Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2011, n. 42073
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione (artt. 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano, in quanto, a seguito dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica sammarinese in vigore dal 28 marzo 2002, gli scambi doganali con l'Italia sono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di due aerei ultraleggeri immatricolati a San Marino, detenuti da due cittadini italiani ed utilizzati come radiotaxi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2011, n. 42073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42073
    Data del deposito : 6 ottobre 2011

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