Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37860
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Sentenza 4 aprile 2017

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena edittale minima di anni uno di reclusione, superiore a quella prevista da altre fattispecie penali individuate come termini di paragone (reati di cui agli artt. 336, 337 e 588, comma 2, cod. pen.), in quanto detta disposizione tutela l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in occasione di momenti in cui tale bene-interesse necessita di maggiore protezione per la concentrazione di un numero significativo di persone in uno stesso luogo e per un determinato lasso di tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37860
    Data del deposito : 4 aprile 2017

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