Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 12921
CASS
Sentenza 17 febbraio 2016

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Massime1

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura. (Nella fattispecie, nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta non solo la concretezza, ma anche l'attualità del pericolo di reiterazione del reato di spaccio di stupefacenti alla luce del quantitativo non minimale della droga acquistata e venduta, nonchè del suo stato di tossicodipendenza e della conseguente continua necessità di garantirsi - stante l'assenza di fonti di reddito lecite - il denaro necessario per il fabbisogno personale anche mediante cessioni a terzi).

Commentario1

  • 1Consulenza tecnica: no alla supplenza dell’onere di allegazione delle parti
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 5 luglio 2016

    L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti. Al contrario, egli non può sostiuirsi alle parti, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto della sua attività di riscontro e che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 12921/2016) Un società, impegnata nell'attività di lavorazione e produzione di prodotti almentari conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il gestore dell'erogazione idrica del Comune emiliano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dall'allagamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 12921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12921
Data del deposito : 17 febbraio 2016

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