Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l'istanza. (Fattispecie relativa a rigetto dell'istanza di sospensione di un provvedimento di demolizione, avanzata sul presupposto che le opere abusive erano oggetto di sanatoria, senza mai depositare, malgrado la concessione di un termine, la documentazione né indicare gli estremi della pratica pendente presso il Comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 25832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25832 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/05/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1358
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 51510/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH RE N. IL 09/02/1946;
CO NN MA N. IL 05/03/1951;
avverso l'ordinanza n. 154/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 04/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG (inammissibilità). RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.5.2012 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edili realizzate da HE AT e CO NA AR, emesso dal Pubblico Ministero in sede di esecuzione della sentenza del 5145/07 (irrevocabile il 28.7.2007). Ha osservato che l'eccezione di condonabilità delle opere non era stata provata perché, nonostante la concessione di termini per reperire la relativa documentazione, la difesa non aveva assolto al relativo onere non avendo indicato nemmeno gli estremi dell'eventuale pratica presso il Comune.
2. Avverso la decisione ricorrono per Cassazione i predetti HE e CO deducendo la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 13 e art. 665 c.p.p. rimproverando al giudice dell'esecuzione di non avere richiesto informazioni alla P.A. sulla pendenza del procedimento di sanatoria.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nessuna norma impone infatti al giudice dell'esecuzione di sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni che possano servire a suffragare l'istanza da questa proposta per ottenere la revoca di un provvedimento di demolizione. Piuttosto, sarebbe stato preciso onere probatorio degli interessati di documentare l'istanza, il che non è avvenuto ne' davanti al giudice dell'esecuzione ne' davanti a questa Corte. L'impugnato provvedimento, che ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, va pertanto confermato.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2013