Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
La fattispecie di favoreggiamento della prostituzione minorile è a dolo generico in quanto è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera consapevolezza di favorire la prostituzione di un minore, non essendo richiesto anche il fine di lucro che, invece, qualifica la fattispecie di sfruttamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 14836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14836 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 03/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 465
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 42609/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.V., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30.10.2007 della Corte di Appello di Lecce, sez. di Taranto;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Parlatano Pier Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) La Corte di Appello di Lecce, sez.dist. di Taranto, in data 18.5.2009, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 30.10.2007, con la quale D.V. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 600 bis c.p. "perché induceva e favoriva la prostituzione del minore S.S., conducendolo con sè nei luoghi ove esercitare la medesima attività, procacciandogli i clienti e procurandogli un alloggio".
Ricordava la Corte territoriale che il GUP era pervenuto alla pronuncia di condanna sulla base della denuncia della madre del minore e dei risultati delle indagini di p.g., consistite, in particolare, in attività di intercettazioni telefoniche. Era emerso infatti che il S. si prostituiva e che a quella attività era stato indotto o, comunque, agevolato dal D., presso l'abitazione del quale, sita in (OMISSIS), era stato rintracciato per essere collocato in Comunità. Tanto premesso, la Corte disattendeva le doglianze difensive, assumendo che il ragazzo aveva abbandonato il domicilio familiare, avendo ottenuto la disponibilità del D. ad accoglierlo e che i sentimenti di affetto esistenti tra i due non escludevano la condotta favoreggiatrice della prostituzione come emergeva dalle telefonate intercettate. Riteneva la Corte che le scelte di vita del S. erano state influenzate pesantemente dall'imputato il quale gli dava ospitalità, gli offriva gli ormoni per modificare i caratteri sessuali, andava con lui agli appuntamenti, aveva contatti con i clienti.
2) Ricorre per Cassazione D.V., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 525 c.p.p., essendo il collegio giudicante della Corte di Appello mutato nel corso del processo (il Presidente era infatti diverso alle udienze del 23.2.2009 e 18.5.2009).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 600 bis c.p. per mancanza degli elementi costitutivi del reato. Sono insussistenti, infatti, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato, nonché il nesso causale. Non vi è stata da parte del D. alcuna attività favoreggiatrice della prostituzione minorile (per tale dovendosi intendere quella che abbia un fine di lucro o di libidine), essendosi egli limitato ad ospitare presso la propria abitazione l'amico S., il quale aveva contrasti con la famiglia. Il S. si prostituiva da tempo, per cui non è stato il D. ad indurlo a tale attività. Non è dimostrato che l'imputato abbia offerto gli ormoni. Nè può integrare il favoreggiamento della prostituzione minorile la frequentazione delle stesse persone che poteva concludersi anche con rapporti sessuali.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza e/o contraddittorietà, e/o manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno isolato alcuni passi delle conversazioni telefoniche per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, senza tener conto che le scelte di vita del S. sono state operate in piena autonomia e senza alcuna interposizione da parte del D. (il fatto che il prevenuto non si sia adoperato per far riavvicinare il minore alla famiglia è assolutamente irrilevante sotto il profilo penale). Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., avendo i giudici di merito irrogato una pena sproporzionata. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio, o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. 2.1) Con memoria in data 9.2.2010 viene dedotta, con motivo aggiunto, la violazione dell'art. 125 c.p.p. per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla ritenuta condotta favoreggiatrice della prostituzione (in particolare non motiva su come l'influenza esercitata sul minore sia sfociata in una condotta favoreggiatrice). Con memoria del 14.2.2010 vengono dedotti ulteriori motivi aggiunti. Si denuncia la inosservanza degli artt. 267 e 268 c.p.p.. Non risulta dalla documentazione in possesso del difensore che i decreti di intercettazione d'urgenza emessi dal P.M siano stati convalidati dal GIP. e, comunque, che siano stati convalidati nei termini di legge. I decreti di autorizzazione risultano affetti ab origine da nullità non essendo stata motivata la necessità di utilizzare apparecchiature appartenenti ad un soggetto privato. I decreti di urgenza sono stati emessi in data 3.1.2007 e le operazioni si sono concluse oltre il quindicesimo giorno, senza che vi sia stato un decreto di proroga. L'urgenza poteva sussistere per il primo decreto di intercettazione del (OMISSIS), ma non certo per quelli del 3.1.2007. La inutilizzabilità delle intercettazioni rende il quadro probatorio insufficiente a formulare un giudizio di condanna. Si insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) In ordine alla eccezione di nullità di cui al primo motivo di ricorso, venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti.
All'udienza del 23.2.2009, presente il difensore di fiducia dell'imputato, la Corte di Appello di Lecce, sez. di Taranto, (nelle persone del Dott. Iacobellis - Presidente e dei Dr. Forleo e Rizzo - Consiglieri), dava atto che era in corso un'agitazione del personale di cancelleria, per cui rinviava il processo all'udienza del 18.5.2009. Dal verbale di udienza del 18.5.2009 risulta che davanti al Collegio (così composto: Dr.ssa Semeraro Presidente, Dr. Forleo e Rizzo - Consiglieri), dopo la relazione le parti formulavano le loro conclusioni e la Corte decideva come da dispositivo. Pur essendo effettivamente mutato il Presidente del collegio, non si è verificata la denunciata nullità. All'udienza del 23.2.2009 non venne svolta, infatti, alcuna attività processuale, essendosi la Corte territoriale limitata a prendere atto dell'agitazione del personale ed a rinviare preliminarmente all'udienza del 18.5.2009, dandone avviso ai presenti. È davanti al Collegio costituito all'udienza del 18.5.2009 che viene trattato e definito il processo a carico del D.. Ed è pacifico che "il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p. comma 2, riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad es. sospensione o rinvio del dibattimento - cfr. ex multis Cass. sez. 4, 13.9.1996 n. 8411). Del resto la "ratio" della norma è quella di assicurare che l'intera attività processuale si svolga davanti agli stessi giudici che poi dovranno deliberare la sentenza ed è quindi del tutto evidente che un mero rinvio (disposto da giudice diverso) non abbia alcuna incidenza sul principio dell'immutabilità del giudice ex art. 525 c.p.p., comma 2. 3.2) La eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche risulta sollevata, per la prima volta, con i motivi aggiunti.
Non c'è dubbio alcuno che, a norma dell'art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. E tale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Altra cosa è invece l'acquisizione della documentazione da cui debba desumersi la eventuale inutilizzabilità.
I decreti autorizzativi o di proroga non debbono far parte del fascicolo per il dibattimento, non essendo ricompresi negli atti indicati nell'art. 431 c.p.p.. Il giudice del dibattimento, quindi, non è tenuto a procedere a detta acquisizione se non sia stata formulata tempestivamente richiesta in tal senso e, se, comunque, non siano state indicate, in modo preciso e circostanziato, le eventuali violazioni di legge. Non è sufficiente, invero, che in modo generico vengano dedotte delle presunte nullità per disporre l'acquisizione.
La richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi (e non l'eccezione di inutilizzabilità) non è stata formulata nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., ne' successivamente. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 45189 del 17.11.2004 - P.M. in proc. Esposito, hanno affermato il condivisibile principio che "...il controllo sulla legalità del procedimento di ammissione all'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti, come del resto è ragionevole avvenga in un processo ispirato al principio dispositivo. Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità che risulti ex actis, ma non è tenuto a ricercarne d'ufficio la prova..", "...l'onere di provare l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione incombe su chi formuli l'eccezione di inutilizzabilità che se ne vuole desumere, perché per i fatti processuali, a differenza per quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone" (Cass. sez. 6, 4 febbraio 1998, Ripa, n. 210378; Cass. sez. 6, 16 ottobre 1995, Pulvirenti m. 203740).
Non c'è dubbio, quindi, che anche in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio il giudice abbia il potere di riconoscere gli "effetti giuridici dei fatti", ma che incomba alle parti l'onere di allegazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.
I motivi nuovi, relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni, sono, pertanto, inammissibili.
3.3) Quanto agli altri motivi, va ricordato che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché quindi le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1., n. 8868 del 26.6.2000-Sangiorgi). 3.3.1) La Corte ha ritenuto correttamente la configurabilità del reato di cui all'art. 600 bis c.p. in quanto dalle risultanze processuali emergeva che il D. aveva indotto o, comunque, favorito la prostituzione del minore.
Secondo la giurisprudenza formatasi in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione ex L. n. 75 del 1958 (applicabile a maggior ragione in tema di prostituzione minorile), tale reato si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contato diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta (cfr. Cass. sez. 3 n. 47266 del 4.1.2005; Cass. sez. 1, n. 39928 del 4.10.2007). Nè è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, l'abitualità della condotta. "Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti - ancora richiamandosi la disposizione normativa il favorire "in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione;
per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona (ex plurimis Cass. sez. 3 n. 10938 del 31.10.2001; conf. Cass. sez. 3, 25.6.2002 Marchioni;
Cass. sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003). Il dolo poi è certamente "generico", essendo sufficiente la consapevolezza di favorire la prostituzione del minore, senza che vi sia necessità (come invece sostiene il ricorrente, del fine di lucro (in tal caso si ha sfruttamento).
3.3.1.1) I giudici di merito non hanno certamente fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sui rapporti di amicizia o di affetto con la parte lesa;
ne' tantomeno hanno dato rilievo alle tendenze o ai "gusti" sessuali del minore e dell'imputato. Essi hanno, invero, posto l'accento su precise condotte di favoreggiamento della prostituzione, avendo il D. messo a disposizione il proprio alloggio, procacciato i clienti, condotto il S. in diversi luoghi in cui esercitava quella attività. Evidenziava il GIP, in particolare, il contenuto di alcune telefonate intercettate, nel corso delle quali emergeva, indiscutibilmente, l'attività agevolatrice della prostituzione del minore posta in essere dall'imputato (il (OMISSIS) il D. riceve un appuntamento per il ragazzo per il venerdì successivo;
il (OMISSIS) tale fiancarlo chiede a D. se l'amico è disponibile a certe cose ed il D. risponde che si fa pagare però). Il GUP quindi sottolineava, sulla base di una puntuale analisi delle risultanze processuali, che era il prevenuto ad intessere per il minore i contatti con i clienti. La Corte territoriale, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ribadisce ulteriormente ed ineccepibilmente che la condotta posta in essere dal D. (ospitalità, offerta di ormoni per modificare i caratteri sessuali, accompagnamento agli appuntamenti, rapporti con i clienti) integra certamente il reato contestato. Tale motivazione, coerente, adeguata ed immune da vizi logici, non è censurabile in questa sede di legittimità. 3.4) Infine il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile, venendo proposta tale censura per la prima volta con il ricorso per Cassazione. Nei motivi di appello, infatti, non veniva svolta alcuna doglianza in proposito. Si affermava, anzi, che "per coerenza ... non si formula subordinata di sorta".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010