Sentenza 22 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta declaratoria di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti disposto dal P.M., basata non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sull'asserita illegittimità del m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana).
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Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2012, n. 44160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44160 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/10/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2879
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 46630/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL LL BE N. IL 11/05/1977;
avverso l'ordinanza n. 396/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 08/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8.2.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di IL CA ER di dichiarare non esecutivo il provvedimento di cumulo pene concorrenti disposto dal Procuratore generale di Reggio Calabria, in conseguenza della ritenuta illegittimità del MAE, emesso dallo stesso Procuratore generale che aveva richiesto la consegna del condannato alla autorità giudiziaria del Regno Unito ai fini dell'esecuzione delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento di cumulo. Con la proposizione dell'incidente di esecuzione il condannato sosteneva che il MAE era illegittimo poiché emesso per reati commessi negli anni 1995 e 1998, in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40 il quale stabilisce che, per le richieste di esecuzione relative a fatti commessi prima del 7.8.2002, si applicano le disposizioni sulla estradizione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione del mandato di arresto Europeo;
subordinatamente eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato art. 40, se interpretato come riferibile esclusivamente all'ipotesi di richiesta di consegna passiva. Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza alla verifica della sussistenza delle condizioni per la consegna dell'imputato o condannato spetta allo Stato membro di esecuzione, con conseguente carenza di giurisdizione dello Stato che ha emesso il MAE;
riteneva non rilevante nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 40. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: illogicità della motivazione che non ha esaminato la censura relativa propriamente alla illegittimità della procedura attiva promossa dall'autorità giudiziaria italiana in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40 che, sulla base della nota all'art. 32 Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio depositata dall'Italia, deve interpretarsi come riferito a tutte le procedure di estradizione, sia attive che passive;
subordinatamente reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 40. CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ripetute pronunce di questa Corte in tema di mandato di arresto Europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto Europeo emesso dallo stesso Ufficio, ai sensi della L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 28, lett. b), per l'esecuzione di un pena detentiva,
considerato che l'ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto Europeo, ma non direttamente quest'ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007 - dep. 05/03/2007, Shirreffs Fasola, Rv. 235557); inoltre la disciplina transitoria dettata dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40 è applicabile solo ai mandati di arresto cd.
passivi, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali. (Sez. F, n. 34215 del 04/09/2007, Di Summa, Rv. 237057). Tale orientamento interpretativo è stato ribadito da Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891, secondo cui non è impugnabile nell'ordinamento interno, neanche ai sensi dell'art.111 Cost., comma 7, e art. 568 cod. proc. pen., comma 2, il mandato di arresto Europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28, 29 e 30), potendo gli eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di pertinenza dello stesso, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.
Ne consegue la inammissibilità della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento di cumulo, basato non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sulla asserita illegittimità del relativo MAE emesso nella procedura attiva di consegna, il quale costituisce provvedimento inoppugnabile.
La inoppugnabilità del MAE emesso nella procedura attiva di consegna comporta la irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 40. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna IL CA ER al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012