Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura. (Nella fattispecie, nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta non solo la concretezza, ma anche l'attualità del pericolo di reiterazione del reato di spaccio di stupefacenti alla luce del quantitativo non minimale della droga acquistata e venduta, nonchè del suo stato di tossicodipendenza e della conseguente continua necessità di garantirsi - stante l'assenza di fonti di reddito lecite - il denaro necessario per il fabbisogno personale anche mediante cessioni a terzi).
Commentario • 1
- 1. Consulenza tecnica: no alla supplenza dell’onere di allegazione delle partiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 5 luglio 2016
L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti. Al contrario, egli non può sostiuirsi alle parti, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto della sua attività di riscontro e che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 12921/2016) Un società, impegnata nell'attività di lavorazione e produzione di prodotti almentari conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il gestore dell'erogazione idrica del Comune emiliano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dall'allagamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 12921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12921 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
129 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.446 - Presidente - Luca Ramacci CC - 17/02/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 1615/2016 Mauro Mocci Giovanni Liberati Emanuela Gai -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI MA, nato a [...] ( CB) il 14/05/1961 avverso l'ordinanza del 10/11/2015 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
ref udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gal;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/11/2015 ( dep. 11/11/2015), il Tribunale del riesame di Torino rigettava il ricorso proposto da MA ZI e, per l'effetto, confermava il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari 1'08/08/2015, con il quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. A MA ZI, come da imputazione cautelare elevata nel capo 42), è contestato, il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre, n. 309, per avere acquistato ripetutamente sostanza stupefacente cocaina da HI GI e HI AV, ai fini di spaccio, in un periodo compreso tra novembre 2012 e giungo del 2013, in ordine al quale il Collegio ravvisava con motivazione estremamente ampia wwwwi gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
2. Propone ricorso per cassazione MA ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria nei confronti del ZI che, persona tossicodipendente, al più acquistava per uso personale. Il Tribunale sarebbe pervenuto, con motivazione illogica, ad affermare la gravità indiziaria degli acquisiti di cocaina dai fratelli HI sulla scorta di conversazioni telefoniche, senza sequestro di sostanza stupefacente e senza identificazione degli acquirenti, sicchè mancherebbe la prova della finalità di spaccio, quanto al pericolo di recidiva il Tribunale sarebbe, parimenti, pervenuto ad ritenere il pericolo di recidiva, con motivazione illogica fondata su precedenti penali per reati contro il patrimonio e dunque privi di nesso con il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione del fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate ry dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Gludice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto al canoni della logica e al principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 2 5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.
6. La vicenda si inquadra in un contesto di indagine svolta nei confronti di numerosi soggettivi acquirenti di cocaina, destinata alla vendita nel torinese, dai fratelli HI che, a loro volta, erano in affari con soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti poste in essere da appartenenti alla ndrangheta nel torinese, di cui il Tribunale sintetizza le tappe investigative e gli esiti processuali. Nel contesto investigativo qui descritto, emergeva la posizione di MA ZI, acquirente di cocaina da HI GI e HI AV. Con riguardo alla posizione del ZI il Tribunale ha adeguatamente e puntualmente motivato, in aderenza alle risultanze probatorie, la sussistenza indiziaria grave nei confronti del medesimo per il reato come contestato nell'imputazione cautelare. Ha evidenziato il Tribunale ( pag. 4) che, come emergeva dalle conversazioni telefoniche ed ambientali, tra cui la conversazione ambientale registrata il 10/1/2013 a bordo dell'autovettura di HI AV, il ZI chiedeva al secondo "una decina" spiegando che il suo ( di ZI) acquirente aveva un debito a sei gambe" (seicento euro), che i fratelli HI erano soggetti assiduamente dediti alla cessione di droga, circostanza questa non contestata dal ricorrente e che l'acquisito doveva riferirsi, contrariamente all'assunto difensivo, alla cocaina atteso il sequestro nei confronti dei fratelli HI della medesima sostanza (pag 2). Secondo l'ordinanza impugnata tali elementi erano inequivoci e fondavano la gravità indiziaria della detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente tipo cocaina. Quando alla deduzione dell'uso personale, rilevava il Tribunale, con motivazione ampia e congrua, che la prova della finalità di мер cessione dello stupefacente acquistato dal ZI era ricavabile dal contenuto della conversazione n. 47 del 10/01/2013, in cui è lo stesso ricorrente a prospettare lo smercio, riferendo all'interlocutore HI, dei debiti che i suoi acquirenti avevano nei suoi confronti ( "a sei gambe") e indicando anche i margini di profitto (" e lo ce la 50 euro"), sicchè la motivazione è adeguata logica e immune dal vizio denunciato. In definitiva lo spessore e la convergenze degli indizi, come sopra individuati nei confronti del ricorrente, a conferma dell'imputazione cautelare, sono argomentati con motivazione logica e coerente e immune censurabili in questa sede.
7. Parimenti infondata è la censura in punto esigenze cautelari attesa la genericità del motivo stesso. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato perché avrebbe illogicamente motivato il pericolo di recidiva sulla scorta di 3 precedenti penali per reati contro il patrimonio. Invero il Tribunale ha diffusamente argomentato l'esistenza del pericolo di recidiva desunto dalla reiterazione dei fatti ( ripetuti acquisti di cocaina), dalla gravità degli stessi tenuto conto del quantitativo non minimale della droga acquistata e venduta desunta questa all'ammontare del debito che egli aveva nei confronti dei cedenti, dall'assenza di fonti di reddito lecite da cui la conclusione che l'attività illecita era realizzata per garantire sostentamento e il personale proprio approvvigionamento. La motivazione complessiva è adeguata, logica e conforme a diritto anche alla luce della modifica dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, parametro rispetto al quale il Tribunale ne ha evidenziato la sussistenza in ragione dello stato di tossicodipendenza, non contestato, e dunque il continuo bisogno di stupefacente e della continua necessità, stante l'assenza di fonti di reddito lecite, di garantirsi il denaro per l'acquisito necessario al suo fabbisogno anche mediante cessioni a terzi.
8. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/02/2016 Il Consigliere estensore IT Presidente Luca Ramacci Emanuela Gal DEPOSITATA IN CANCELLER! UL 31 MAR 2016 IL CANCELDIERE Luana Mariant 4