Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUP0 1 2 63 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L PODLO D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 3755/99 Rel. Consigliere Cron Dott. Ettore MERCURIO .3074 - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Saverio TOFFOLI Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente 409 SEN TENZA sul ricorso proposto da: NE VA, gia elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE 269, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati ALOISI FRANCESCO, COCORULLO DOMENICA, PERITORE LIDIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA'DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3875 ur -1- in ROMA VIA S. M. MEDIATRICE 1, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCCI FEDERICO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4560/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/02/98 R.G.N. 1034/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Emer -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 14 febbraio 1998, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per azioni, e riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato la domanda che il sig. ES LV aveva proposto nei confronti di detta società alle cui dipendenze aveva lavorato con collocamento in quiescenza dal 24 gennaio 1990 per ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo di categoria 1990/1992 per l'intero triennio di riferimento, compresi gli aumenti aventi decorrenza successiva alla cessazione del rapporto. Il Tribunale ha escluso il preteso diritto facendo riferimento alle disposizioni degli artt. 37, 38 e 96 quarto comma dell'invocato contratto collettivo ed escludendo il riconoscimento, da parte di queste norme ed a qualsiasi fine, di un diritto retributivo maturato anteriormente alle previste decorrenze degli aumenti contrattuali, scaglionamento Emr ritenendo fondata la tesi dello 3 temporale del momento genetico del diritto agli aumenti esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico. Il soccombente VE chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia, con due motivi di ricorso suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del C.C.N.L. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonché insufficiente motivazione in relazione alla tesi interpretativa affermata dal Tribunale. Sostiene doversi riconoscere la volontà pattizia delle parti collettive di conferire un aumento stipendiale globale per i dipendenti in servizio all'inizio di validità contrattuale, ai fini dell'indennità di buonuscita, con un unico momento genetico, sebbene materialmente corrisposto per mere esigenze di cassa del datore di lavoro in tre distinte e successive scadenze temporali. Lamenta che tale volontà dei contraenti, risultante Eme • anche dalla lettera delle disposizioni collettive in esame, non è stata considerata né correttamente valutata dal Tribunale, e che la statuizione risulta sorretta, sul punto, da impugnata non congrua e compiuta motivazione. I motivi non sono fondati, ed il ricorso deve essere disatteso. Sulla questione in esame questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n.10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata, la soluzione che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. infatti, di fronte Quest'interpretazione, all'ambiguità del mero dato letterale, 5 Emer valorizza un elemento di tipo correttamente sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza 5 dicembre 1998, n.12363, la Corte ha, poi, enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima mr effettivamente percepita nell'ambito retribuzione del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art.2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, ribadito nella giurisprudenza successiva (v., fra le altre, Cass. 5 ottobre 1999, n.11080; 18 aprile 2000, n.5042; 23 giugno 2000, n.8558 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio reputa doversi uniformare, perché le argomentazioni svolte dal Tribunale, ed enunciate con motivazione congrua e sufficiente, trovano piena conferma nelle ricordate decisioni di questa Corte, mentre non risultano prospettati dal ricorrente elementi o ragioni idonei ad esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti: sul qual dovere si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al modificazioni, r.d. 30 gennaio 1941, n.12 e succ. ma di rilevanza costituzionale, ancheessendo strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità вот del controllo di legittimità delle sentenze) di l'uniforme assicurare l'esatta Osservanza e interpretazione della legge. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. La difformità tra le decisioni di primo e secondo grado giustifica la compensazione tra le presente giudizio di parti delle spese del legittimità
P.Q.M.
Dichiara rigetta il ricorso. La Corte compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. Garlicha b ull зете расично une 11 Presidente: II Cons. estensore: IL CANCELLIERE Deposi t Cancelleria 30 GEN. 2002 Oggi, A DL M CA E IL CANCELLIERE R P U S R O C 8