Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
F Aula 'A' IN NOME DEL P06 440 / 02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 18129/99 Consigliere Cron. 18402 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere Ud.20/02/02 Dott. Paolo STILE Consigliere - Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEATRO VALLE 51, presso 10 studio dell'avvocato VIRGILIO STOCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CASCIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1 2002 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 760 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO -1- ! MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 128/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 19/10/98 R.G.N. 454/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 novembre 1995 IN RD si rivolgeva al Pretore di Rieti ed, esponendo che ingiustamente, in data 14 ottobre 1994, le era stata revocata -per sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni- la pensione di invalidità in precedenza attribuitale, chiedeva la condanna dell'INPS a corrisponderle l'assegno ordinario di invalidità dalla data della revoca, con gli accessori sui ratei arretrati. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, mancando i requisiti sanitari richiesti. Con sentenza del 18 giugno 1997 il Pretore accoglieva integralmente la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'Istituto, con ricorso depositato il 24 ottobre 1997, rilevandone l'erroneità sotto il profilo della valutazione medico- legale e chiedendo il rinnovo della consulenza. La RD si costituiva, resistendo al gravame. Veniva disposta nuova consulenza tecnica, all'esito della quale l'adito Tribunale di Rieti, con sentenza del 14-15 ottobre 1998, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla RD, essendo emersa dai rinnovati accertamenti tecnici l'assenza, fin dalla data della revoca, dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto. Per la cassazione di tale decisione ricorre IN RD con due motivi. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, la ricorrente, dopo aver denunciato “nullità della sentenza in ordine alla y carente motivazione sul rinnovo della consulenza tecnica, non richiesta dall'appellante medesimo ...", nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, mostra in realtà di dolersi . della adesione, da parte del Tribunale, alla generica e superficiale diagnosi valutativa del nominato C.T.U. In particolare, ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Rieti, riportandosi alle valutazioni del consulente non avrebbe tenuto conto che l'ausiliare aveva deviato nelle conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, omettendo ogni idoneo accertamento diagnostico strumentale che il caso richiedeva e trascurando anche di considerare la relazione tra lo stato invalidante e l'attività stessa svolta, senza, peraltro, motivare sulle ragioni poste a fondamento della revoca. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe sufficientemente motivato circa la sua adesione alla consulenza dallo stesso disposta anziché a quella espletata in primo grado e non avrebbe rilevato che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., occorreva prendere M in considerazione, anche malattie sopraggiunte, come da certificazione rilasciata da specialista in neuropsichiatria in seguito a visita dell'assicurata in data 23 marzo 1999, ed avallata successivamente anche da specialista in medicina legale. Il ricorso, pur nelle sue varie articolazioni, è infondato. Va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice di appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che in quanto "revisio prioris instantiae”- è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai fatti medesimi (ex plurimis, Cass.4 dicembre 2001 n.15318). È stato anche affermato dal giudice di legittimità che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, ove il 2 consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di merito abbia omesso la diagnosi di alcune malattie, il ricorso per cassazione dell'assicurato avverso la sentenza che abbia accolto le conclusioni della consulenza è ammissibile solo se venga allegata, con serie argomentazioni medico-legali, l'incidenza delle malattie non diagnosticate sulla valutazione complessiva della capacità lavorativa, non essendo sufficiente, invece la mera elencazione di tali malattie (cfr. Cass. 15318/2001 cit.). Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni della sua adesione alla seconda consulenza, osservando che dall'esame di detta consulenza emergeva l'assenza nella RD, fin dalla data della revoca, dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto, in quanto l'assicurata risultava affetta da "lievi esiti di emisindrome piramidale dx in 51enne con note ansioso- depressive, esiti di isteroannessiectomia, sovrappeso"; malattie, queste, inidonee a M ridurre la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini -di "bracciante agricola"- in modo permanente a meno di un terzo. Ma il Giudice a quo ha tenuto anche ad evidenziare, in ordine alla entità degli esiti della emisindrome parietale subita dalla RD da oltre un ventennio, che il consulente aveva specificato --"in ciò differenziandosi in modo fondamentale dalla diagnosi del CTU di primo grado”- che il carattere lieve degli stessi risultava, non solo dalla visita dallo stesso compiuta, ma da quanto accertato da specialista in neuropsichiatria che, visitata l'interessata, definiva come "lieve e sfumata l'obiettività neurologica nella ricorrente". Tale motivazione, presentandosi ad avviso del Tribunale- logica ed esauriente, andava condivisa “non essendovi, oltretutto, sul punto state controdeduzioni da parte della RD". Va soggiunto, per completezza, che alcuna violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., da parte delle decisione impugnata, appare fondatamente prospettabile, dal 3 momento che le ulteriori malattie da cui la RD sarebbe affetta, sono state diagnosticate come specificato nel ricorso in esame- successivamente alla pronuncia del Giudice di appello. Non risultando la sentenza impugnata affetta dai vizi denunciati, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
8 9 8 : 8 N 7 8 : 1 1 - E G G E L L A L D E O La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese. I D T I I R E T O I N A E S L S D L 1 R ' T . 0 A I R E O , S D G T O I S A R G I I A A A S E N , P T S S Roma, 20 febbraio 2002. O L I A A , I D T I B E O D P E D L M N S S E T O Il Presidente Il Consigliere est. Verbsty Allu да IL CANG LUJERE Deposit Cancelleder n 6 M . 2002 aggi, IL CANCELLIERE