Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena edittale minima di anni uno di reclusione, superiore a quella prevista da altre fattispecie penali individuate come termini di paragone (reati di cui agli artt. 336, 337 e 588, comma 2, cod. pen.), in quanto detta disposizione tutela l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in occasione di momenti in cui tale bene-interesse necessita di maggiore protezione per la concentrazione di un numero significativo di persone in uno stesso luogo e per un determinato lasso di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37860 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
3786 0-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n.мот Composta da Aldo Cavallo - Presidente - up 4 aprile 2017 Donatella Galterio Claudio Cerroni R.G. n. 192/2016 Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 6 marzo 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 marzo 2015, la Corte d'appello di Salerno ha confermato, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 marzo 2013, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989, perché, in occasione di un incontro di calcio, durante gli scontri tra le opposte tifoserie all'esterno dello stadio, era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza con in mano un ombrello, tenuto dalla parte del terminale, mentre si dirigeva verso i tifosi della squadra avversaria. -Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per 2. cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - La difesa propone, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, in relazione alla pena minima prevista per il reato di cui all'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989, se raffrontata con quella di altri analoghi reati, in particolare quelli di cui agli artt. 336, 337, 588, secondo comma, cod. pen. Si lamenta, in particolare, che il delitto oggetto dell'imputazione è punito con una pena minima di un anno di reclusione, mentre quelli di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. sono puniti con una pena minima di sei mesi e quello dell'art. 588, secondo comma, con una pena minima di soli tre mesi di reclusione. 2.2.-Si propone, poi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento al termine ultimo entro il quale poter richiedere il beneficio della messa alla prova sensi dell'art. 168 bis cod. pen. La difesa lamenta che l'imputato non ha potuto beneficiare di tale istituto perché, nel momento dell'opzione per l'abbreviato, era nell'impossibilità di conoscere che dopo circa due anni sarebbe entrata in vigore una normativa a lui più favorevole. Vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti imputati a partire dal 17 maggio 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, per la mancanza di un regime transitorio.
2.3. In terzo luogo, si censura la violazione della norma incriminatrice, sul rilievo - che la Corte d'appello avrebbe ritenuto che essa prevede un reato di pericolo astratto anziché un reato di pericolo concreto. Del resto, non vi sarebbe prova del concreto utilizzo pericoloso dell'ombrello. -2.4. Si deduce, inoltre, il travisamento della prova, perché l'uso offensivo dell'ombrello sarebbe stato desunto dal solo fatto che esso era tenuto in mano al contrario;
dalle videoriprese sarebbe, peraltro, desumibile che esso era impugnato verso il basso ad altezza del ginocchio. Non si sarebbe considerato, poi, che gli imputati le cui posizioni erano assimilabili a quelle dell'odierno ricorrente erano stati assolti già in primo grado. Si lamenta, inoltre, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.
6-ter della 2 legge n. 401 del 1989, trattandosi del porto di uno strumento la cui detenzione è pienamente lecita e non richiede particolari giustificazioni. -2.5. Inoltre, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo. 2.6. - Si chiede, infine, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la sentenza d'appello precedente all'entrata in vigore di tale disposizione. Si sostiene che il reato è stato caratterizzato da un modestissimo pericolo, in mancanza di una abitualità del comportamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 3.- 3.1. · La prima questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa - avente ad oggetto, la pena minima prevista per il reato di cui all'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989, per violazione del principio di ragionevolezza, in relazione alle pene previste per altri reati (in particolare quelli di cui agli artt. 336, 337, 588, secondo comma, cod. pen.) ritenuti analoghi - è manifestamente infondata. Non sussiste, infatti, alcuna apprezzabile analogia fra il reato per il quale qui si procede e quelli richiamati dal ricorrente quali tertia comparationis. A norma dell'art.
6- bis, comma 1, primo periodo, della legge n. 401 del 1989, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». L'oggetto giuridico della disposizione, come emerge anche dalla rubrica della disposizione stessa, è la tutela dell'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in occasione di momenti in cui tale bene-interesse necessita di maggiore protezione, per la concentrazione di un numero significativo di persone in uno stesso luogo e per un determinato lasso di tempo. La previsione sanzionatoria risponde, dunque, all'esigenza di scongiurare, in via anticipata rispetto a un eventuale danno, il verificarsi di «un concreto pericolo per le persone». E si tratta di una esigenza di tutela ben più significativa di quella espressa dagli artt. 336 e 337 cod. pen., che puniscono la violenza, la minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale e sono ricompresi fra le disposizioni che puniscono i delitti m dei privati contro la pubblica amministrazione, perché la loro oggettività giuridica non ha nulla a che vedere con il pericolo per l'incolumità pubblica, ovvero per una pluralità di persone. Si tratta, infatti, di reati che esauriscono la loro offensività nella relazione bilaterale tra il reo e il pubblico ufficiale e che possono essere posti in essere nelle circostanze più varie. Analoghe considerazioni valgono in relazione al reato dell'art. 588, secondo comma, cod. pen., consistente nella partecipazione di un soggetto ad una rissa in cui taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali. Anche tale fattispecie risulta, infatti, del tutto sganciata dalla situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, per di più legata AC a manifestazioni sportive, che è punita dall'art.
6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989, perché evidentemente meritevole di una tutela anticipata e maggiormente incisiva.
3.2. Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento al termine ultimo entro il quale poter richiedere il beneficio della messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., per la mancata previsione di una disciplina transitoria che estenda l'applicazione del regime processuale di maggiore favore ai procedimenti già in essere. Come già affermato da questa Corte, nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 168 bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene (Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Rv. 265331). È dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Rv. 261255). - Il motivo sub 2.3.3.3. con cui si censura la violazione della norma incriminatrice, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto che essa prevede un reato di pericolo astratto anziché un reato di pericolo concreto è manifestamente infondato. La difesa si limita a richiamare un passo della sentenza impugnata nel quale si afferma che la condotta posta in essere dall'imputato ha assunto «i caratteri della pericolosità in astratto richiesti dalla norma». Tale affermazione non deve essere però и intesa nel senso che la Corte d'appello abbia interpretato la norma nel senso per cui questa richiede la sola pericolosità in astratto, perché la Corte territoriale ha semplicemente inteso utilizzare la locuzione "in astratto" come sinonimo di "in generale". E tale confusione interpretativa trova evidente conferma nei passaggi motivazionali immediatamente successivi- - non considerati dalla difesa nei quali la Corte d'appello si riferisce inequivocabilmente alla pericolosità in concreto della condotta dell'imputato, il quale era stato trovato mentre impugnava un ombrello al contrario e prendeva parte a tafferugli tra le opposte tifoserie, utilizzando tale ombrello come arma impropria.
3.4. Del tutto generica è la doglianza sub 2.4., con cui si deduce il travisamento della prova, sul rilievo che l'uso offensivo dell'ombrello sarebbe stato desunto dal solo fatto che esso era tenuto in mano al contrario, e si sostiene che dalle videoriprese sarebbe desumibile che esso era impugnato verso il basso ad altezza del ginocchio. Infatti, la difesa si limita ad asserire che vi sarebbe stata una scorretta interpretazione delle videoriprese, ma non contrasta adeguatamente le coerenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato, non solo impugnava l'ombrello, ma prendeva parte ai tafferugli fra le diverse tifoserie. Né il fatto può essere riqualificato ai sensi dell'art.
6-ter della legge n. 401 del 1989, perché - come ben evidenziato dei giudici di merito - la condotta tenuta dall'appellante in tali circostanze di tempo di luogo attesta univocamente che l'ombrello era utilizzato per creare un concreto pericolo per le persone;
mentre la fattispecie del richiamato art.
6-ter si riferisce alla diversa ipotesi in cui un tale pericolo non vi sia. 3.5. - Il motivo di impugnazione relativo alla determinazione della pena e alla sua diminuzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo è inammissibile. Dal tenore dei motivi d'appello, come riportati nella sentenza impugnata, on emerge che la difesa avesse proposto una doglianza in tal senso;
né il ricorrente contesta la corrispondenza tra quanto riportato in sentenza e il reale contenuto dell'atto di appello, che non viene puntualmente richiamato. In mancanza della relativa censura, la Corte d'appello non era, dunque, tenuta a fornire alcuna motivazione in relazione alla pena e alla diminuzione della stessa per le circostanze attenuanti generiche. E ciò, a prescindere dall'assorbente considerazione che la pena finale è prossima al minimo applicabile, tenuto conto del rito e delle circostanze.
3.6. L'ultimo motivo di ricorso con cui si chiede l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la sentenza d'appello precedente all'entrata in vigore di tale disposizione - è inammissibile per genericità. La difesa si limita ad asserire - trascurando di considerare la motivazione della sentenza impugnata - che il reato è stato caratterizzato da un modestissimo pericolo e che manca una abitualità del comportamento. Tali asserzioni non prendono in esame il rilievo della Corte d'appello 5 secondo cui l'imputato è gravato da un pregiudizio specifico ed è un soggetto noto alle forze dell'ordine per vicende analoghe;
circostanza che, anche da sola, è preclusiva rispetto al riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Alessandro M. Andronio Auto Coull DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 LUG 2017 IL CANCELLIER Tuana Maticni 6