Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
Appartiene alla cognizione del Giudice Amministrativo la controversia riguardante il cd. diniego di
Commentario • 1
- 1. Visto di ingresso in generaleAsgi · https://www.asgi.it/ · 16 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OU EL, OU AB;
- intimati -
avverso il decreto n. 41/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 30/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a., assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RH NI conveniva davanti al tribunale di Brescia il Ministero degli Affari Esteri chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il rifiuto del visto di ingresso in Italia emesso dalla predetta amministrazione nei suoi confronti. Il Ministero resisteva sostenendo che il diniego era fondato sull'ipotesi di cui all'art 4, comma sesto, del dlgs n. 286 del 1998.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che il reato commesso dall'istante considerato dal provvedimento di diniego, e consistente nell'avere egli tentato di adoperare documenti falsi alla frontiera di Tangeri, non appariva di particolare gravità. Proponeva reclamo il Ministero e la Corte di Brescia lo respingeva.
Il secondo giudice riteneva che la doglianza dell'Amministrazione sarebbe stata fondata solo se lo straniero fosse riuscito ad entrare in Italia e, successivamente a tale ingresso fosse stata accertata la falsità dei documenti utilizzati all'uopo. In tal caso, infatti, si sarebbe verificata la condizione legittimante l'espulsione, a sua volta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. L'amministrazione degli Esteri ricorre per Cassazione con due motivi. Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Afferma che a tale giudice la legge, all'art. 13 del dlgs n. 286 del 1998, affida di conoscere delle controversie sulla legittimità del decreto di espulsione,e nulla, invece, stabilisce in ordine alle controversie relative al diniego di concessione del visto di ingresso. Osserva che lo straniero in questione, bloccato alla frontiera a cagione dei documenti falsi esibiti, non è mai entrato in Italia e dunque non è mai stato espulso. Egli, piuttosto, è stato oggetto di notifica di diniego di visto di ingresso da parte della competente Ambasciata italiana. Rileva, quindi, che tale atto presuppone da parte della P.A. la valutazione discrezionale di condizioni personali e di esigenze internazionali che escludono la configurabilità in capo al richiedente di alcuna posizione di diritto soggettivo e ne racchiudono la posizione nell'ambito dell'interesse legittimo. Chiede pertanto che la Corte dichiari la giurisdizione amministrativa cassando per conseguenza il decreto della corte d'appello.
2. Rileva, anzitutto, la Corte che nel caso di specie è pacifica la circostanza affermata dalla Amministrazione ricorrente secondo la quale lo straniero non è mai entrato in Italia. Infatti la sentenza impugnata motiva la sua statuizione affermando che la doglianza avanzata dal ministero nel giudizio di merito sarebbe stata fondata se lo straniero fosse riuscito ad entrare nel territorio italiano sulla base dei predetti documenti falsi il cui rilievo ne avesse determinato l'espulsione. Peraltro, sin dal primo atto innanzi al giudice del merito non si è fatta questione di espulsione bensì di diniego di visto d'ingresso, tant'è che il provvedimento impugnato a foglio 3 espressamente conclude che lo straniero "ha diritto di ottenere il visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano". Pertanto, il ricorso della amministrazione è rivolto avverso un esplicito decisum del G.O. in materia di diniego del visto di ingresso in ordine alla quale materia la legge non specifica la giurisdizione. La questione relativa;
pertanto, a parere del collegio, deve essere affrontata in base al rapporto tra il regime del permesso di soggiorno e quello del "visto" di cui si tratta.
2.a. L'istituto del "visto" di ingresso è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del dlgs n 286 del 1998.L'art. 4 prevede che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso, oltre che di passaporto o documento equipollente, anche di tale autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato nel quale lo straniero ha residenza. Il "visto" autorizza lo straniero ad entrare in Italia tanto per periodi non superiori ai novanta giorni quanto per permanenze di lunga durata per le quali deve essere ottenuto il permesso di soggiorno, alle condizioni che la legge stessa stabilisce. Il comma 4^ della norma in esame chiarisce che il permesso di soggiorno susseguente deve avere la medesima motivazione del visto. All'art. 5 del dlgs in esame, quindi, nel quale si disciplinano la concessione ed il regime del permesso di soggiorno, la legge dispone che questo debba essere chiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, avvenuto, giova ribadire, legittimamente sulla base del "visto") con la conseguenza che la mancata richiesta dentro tale termine è sanzionata dal successivo art. 13, comma secondo, lettera b), con l'espulsione amministrativa impugnabile innanzi al giudice ordinario, come si stabilisce al comma otto (cass. nn. 2745 del 2002, 11139 del 2002 ex multis).
La giurisprudenza della Cassazione da tempo ha chiarito, quanto alla permesso di soggiorno, che il diniego, la revoca o il mancato rinnovo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo atteso che, essendo tale atto subordinato alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali, la Pubblica Amministrazione dispiega nella sua emanazione una specifica ed ampia discrezionalità (su n. 11725 del 2002).Orbene la concessione del visto di ingresso, poiché tale atto da titolo alla concessione del permesso (cass n. 12535 del 2001) ed esplica una funzione ad esso strettamente connessa ed in parte so-vrapponibile, è soggetta a condizioni e subordinata alla sussistenza di requisiti soggettivi del tutto analoghi.
L'art. 4 del dlgs citato, infatti, stabilisce che lo straniero richiedente deve dimostrare con apposita documentazione lo scopo e le condizioni del "soggiorno" che si propone di realizzare nel nostro paese, nonché la disponibilità di mezzi sufficienti a sostenerlo ovvero la esistenza di un contratto di lavoro. Egli peraltro deve anche trovarsi in una condizione soggettiva che non lo faccia considerare pericoloso per la sicurezza dello Stato italiano o di Stati con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi in tale senso, e non deve avere commesso, o non deve essere accusato di avere commesso, specifici delitti. Tali previsioni impongono alla P.A. una valutazione a contenuto discrezionale della idoneità del soggetto all'ottenimento del visto che esclude la configurabilita, analogamente a ciò che accade in tema di permesso di soggiorno, in capo allo straniero, di una posizione di diritto soggettivo. Lo straniero ha interesse legittimo all'ottenimento del 1^ visto, il cui diniego, pertanto, egli può impugnare davanti al giudice amministrativo.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato giacché la controversia non riguarda, come s'è detto, la legittimità di una espulsione bensì il diniego di "visto". Tale fondamento assorbe la trattazione del secondo motivo mediante il quale la amministrazione degli Esteri lamenta la violazione dell'art. 4 del dlgs n 286 del 1998 costituente una ulteriore ragione della domanda di cassazione del decreto.
4. Il ricorso della Amministrazione deve essere accolto,Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e deve, (pertanto, essere cassato senza rinvio il decreto impugnato. Ricorrono giusti i motivi, nella singolare fattispecie, per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio il decreto impugnato, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004