Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
È configurabile il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. pace nel caso di rifiuto, da parte del militare, di obbedire all'ordine di sottoscrivere per presa visione il foglio di comunicazione della scheda valutativa, trattandosi d'adempimento attinente al servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 19423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19423 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/05/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 814
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001226/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS DO, N. IL 21/01/1966;
avverso SENTENZA del 06/11/2007 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale Militare nella persona del Cons. Dr. Rosini Roberto, chiedeva l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Pontoriero chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
La Corte militare d'appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale militare della stessa città nei confronti di PA NA per il reato di disobbedienza aggravata in quanto, quale Maresciallo Capo dei carabinieri, si era rifiutato di obbedire all'ordine attinente al servizio intimatogli da due superiori, di sottoscrivere per presa visione il foglio di comunicazione della scheda valutativa. L'obbligo di sottoscrizione del suddetto foglio era penalmente vincolante in quanto attinente al servizio e imposto dal D.P.R. n. 213 del 2002, art. 5, comma 5. La materialità dei fatti era stata ammessa dallo stesso imputato e la sua tesi difensiva di non aver capito il carattere vincolante degli ordini che a più riprese gli erano stati rivolti non era credibile, tenuto conto della sua esperienza e del carattere solenne con il quale gli erano stati impartiti, con la prospettazione anche delle gravi conseguenze alle quali sarebbe andato in contro in caso di rifiuto.
Il trattamento punitivo andava confermato, dovendo le attenuanti generiche essere poste in un giudizio di sola equivalenza all'aggravante del grado rivestito, tenuto conto dei suoi precedenti specifici.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo erronea applicazione della norma penale in quanto l'ordine di apporre la firma sulla scheda di valutazione non poteva essere ritenuto vincolante, non riguardando ne' il servizio ne' la disciplina, non aveva i caratteri dell'ultimatum ed al massimo poteva avere un rilievo disciplinare;
argomentare in modo diverso significava attribuire alla norma penale una valenza illegittima in quanto mancante della tassatività delle fattispecie incriminate, per cui punirebbe condotte di mera disobbedienza disancorate dall'effettiva lesione del servizio militare. Deduceva ancora erronea applicazione della legge penale per la mancanza del dolo, non essendo l'imputato consapevole dell'obbligo di apporre la firma.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,in quanto ripropone le medesime questioni già affrontate dal giudice di merito e risolte con motivazione congrua e logica. L'obbligo di firmare la scheda valutativa attiene al servizio, in quanto inerente alle modalità di amministrazione del personale inquadrato in una organizzazione gerarchica ed in particolare in quanto finalizzato a rendere incontestabile l'avvenuta comunicazione di dette note;
essendo sufficiente il dolo generico è del tutto irrilevante sia la motivazione del rifiuto, sia la mera enunciazione di mancanza di consapevolezza, non sostenibile da parte di un ufficiale al quale era stata prospettata la conseguenza del suo rifiuto (Sez. 1^, 2 dicembre 1997 n. 735, rv. 209447; Sez. 1^, 21 settembre 1999 n. 11725, rv. 214288). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008