Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10440
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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In materia di procedimento civile, la questione della nullità del contratto introdotta nel giudizio non già in via di azione bensì in via di eccezione - quali sono le deduzioni difensive dell'opponente a decreto ingiuntivo, solo formalmente attore ma sostanzialmente parte convenuta - non integra una domanda riconvenzionale (in quanto il convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore con la domanda introduttiva) ne' un'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio controdiritto idoneo a paralizzarlo) ne' un'eccezione in senso stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa della parte, anzi ne è prevista la rilevabilità officio iudicis), bensì una mera difesa (in quanto il convenuto si limita ad allegare l'invalidità o l'insussistenza d'uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, in ragione di una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda), che non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di rilevare ex officio una nullità ravvisabile in aspetti di patologia negoziale distinti rispetto a quelli dedotti dall'eccipiente.

Commentari2

  • 1Aspetti sostanziali
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

  • 2Contratti pubblici senza forma scritta
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 maggio 2006

    La Corte di merito aveva ritenuto che il contratto si era concluso per effetto della semplice comunicazione a mezzo lettera dell'accettazione da parte del sindaco della proposta del privato, senza un conforme provvedimento dell'organo munito del potere deliberativo. Secondo la Cassazione invece, i contratti conclusi “iure privatorum” dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta “ad substantiam”, debbono essere di regola contenuti in un unico documento; è possibile la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, nella sola ipotesi prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 di contratti con ditte commerciali e non in quella di conferimento di incarico specialmente se …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10440
Data del deposito : 18 luglio 2002

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