Sentenza 27 novembre 2002
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale,la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio.
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- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2002, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
Dott. PERRONE PASQUALE CONSIGLIERE
Dott. AMATO ALFONSO "
Dott. DI POPOLO ANGELO "
Dott. PANZANI LUCIANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
nei confronti di:
1) D'IA CO TO il 15/01/1981;
avverso ORDINANZA del 02/07/2001 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con quale il gip ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con la restituzione degli atti al PM e ha dichiarato inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione, sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata con la detta richiesta ed era per sua natura irretrattabile.
Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento. Il ricorso è parzialmente fondato. Vanno condivise le sagaci argomentazioni svolte al riguardo dal PG presso questa Corte. 1) Contrariamente a quanto assunto dal PM ricorrente, il rigetto della richiesta di decreto penale, espressamente previsto dall'art. 459, c. 3 cpp, non è abnorme ne' sotto il profilo strutturale, ne' sotto quello funzionale.
Inoppugnabile, del resto, è il decreto di restituzione degli atti al PM ai sensi del citato art. 459 cpp (v. sez. III, 29 ottobre 1998, n. 2775). Inammissibile, dunque, è il ricorso sotto questo profilo. 2) Fondata è, per contro, la seconda doglianza, poiché erroneamente è stato invocato nel caso di specie il principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Il mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, infatti, paralizza l'operatività della stessa, impedendone la funzione propulsiva (di atto necessario alla progressione del procedimento). E il legislatore prevedendo con l'art. 459, c. 3 cpp la restituzione degli atti al PM., ha coerentemente sancito la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari, a cagione dell'inoperatività di detta richiesta.
La regressione comporta la piena espansione dei poteri del PM quanto all'azione penale ed alle sue modalità di esercizio, sicché all'organo in questione è consentito richiedere l'archiviazione, dopo il rigetto della richiesta di emissione dl decreto penale. La declaratoria di inammissibilità della richiesta di archiviazione, nella specie giustificata con la irretrattabilità dell'azione penale, costituisce provvedimento abnorme, siccome non rispondente ai parametri normativi concernenti le attribuzioni dei soggetti processuali, e indebitamente limitativo dei poteri del P.M. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato "in parte qua", con rinvio al gip del Tribunale di Foggia per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso quanto al rigetto della richiesta di decreto penale.
Annulla l'impugnata ordinanza quanto alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di archiviazione e rinvia al gip del Tribunale di Foggia per la decisione su tale richiesta. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2003.