Sentenza 13 febbraio 2008
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I modelli F24 e le relative dichiarazioni di versamento non sono atti pubblici, ma scritture private; ne consegue che la loro falsità ideologica è penalmente irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2008, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 169
Dott. CURZIO IE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 029759/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LC ND, N. IL 24/10/1967;
avverso SENTENZA del 05/10/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i capi nn. 6) e 7) per prescrizione;
inammissibilità nel resto.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco Paolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 ottobre 2006, la Corte d'Appello di Genova, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia appellata da AV AN, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di appropriazione indebita di cui ai capi 1) - escluso quello di cui alla lettera m) limitatamente ai fatti avvenuti negli anni 1999 e 2000 -, 2), 3) e 4) perché estinti per prescrizione;
riduceva la pena ad un anno tre mesi venti giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata, con la quale il AV era stato dichiarato colpevole di esercizio abusivo della professione di ragioniere e di tutti i reati di appropriazione indebita aggravata in danno dei suoi clienti che gli avevano affidato le somme necessarie per il pagamento dei contributi INPS, INAIL e dell'IRPEF ovvero per il pagamento della ditta che aveva effettuato lavori per il condominio di cui era amministratore e condannato al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili nonché al pagamento di provvisionale in favore di TE IE, TE GA, TE AR e TE AN dell'importo di L. 7.500,00 ciascuno nonché di Euro 5.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti civili e alla rifusione delle spese processuali.
La Corte territoriale, rilevata la maturata prescrizione dei reati indicati, nel merito riteneva destituite di fondamento le critiche difensive. In particolare per il capo 1) lett. m) il teste LB era stato categorico nell'indicare che l'attività professionale dell'imputato si era protratta fino al 2000, nonostante la chiusura della Global Service, perché AV andava a lavorare nei suoi, uffici. La circostanza che l'attività fosse formalmente riconducibile alla società Global Service non escludeva la responsabilità personale dell'imputato indicato dai testi come la persona con la quale avevano rapporti.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché errata applicazione degli artt. 646 e 490 c.p., inosservanza degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione ai capi 1), 4), 6), 7) dell'imputazione perché la motivazione adottata dalla sentenza impugnata si limita a ribadire la correttezza della giustificazione addotta dal primo giudice e cioè che i testi avrebbero riferito di avere effettuato, i versamenti al AV, senza nulla aggiungere per giustificare il convincimento della successiva appropriazione da parte sua e senza rispondere ai rilievi difensivi svolti con appello dove si rammentava che Di AL RE avevano BI AN, LL OL, indicato RI (socio del ricorrente, deceduto come loro principale interlocutore, senza nulla dire della rilevata presenza di altre persone nella compagine societaria, come evidenziato con l'atto di appello che aveva fatto riferimento alla misura camerale presente nel fascicolo del P.M., sicché in concreto si è adottato il non consentito criterio dell'inversione dell'onere della prova. Identiche conclusioni valgono per l'addebitata appropriazione delle scritture contabili (capo 4) non essendosi raggiunta prova dell'esistenza delle stesse e comunque della consegna all'imputato; - mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione ed inosservanza degli artt. 192, 530 c.p.p. in relazione al capo 1, lett. m) per aver ritenuto attendibile la testimonianza di LB LE, persona offesa, nonostante i palesati motivi di astio e la contraddizione dell'assunto per il quale il rapporto di lavoro si sarebbe protratto fino al 2000 nonostante la Global Service avesse cessato ogni attività fin dal 1999; - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, errata applicazione dell'art. 485 c.p., inosservanza degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione al capo 2) dell'imputazione per l'illogicità della motivazione adottata dal primo giudice, illogicità denunciata con l'atto di appello e sulla quale la Corte di appello non ha dato risposta;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione , inosservanza degli artt. 192 e 530 c.p.p. ed errata applicazione degli artt. 476, 482 c.p. in relazione al capo 3) dell'imputazione, perché il Mod. F24 non è atto pubblico non contenendo alcuna dichiarazione attributiva di certezza pubblica ma mere attestazioni che esauriscono la loro rilevanza in ambito privatistico;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 646, 490 e 43 c.p. perché, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che la Guardia di Finanza aveva rilevato uno stato di confusione totale e l'assenza di informatizzazione dei programmi e dei dati, si sarebbe potuto trarre la conclusione di una condotta colposa dell'imputato; - mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché, in violazione dell'art. 546 c.p.p., sia il Tribunale che la Corte di appello hanno motivato in maniera solo apparente;
- inosservanza dell'art. 597 c.p.p., comma 3 per mancata concessione delle attenuanti generiche ovvero per non aver proceduto alla formulazione del giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 con conseguente reformatio in peius;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 208 c.p.p. in ordine alla mancata ammissione dell'esame dell'imputato tempestivamente richiesto all'udienza del 15.6.2004, richiesta rinnovata con l'appello e sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata;
- mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla riduzione delle provvisionali questione specificamente proposta con l'atto di appello laddove si era rilevato che nessuna prova era stata data sull'ammontare delle somme effettivamente consegnate. Sul punto la Corte di appello nulla ha detto;
- in ogni caso i reati di cui ai capi 1, lett. m), 6) e 7) dovranno essere dichiarati estinti per maturata prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile:
1.1. per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non aver fornito risposta alla specifica critica mossa con l'atto di appello che, a fronte della motivazione del primo giudice il quale aveva rilevato che "quasi tutte le parti lese" avevano indicato AV come la persona con la quale avevano trattato e alla quale avevano affidato il loro danaro, aveva specificato che BI AN (capo 1, lett. o), LL OL (capo 1, lett. b) e Di AL RE (capo 1, lett. h) avevano indicato come loro interlocutore RI, perché a tale doglianza è stata risposta, la Corte territoriale non essendosi limitata ad affermare che "le deposizioni dei testi sono chiare, precise e non contraddittorie", avendo spiegato che il AV "agì in concorso con il socio, poi deceduto" (concorso contestato nel capo d' imputazione), passaggio della motivazione che, in quanto non contestato, vale come sostegno giustificativo della decisione adottata;
1.2. per la parte in cui denuncia mancanza di motivazione ed errata applicazione di legge in relazione alle restanti ipotesi di reato di cui al capo 1) e ai capi 6) e 7) per genericità, perché in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia fondata su motivi che in maniera specifica indichino le ragioni in diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa, violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Quanto alla denuncia di omessa valutazione di prova che attesterebbe la presenza di altre persone, oltre al AV, nella compagine sociale, si osserva che la stessa, oltre che a sollecitare il controllo di atto non specificamente indicato, fa riferimento a documento asseritamene contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e quindi non acquisito come prova, come tale non conoscibile e comunque inutilizzabile (art. 526 c.p.p.);
1.3. per la parte in cui addebita alla sentenza di aver proceduto ad inammissibile inversione dell'onere della prova, per manifesta infondatezza in quanto l'elemento indiziario della consegna dei danari al ricorrente è stato valutato in funzione dell'altro dato processualmente accertato ed indiscusso del mancato versamento ai destinatari, giustificazione che in quanto non manifestamente illogica non può essere oggetto di censura in questa sede;
1.4. per la parte che critica la sentenza in relazione al reato di cui al capo 4), perché nella parte della motivazione che riassume la sentenza di primo grado si spiega che per i BI la contabilità venne sequestrata dalla Guardia di Finanza, sicché la critica di contraddittorietà della motivazione è manifestamente infondata.
2. il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha congruamente giustificato il convincimento di attendibilità della testimonianza di LB LE, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. Ed invero la contraddittorietà con il dato probatorio costituito dalla cessazione di attività della Global Service è stata esclusa al rilievo che il teste ha spiegato che per l'anno 2000 il rapporto di natura professionale è proseguito ugualmente, in quanto il ricorrente andava a lavorare presso gli uffici dell'LB.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui ribadisce le critiche già formulate con l'appello alla sentenza di primo grado in quanto oggetto del presente ricorso è la sentenza di appello, la quale, avendo rilevato l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, in mancanza di evidenza dell'estraneità dell'imputato alla falsificazione, non poteva far altro che dichiarare l'estinzione del reato per tale motivo, dopo aver manifestato il convincimento secondo il quale AV agì in concorso con il socio, motivazione non criticata e quindi valido sostegno della decisione adottata.
4. Il quarto motivo di ricorso è fondato. I modelli F24 e le dichiarazioni di versamento (capo 3) non sono atti pubblici ma scritture private, ideologicamente false e fraudolentemente predisposte per coprire l'appropriazione indebita, come arguibile da Cass. SU 11.4.2006 n. 15893 (in materia di cartellini segnatempo). Si impone quindi l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
5. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché dedotto mediante la sollecitazione di un giudizio di merito attraverso la rappresentazione di una possibile diversa interpretazione dei dati processuali.
Il controllo di legittimità non è finalizzato a stabilire se la decisione di merito propone la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' se la decisione e le motivazioni a sostegno della stessa siano condivisibili. Esso, per volontà del legislatore espressa con la formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), è limitato alla verifica di compatibilità con il senso comune (nel senso che la motivazione deve essere non manifestamente illogica) e completa, in relazione alla risposta che con la motivazione viene fornita alle critiche mosse con l'atto di impugnazione - in riferimento ai casi, come quello in esame, di decisione conforme a quella impugnata (cfr. Cass. SU. 28.2-9.3.2006 n. 8285/06).
6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al sesto motivo di ricorso che formula considerazioni generiche sulla inidoneità della motivazione della sentenza sia di primo che di secondo grado, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia fondata su motivi che in maniera specifica indichino le ragioni in diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa, violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché delle attenuanti generiche, già riconosciute con giudizio di equivalenza dal primo giudice con pronuncia confermativa e sotto questo profilo non oggetto di doglianza da parte del ricorrente, si è tenuto conto, dal momento che la pena base quantificata per il reato individuato come più grave (quello di cui al capo 7) non ha subito alcun aumento per effetto della pur contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. 8. Anche l'ottavo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perché la mancata assunzione di una prova (quale è l'esame dell'imputato) può essere oggetto di doglianza in questa sede solo quando se ne deduca la decisività, secondo quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Ed invero "per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali". (Nel caso di specie è stato escluso il carattere di decisività dell'omesso interrogatorio dell'imputato: Cass. Sez. 1, 26.3-15.4.2003 n. 17884).
9. Il nono motivo di ricorso attinente alla conferma della provvisionale liquidata dal primo giudice è inammissibile perché le doglianze mosse con l'appello erano generiche essendosi limitate a rilevare che "nessuna prova era stata raggiunta......". 10. L'ultimo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione anche per i reati di cui ai capi 1, lett. m), 6) e 7) è manifestamente infondato stante l'inammissibilità del ricorso in relazione a tali capi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati al capo 3 perché il fatto non sussiste.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008