fatture commerciali sul medesimo oggetto da provare. La stessa sentenza EL aveva affermato il diritto della parte appellante di depositare anche documentazione sopravvenuta.
Alla udienza del 15 marzo, fissata per la trattazione, il processo è stato rinviato per la eventuale integrazione dei motivi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10. Il 5 aprile 2006 il difensore ha depositato una memoria con la quale, anche alla luce del novellato art. 606 c.p.p., lett e), ha rinnovato le doglianze sulla violazione, da parte del Tribunale della libertà, delle norme degli artt. 127, 391 bis, 391 octies c.p.p., nonché del principio enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza EL, circa il dovere del giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p. di valutare il verbale delle dichiarazioni raccolte dal difensore nel corso delle proprie investigazioni, a prescindere dal rilievo che lo stesso sia o meno introdotto nella procedura per la prima volta.
Il ricorso è infondato.
Sul primo e quarto motivo, basati sulla stessa questione di diritto, si osserva quanto segue.
Il principio ermeneutico accreditato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema del dovere di motivazione per il tribunale investito dell'appello cautelare, ferma la mancanza del potere di annullare per un vizio di motivazione, è quello per cui l'ampiezza di tale dovere è determinata dal devoluto;
sicché, così come la contestazione del compendio indiziario nel suo complesso comporta che l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. ripercorra l'intero ragionamento al riguardo, invece la domanda di valutazione limitata ad un nuovo elemento, in ipotesi capace di invalidare la bontà del costrutto accusatorio, comporta per il giudice dell'appello una risposta limitata al tema delineato, sia pure calato nel quadro indiziario già acquisito.
Di tali principi ha fatto uso il Tribunale della libertà di Palermo il quale ha ritenuto che l'elemento fondante dell'impianto accusatorio - e cioè la conversazione del 23 settembre 2003 - non fosse stata contestata nella sua valenza indiziante dall'appellante, il quale si era limitato a dubitare della riferibilità del contenuto della stessa al LO.
Ha pertanto proceduto a ripercorrere le ragioni per le quali invece era da reputare assolutamente probabile che il NO della conversazione fosse proprio il LO, a tanto provvedendo con una valutazione coerente e completa che, traducendosi in un giudizio di fatto, è incensurabile in cassazione.
Infine ha preso in considerazione l'elemento nuovo addotto dalla difesa - e cioè la documentazione contabile attestante la risalenza dei buoni rapporti fra società appaltante e appaltatrice - per concludere che si trattava di prove non decisive.
Infatti, la pressione esercitata dal LO sul GO per far concedere il sub-appalto avrebbe prodotto il suo effetto non attraverso il condizionamento della libertà di gestione della Cemid ma attraverso il condizionamento delle altre imprese di riferimento di famiglie mafiose, potenzialmente interessate al subappalto, e invece determinate dall'esterno a non partecipare alla gara. Tali riflessioni, in sè prive di connotati di illogicità o di incompletezza anche per quello che si dirà a proposito del terzo motivo, si sottraggono alle censure mosse dal ricorrente in ordine al "vizio di motivazione".
Ma si sottraggono anche alla censura di "violazione di legge". E ciò, in primo luogo, perché Tribunale non ha affatto omesso di considerare la documentazione commerciale prodotta dalla difesa e di pronunciarsi sulla questione da essa sollevata, di una sorta di "impossibilità" della condotta in contestazione per essere stati, i rapporti fra le due società interessate all'appalto, sempre caratterizzati da correttezza e reciproca fiducia. È vero invece che il mezzo di prova è transitato tra gli atti su cui il tribunale si è pronunciato (punto 4, p. 7).
Quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante della Cedit, acquisite, secondo quanto è dato comprendere, nella forma delle investigazioni difensive il 12 luglio 2005, dopo la adozione, il 25 giugno 2005, della ordinanza del IP, in realtà il Tribunale non ne ha omesso la valutazione, citandole come dotate di capacità dimostrative in tutto sovrapponibili a quelle delle fatture commerciali prodotte anche al IP.
Ad ogni buon conto si condivide al riguardo, in punto di diritto, anche la enunciazione di principio secondo cui il Tribunale ne avrebbe omesso la valutazione rilevando che esse erano state prodotte per la prima volta nell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.. Vale sempre, al riguardo, l'orientamento di questa Corte secondo cui nel procedimento d'appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto risulta delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, per cui il giudice dell'impugnazione non può assumere, a sostegno della propria decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, atteso il mancato richiamo nell'art. 310 c.p.p. dell'art.309 c.p.p., comma 9 - che consente l'annullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati - e dovendo escludersi l'applicazione analogica dell'art.603 c.p.p. sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Cass. 6^ maggio 2003, Isola, 226456). Si tratta di un filone interpretativo che la successiva sentenza delle Sez. un. EL non ha travolto nella propria reinterpretazione dei poteri del giudice dell'appello cautelare, essendosi tale sentenza espressa - e lo hanno sottolineato le Sezioni unite più volte in motivazione "con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare".
Il massimo consesso aveva dato atto di una certa "espansività" dei poteri propri del Tribunale del riesame quando è chiamato, in sede di appello, ad emettere una ordinanza applicativa della misura cautelare su appello del PM avverso il diniego del IP.. In tal caso le parti devono ritenersi ammesse a produrre anche elementi successivi alla ordinanza del IP e comunque tali da consentire la applicazione del principio di cui all'art. 299 per cui la emissione del titolo deve basarsi su una valutazione della situazione cautelare aggiornata al massimo e il più possibile aderente alla realtà procedimentale.
La stessa sentenza delle Sezioni unite ha avvertito la situazione descritta come quella di un"allargamento" del devolutum, ispirato alla necessità che l'eventuale accoglimento dell'appello del PM passi attraverso la analisi non solo delle questioni da questi sottolineate ma di tutti gli elementi che servono a compendiare il provvedimento cautelare.
Non uguale è la situazione determinata dall'appello dell'indagato a misura già emessa, non ravvisandosi in relazione ad essa alcuna ragione per superare le tradizionali elaborazioni dell'ampiezza del devolutum ed essendo anzi fondamentale il rilievo che al giudice dell'appello, a differenza del giudice del riesame, non è riconosciuto dall'art. 310 c.p.p. il potere di decidere anche in base a motivi e ragioni diverse (art. 309 c.p.p., comma 9) da quelli indicati nel provvedimento impugnato o nei motivi di appello. Si deve alla stessa sentenza EL, poi, il rilievo che non è decisivo il meccanismo previsto per l'appello nel processo di cognizione dall'art. 603 in tema di prove nuove.
Se quel meccanismo è dettato da una evidente logica di "non regressione" del processo e dalla opportunità che per la acquisizione di una decisiva prova si rinnovi la istruzione dibattimentale anziché annullare con rinvio al primo giudice, la stessa esigenza non si avverte in sede di incidente cautelare ove la impossibilità di acquisizione di una prova non esaminata dal IP non equivale ad una situazione di "asfissia" probatoria. Al contrario, la prova potrà essere prodotta ricominciando l'iter procedurale presso il IP con l'effetto, è vero, di provocare una breve allungamento dei tempi di emersione dell'elemento ma con l'importante risultato di garantire il doppio grado di valutazione nel merito di esso, elemento che potrà essere saggiato nella sua tenuta anche mediante una opportuna attività investigativa:
attività che, invece, il Tribunale del riesame, ove acquisisca in prima battuta, non può svolgere.
L'ulteriore effetto è che il sospetto necessariamente connaturato a un elemento probatorio non vagliato e riscontrato, tale da provocare una naturale spinta alla sottovalutazione dello stesso, è destinato a cedere il passo alla chiarezza che proprio da quella attività può derivare, se svolta, nel corso delle indagini, dal titolare della azione penale.
In tale prospettiva non rappresenta dunque violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) la mancata assunzione e valutazione del verbale di indagini difensive non sottoposto previamente al IP.
Quanto al secondo motivo è sufficiente formulare una considerazione in punto di diritto ed altra in punto di fatto.
Sotto il primo profilo si nota che il ricorrente invoca il giudicato cautelare a suo dire formatosi per la mancata contestazione da parte sua delle modalità di estrinsecazione della condotta mafiosa accreditata dal IP.
Ebbene, il giudicato cautelare non si forma quando è mancata la proposizione del riesame.
Il principio accreditato uniformemente dalla giurisprudenza di legittimità sulle modalità di formazione del giudicato "cautelare" - ed al quale si aderisce- è infatti quello per cui va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del "ne bis in idem", soltanto alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti "de libertate", nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura. (Sez. un. 12 ottobre 1993, Durante, rv 195354; Sez. un. 8 luglio 1994, Buffa, rv 198213). Sotto il secondo profilo si nota che la contestazione del fatto non risulta immutata dal giudice dell'appello. Questi infatti, investito di censura sugli indizi, si è limitato a evidenziare che la concessione del subappalto da parte della società Cemid (definita dal IP "ditta del GO") alla società del SA fu conseguenza della pressione esercitata dal GO. Ciò che equivale a quanto rilevato dal IP sulla "intercessione " del GO "per l'affidamento di un lavoro di impianto elettrico a tale SA" (v. testualmente, il ricorso p. 4).
E, come la giurisprudenza ripetutamele osserva, la regola del "tantum devolutum, quantum appellatum" delimita anche i poteri di cognizione del giudice di appello in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, ma tale limite è operante soltanto rispetto ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nonché' a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti, e non riguarda, invece, le deduzioni in fatto e le argomentazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado (Sez. 1^, 11 dicembre 1997, Macri, rv 209896; Sez. Un. 25 giugno 1997, Gibilras, rv 208313).
In ordine al terzo motivo è da rilevare, come sopra già ricordato, che il giudice dell'appello ha ritenuto che nei motivi di impugnazione non fosse contestata la valenza indiziante della conversazione.
E sebbene tale rilievo sia opinabile, v'è da osservare che la risposta ai dubbi del tutto generici dell'appellante risulta in sostanza ricavabile dalle ordinanze del IP , alla cui impostazione generale e alla cui ricostruzione, il Tribunale ha mostrato di rifarsi. Il IP aveva infatti posto in rilievo la sintomatica circostanza che il GO, personaggio dotato di un eloquente inquadramento mafioso, nel noto colloquio aveva dichiarato che non avrebbe fatto lavorare la propria impresa per favorire quella del cognato di NO, evento che puntualmente si era poi verificato all'indomani della conversazione.
A fronte di tale ricostruzione, dotata di una sua intrinseca logicità, le riflessioni critiche del ricorrente si erano tradotte in censure di fatto, volte inammissibilmente a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa valutazione da sostituire a quella del giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006