Legge 6 ottobre 1995, n. 425

Commentario1

  • 1Risoluzione del 09/05/1996 n. 71 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. III
    Min. Finanze · 9 maggio 1996

    Codesta associazione, con foglio dell\'8.1.1996, ha chiesto di conoscere se le vincite di premi di modesto valore economico derivanti dall\'utilizzo di apparecchi automatici o elettronici da intrattenimento (videogiochi, flipper etc) possano essere ricondotte ad ipotesi di vere e proprie manifestazioni a premi il cui svolgimento, ai sensi della vigente normativa sul lotto pubblico, debba essere preventivamente autorizzato dall\'Amministrazione Finanziaria. La richiesta anzidetta trae origine dal fatto che l\'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, modificativa dell\'art. 110 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, ha parzialmente innovato la precedente citata …

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Giurisprudenza46

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  • 1TAR Roma, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 786
    Provvedimento: Pubblicato il 15/01/2026 N. 00786/2026 REG.PROV.COLL. N. 09994/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2025, proposto da EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria …
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    • proprietà intellettuale·
    • diritto amministrativo·
    • art. 20 L.P. 20/2023·
    • accesso agli atti·
    • sicurezza pubblica·
    • accesso difensivo·
    • art. 18 D.M. 94/2024·
    • riservatezza informazioni commerciali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • accesso ambientale·
    • art. 5-bis D.Lgs. 33/2013·
    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 5 D.Lgs. 195/2005·
    • art. 24 L. 241/1990·
    • accesso civico generalizzato

  • 2Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1391
    Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 01391/2026REG.PROV.COLL. N. 08635/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2025, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro TA Spa, Ismes Spa, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; A2A s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli …
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    • segreto industriale·
    • competenza territoriale TAR·
    • sicurezza pubblica·
    • art. 12 d.lgs. 79/1999·
    • concessioni idroelettriche·
    • art. 18 DM 94/2024·
    • art. 22 l. 241/90·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 5-bis d.lgs. 33/2013·
    • art. 24 l. 241/90·
    • art. 35 d.lgs. 36/2023·
    • diritto di accesso·
    • art. 13 c.p.a.·
    • art. 17 DPR 1363/59·
    • art. 25 DM 91/2024

  • 3TAR Catania, sez. I, sentenza 05/03/2024, n. 882
    Provvedimento: Pubblicato il 05/03/2024 N. 00882/2024 REG.PROV.COLL. N. 00565/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 565 del 2022, proposto da Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in AN, Viale XX Settembre 28; contro Comune AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di …
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    • Art. 3 e 97 Costituzione·
    • Carenza interesse·
    • Membri effettivi vs. aggregati·
    • Collegio perfetto·
    • Discrezionalità amministrativa·
    • Automatismo nomina·
    • Inammissibilità·
    • Eccesso di potere·
    • Nullità deliberazioni·
    • Violazione art. 141-bis R.D. 635/1945·
    • Sopravvenuta carenza interesse·
    • Improcedibilità·
    • Richiesta rappresentante esercenti·
    • Interesse a ricorrere·
    • Composizione Commissione Vigilanza Locali Spettacolo

  • 4TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/02/2022, n. 1370
    Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2022 N. 01370/2022 REG.PROV.COLL. N. 04884/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4884 del 2021, proposto da RT AR, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Federico Pernazza, presso il cui studio in Roma, via Po, 22, ha eletto domicilio; contro Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato; nei confronti Comune di …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • elenco delle attività spettacolari·
    • risarcimento del danno·
    • motivazione del provvedimento·
    • violazione di legge·
    • contributo per attività spettacolari·
    • normativa sulla sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante·
    • disciplina degli spettacoli viaggianti·
    • eccesso di potere·
    • registrazione e codice identificativo delle attività di spettacolo viaggiante·
    • differenza tra torre panoramica e giostra a seggiolini·
    • commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante·
    • competenza delle commissioni di vigilanza

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2004, n. 5167
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. LUPO Ernesto - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. VARRONE Michele - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25208 R.G. 2002, proposto da: CONDOMINIO CAVOUR di Galleria Piazza Cavalli 7/b in Piacenza, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, …
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    • controversie·
    • giurisdizione·
    • configurabilita'·
    • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche·
    • sussistenza·
    • configurabilità·
    • tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche·
    • giurisdizione in materia tributaria·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • tributi locali (comunali, provinciali, regionali)
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
    Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:
    a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
    b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
    c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
    Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
    Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
    I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro".
    NOTE
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota al titolo:
    - Per il testo vigente dell'art. 110 del testo unico approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1.
    Nota all' art. 1 :
    - L' art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
    "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
    Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
    L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
    Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
    Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:
    a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
    b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
    c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
    Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
    Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
    I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro.
    Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
    In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
    Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
  • Art. 2. 1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell' articolo 718 del codice penale .
    2. Le attivita' di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
    Nota all' art. 2 :
    - L' art. 718 del codice penale sanziona penalmente l'esercizio del gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.
  • Art. 3. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1.
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) (soppressa).
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".