Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile, posto che il rigetto della richiesta di decreto penale determina la regressione alla fase delle indagini preliminari.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. La Consulta dichiara “nuovamente” l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2022
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2009, n. 13680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13680 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 20/03/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 539
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 13250/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari, in data 13.12.2007, con la quale fu rigettata la richiesta di archiviazione del procedimento penale;
a carico di:
DI TE, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Navigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 13.1.2007 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari rigettò la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. del procedimento a carico di DI ER, sull'assunto che essendo già stata esercitata l'azione penale, la restituzione degli atti al P.M. in conseguenza di una nullità non faceva venir meno il principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo l'abnormità dello stesso, in quanto il P.M., in conseguenza della dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio era nuovamente investito della valutazione se sussistevano ancora le condizioni per l'esercizio dell'azione penale, sicché legittimamente era stata richiesta l'archiviazione per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte si è già pronunziata sulla questione dedotta con sentenza della Sezione 6 n. 19128 del 14.2.2001 dep. 10.5.2001 rv 219873 (citata anche nel ricorso: "Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).
Analogamente questa Corte si è espressa in ipotesi di rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna con sentenza della Sezione 5 n. 4883 del 27.11.2002 dep.
3.2.2003 rv 224700: "È abnorme il provvedimento con il quale il gip., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L'art. 459 c.p.p., comma 3, infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio".
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009