Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
È legittima l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in essere all'insaputa dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2009, n. 25918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25918 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 12/02/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 423
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 039079/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OL AN N. IL 17/05/1970;
2) DI OL LO N. IL 17/12/1968;
3) DI OL AL N. IL 10/06/1965;
avverso SENTENZA del 23/06/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZECCA GAETANINO;
Udito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
UditO il difensore Avv.to Saratti Luciano per Di LA RE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Caiazza Giandomenico in sostituzione dell'Avv.to Marasca Gianni per Di LA EL;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso l'Avv.to Sofi Vincenzo Maria per Di LA BE;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Ancona nei confronti di Di LA RE e Di LA EL individuati come appellanti, laddove Di LA BE, non appellante, aveva tuttavia proposto istanza ex art. 587 c.p.p., comma 1, per ottenere di essere citato in giudizio e presenziare al processo, nonché per ottenere a proprio vantaggio l'estensione degli effetti delle altre impugnazioni in quanto fondate su motivi non esclusivamente personali. RITENUTO IN DIRITTO
Giova ricordare in estrema sintesi che Di LA RE, BE e EL erano stati condannati in primo grado per i reati di cui all'art. 416 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7; per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4, 110, 648 e art. 61 c.p., n. 2; art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7 nonché art. 61 c.p., nn. 5 e 7, in relazione alla costituzione di una associazione a delinquere e alla ripetizione di una serie di episodi, specificamente indicati in atti, nei quali erano state utilizzate autovetture esposte sulla pubblica via, rubate con effrazione, o autovetture ricettate, tutte impiegate come strumento indirizzato al furto di ingenti somme di denaro da apparecchiature bancomat, aperte con l'impiego di miscele esplosive di gas di acetilene ed ossigeno, opportunamente innescate nonché con l'impiego di mazze per infrangere ostacoli di cristallo presenti nelle banche assoggettate a "trattamento". La contestazione specificava che i reati erano stati commessi in più di tre persone e in ora notturna.
È necessario specificare che tutti e tre i Di LA erano stati ritenuti colpevoli di associazione a delinquere (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3) perché unitamente a tale NI TE e ad altre persone non identificate costituivano una associazione con lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio con impiego di esplosivi dando vita ad una struttura associativa stabilmente organizzata, caratterizzata da riparto di ruoli, delimitazione di un campo operativo, selezione di collaudati moduli operativi.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione Di LA RE, Di LA EL, nonché Di LA BE (come si è detto portatore di una istanza ex 587 c.p.p. non appellante).
DI OL AN denunzia con ripetuti richiami per relationem agli atti del giudizio di appello o alle questioni difensive in quel grado formulate:
1. Incostituzionalità dell'abrogazione operata da D.L. 23 maggio 2008, dell'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, conv. in L. 23 luglio 2008,
per contrasto con l'art. 77 Cost.. L'adozione del Decreto, lecita solo per il caso straordinario di necessità e urgenza" sarebbe avvenuta fuori della riconoscibilità di tali straordinarie evenienze. Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione. La proposta di richiesta di patteggiamento sarebbe stata impedita proprio dalla intervenuta abrogazione.
2. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c e art. 178 c.p.p., lett. c per mancato avviso all'indagato, in sede di sequestro, della facoltà di farsi assistere da difensore ex art. 114 c.p.p. (il prelievo dei mozziconi da cui sorse il corso dell'intero procedimento penale).
3. inutilizzabilità della deposizione del Maresciallo AC relativa agli accertamenti sul DNA resa in sede di esame testimoniale laddove il prelievo e l'analisi costituivano materia di consulenza tecnica ( e relative garanzie) mai disposta. La difesa si oppose a dibattimento alla acquisizione della relazione scritta dal maresciallo sulla questione.
4. violazione dell'art. 133 risultante dai dati del casellario giudiziario ai quali è operato rinvio con riferimento ad un unico remoto precedente rappresentato da un patteggiamento.
5. contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 192 c.p.p., comma 3, in ordine alla inattendibilità del coimputato NI.
6. manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie in ordine alle prove testimoniali rese dalle testimoni OT e ON senza dare conto dei rilevi e delle osservazioni dettagliatamente proposti dall'appellante.
7. mancata e manifesta illogicità in ordine alla legalità della garanzia della individuazione fotografica per i capi H, I, L.
8. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla mancata applicazione dei principi di garanzia e di controllo in ordine agli accertamenti del DNA che "emerge dagli atti di appello". DI OL LO denunzia:
1. violazione di norma stabilita a pena di inutilizzabilità (art.191 c.p.p., art. 194 c.p.p., commi 1 e 3) in ordine alla deposizione del teste AC e all'acquisizione delle relazioni da lui predisposte. Sono state ascoltate da un teste valutazioni e conclusioni di carattere specialistico. Contrasto tra la condotta processuale tenuta in primo grado dal presidente intesa ad escludere la esaminabilità del teste quale consulente e la affermazione di appello di un avvenuto esame e controesame.
2. mancanza e illogigicità della motivazione in relazione alla attendibilità dei risultati dell'esame del reperto biologico quale risulta da atti del processo specificamente indicati. Non risulterebbero assicurate precauzioni nel prelievo dal passamontagna tali da escludere una contaminazione.
3. mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla attendibilità estrinseca ed intrinseca del già coimputato NI quale risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri due atti del procedimento specificamente menzionati. In sintesi le aporie della deposizione NI e l'interesse di costui a ottenere benefici custodiali in realtà ottenuti evidenzierebbero i vizi della motivazione in punto di attendibilità del NI medesimo, smentito oltretutto dalla deposizione del teste GL ascoltato una prima volta nella immediatezza dei fatti.
4. mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla attendibilità estrinseca ed intrinseca della deposizione RO risultante dai testo della motivazione impugnata e dagli atti del processo che raccolgono le deposizioni LL, PI, IN, D'LI in ordine all'impiego di certe autovetture, sulle modalità di esecuzione dei furti, sull'accento dei travisati, sull'uso di apparati di comunicazione.
5. mancanza della motivazione in ordine agli elementi di contraddizione emersi in relazione alla descrizione della autovettura vista in occasione del furto di AR e alle testimonianze di sette testimoni partitamene indicate in ricorso. Il ricorso si sofferma sulle differenze di descrizione di una autovettura di volta in volta indicata con colori, marca, presenza o assenza di alettone non concordanti tra loro.
6. Violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 191, art. 194, commi 1 e 3, art. 195, commi 3, 4 e 5 in ordine alla deposizione del teste maresciallo LE ancora una volta con riguardo al testo della motivazione e ad altri atti del procedimento partitamente indicati. Sarebbero inutilizzabili non solo le dichiarazioni del maresciallo LE ma anche le riprese di una videocamera amatoriale e le indicazioni del datario di quella fotocamera "casalinga". Sulle questioni già poste con specifica doglianza di appello la sentenza non avrebbe fornito motivazione alcuna.
7. inosservanza di norma sostanziale in relazione al disposto dell'art. 133 c.p. con illogicità che risulta dal testo del provvedimento e da altri atti del procedimento analiticamente indicati (un solo precedente risalente a circa venti anni prima dei fatti esaminati dalla motivazione oggetto di ricorso per cassazione).
8. Incostituzionalità dell'abrogazione operata da D.L. 23 maggio 2008, dell'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, conv. in L. 23 luglio 2008,
per contrasto con l'art. 77 Cost.. L'adozione del Decreto, lecita solo per il caso straordinario di necessità e urgenza" sarebbe avvenuta fuori della riconoscibilità di tali straordinarie evenienze. Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione. La proposta di richiesta di patteggiamento sarebbe stata impedita proprio dalla intervenuta abrogazione.
DI OL AL denunzia:
1. carenza di motivazione in ordine alla istanza proposta ex art. 587 c.p.p.;
2. Incostituzionalità dell'abrogazione operata da D.L. 23 maggio 2008, dell'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, conv. in L. 23 luglio 2008
per contrasto con l'art. 77 Cost.. L'adozione del Decreto, lecita solo per il caso straordinario di necessità e urgenza" sarebbe avvenuta fuori della riconoscibilità di tali straordinarie evenienze. Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione. La proposta di richiesta di patteggiamento sarebbe stata impedita proprio dalla intervenuta abrogazione.
3. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal maresciallo AC in qualità di testimone e sostanzialmente costituenti conclusioni di consulenza tecnica svolta senza apposito incarico in tema di rilievi dattiloscopici.
4. violazione dell'art. 133 c.p. secondo quanto risulta dal casellario giudiziario al quale il ricorrente rinvia.
5. contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inattendibilità del coimputato NI che emerge dagli atti del procedimento.
Osserva questa Corte che in linea generale i richiami ad atti del procedimento di appello e a questioni difensive in quella fase prospettate, tutti operati in forma aspecifica e senza inclusione in ricorso del contenuto dei singoli atti o della prospettazione delle singole questioni, in una alla mancata dimostrazione della idoneità di quegli atti e di quelle questioni a dare corpo a motivo di censura di legittimità per una sentenza resa in tempi successivi alla formazione di quegli atti e alla prospettazione di quelle questioni, sono inutilmente operati e, per essere valutati come censure, devono essere qualificati come censure inammissibili ex artt. 681 e 691 c.p.p.. Sono poi da rigettare le censure di illogicità che non identificano quali regole di quale logica risultano violate dal ragionamento motivazionale censurato. Sono da rigettare le censure che invece di individuare vizi della motivazione di appello si limitano a riproporre questioni già proposte coi primo gravame e risolte dalla stessa sentenza di appello ( per esempio la questione della inutilizzabilità della testimonianza del maresciallo AC cha ha raccolto reperti biologici, la questione della rilevazione di talune aporie nelle e tra le deposizioni testimoniali, la questione delle individuazioni fotografiche).
Sempre in linea generale si osserva che i pilastri fattuali sull'accertamento dei quali la sentenza di primo grado, e con essa la sentenza di appello, hanno costruito il censurato giudizio di colpevolezza sono costituiti dalle risultanze delle espletate indagini di polizia giudiziaria;
dalla chiamata in correità dell'originario coimputato RO TE;
dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra presenti avvenute presso l'istituto di Ancona tra il NI e i suoi genitori, nonché tra il NI e la sua convivente;
dalle risultanze delle indagini di natura tecnica relative a reperti di natura biologica riferibili agli imputati;
dal rinvenimento all'interno dell'autovettura Subaru utilizzata (secondo talune testimonianze non cancellabili dalle acquisizioni probatorie) dal gruppo dei correi per la commissione dei furti richiamati nel processo, di materiale esplodente, di passamontagna e di altri significativi oggetti;
dal rinvenimento sulle mazze trovate all'interno della stessa Subaru di materiale vetroso risultato compatibile con le porte a vetri di uno degli istituti di credito "assaltati". In particolare poi si osserva. In ordine alle censure proposte da DI OL AN.
La prima censura è inammissibile (manifestamente infondato art. 606 c.p.p., comma 3) perché bene la Corte di merito definì ininfluente sul caso concreto la questione proposta. In ogni caso una legge incostituzionale è un ostacolo di fatto che per essere rimosso richiede la domanda di affermazione del diritto costituzionalmente protetto e garantito, salva la proposizione della questione di incostituzionalità della legge che si oppone alla realizzazione di quel diritto. Il testo del ricorso evidenzia viceversa che l'imputato non propose domanda di patteggiamento in appello. Anche il profilo di incostituzionalità per difetto delle condizioni di legiferazione di necessità e urgenza è superato dalla considerazione della circostanza che nessuno degli imputati propose istanza di patteggiamento ex art. 599 c.p.p.. La seconda censura di questo ricorso deve essere rigettata perché resta legittima la raccolta di qualsiasi elemento probatorio posta in essere senza alcun prelievo coattivo ancorché abbia ad oggetto la raccolta di tracce biologiche (Cass. Pen. Sez. 2^ 19/10/2007 n. 38903), anche all'insaputa dell'indagato (Cass. Pen. Sez. 1^ 18/11/2008 n. 43002). La terza censura perché deve escludersi la incompatibilità con l'ufficio di testimone del consulente tecnico incaricato dal PM (Cass. Pen. Sez. 3^ 25/2/2008 n. 8377) e perché l'attività di raccolta e prelievo di dati o elementi pertinenti al reato neppure integra una attività di accertamento tecnico. Non a caso è stato affermato che il rilievo di impronte dattiloscopiche non costituisce consulenza (Cass. Pen. Sez. 1 13/472007 n. 14852). La quarta censura deve essere rigettata posto che denunzia il difetto di motivazione in ordine alla pena irrogata per causa della pericolosità non adeguatamente indagata. Viceversa l'intera tessitura motivazionale pone ampiamente e dettagliatamente in rilievo la particolarissima pericolosità degli imputati e gli elementi fattuali che la dimostrano.
Il quinto motivo di censura è infondato perché utilizza le incertezze di taluni testimoni (GL; EN), peraltro criticamente unificate in una sintesi valutativa unitaria dalla sentenza della Corte di Appello, per porle a carico della deposizione NI e della sua attendibilità. La contraddizione e i postulati in relazione ragionatamente qualificata di contraddizione tra loro non sono individuati dal ricorso che manca così ad un suo specifico onere, mentre la illogicità non richiama ne' un dato sistema logico ne' una singola regola di quel sistema che si possano dire a buona ragione violati. La individuazione di una menzogna del teste non porta automaticamente ad un giudizio di inattendibilità di tutte le sue dichiarazioni.
Deve essere rigettato il sesto motivo che trasforma la doverosa sintesi motivazionale in illogicità e travisamento laddove la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, dà sufficiente contezza del percorso giustificativo attraverso il quale la Corte di merito è pervenuta alla sentenza di condanna. Il settimo motivo in quanto rinvia ad atti, argomenti difensivi ed eccezioni tutti propri del giudizio di merito senza riportarne lo specifico contenuto e senza rappresentare le ragioni che avrebbero dovuto essere esaminate dalla Corte, non sarebbero state esaminate e, avrebbero determinato una insufficienza e dunque una nullità della intera decisione, non configura sufficientemente l'ambito entro il quale ex art. 609 c.p.p., deve essere esercitato il controllo di questa Corte e dunque deve egualmente essere rigettato. Anche l'ultima censura del ricorso di Di LA RE deve essere rigettata. La censura relativa alla erronea applicazione della legge processuale si affida in realtà ad una allegazione in fatto relativa alla insufficiente garanzia di assenza di fattori inquinanti nei reperti raccolti, già motivatamente disattesa dalla sentenza di appello (pgg. 14 e 15). DI OL LO.
Il primo motivo deve essere rigettato per le stesse ragioni che hanno determinato il rigetto della terza censura del ricorso di Di LA RE.
Il secondo motivo deve essere rigettato per le considerazioni generali svolte in apertura di motivazione e per le ragioni che hanno portato al rigetto della censura n. 8 del ricorso di Di LA RE.
Il terzo motivo deve essere rigettato perché affidato a congetture irrilevanti e perché in contrasto con le ragioni svolte in tutta la parte generale di questa motivazione.
Il quarto e il quinto motivo sono infondati perché sono contrastati dalla forte coesione critica e dalla coerenza logica della ricostruzione operata da due sentenze conformi di merito, che hanno affidato l'accertamento di colpevolezza ad una serie ampia di dati sintetizzati in un complessivo accertamento di fatto che si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Il sesto motivo di censura qualifica come valutazione del testimone LE la individuazione dell'autovettura direttamente osservata in un primo momento dal testimone e poi da lui riconosciuta attraverso il filmato di una telecamera privata. La motivazione impugnata ha avuto cura di sottolineare sul punto che anche le testimoni TT e RO hanno visto in altro luogo e in altra ora, ma con la medesima coincidenza dell'esplosione e del colpo al bancomat locale, una Subaru, e non ha attribuito alle relative constatazioni alcuna valenza valutativa, mentre il richiamo al principio di non tassatività dei mezzi di prova nel processo penale e alla conferme fornite dai testi "dopo un serrato esame e controesame lealmente condotti dalle parti" rappresenta la specifica attenzione data dalla Corte di merito alle obiezioni mosse dalla difesa in punto di credibilità delle ricognizioni e dei testimoni che le avevano operate. La espunzione dei riferimenti del maresciallo LE alle informazioni ricevute dall'installatore della videocamera, può essere operata senza che ne risulti travolto l'impianto motivazionale complessivo. Il sesto motivo deve essere rigettato. Il settimo motivo di censura deve essere rigettato per le stesse ragioni che questa motivazione ha adottato per il rigetto del quarto motivo di censura del ricorso di Di LA RE.
Il motivo n. 8 relativo ai profili di incostituzionalità della abrogazione dell'art. 599 c.p.p., è inammissibile per le stesse ragioni svolte a proposito dell'omologa censura (motivo n. 1 di quel ricorso) proposta da Di LA RE.
DI OL AL.
La prima censura di questo ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 e 591 c.p.p.) posto che il ricorrente non individua le ragioni della denunziata carenza di motivazione.
La seconda censura di questo ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, giusta l'art. 606 c.p.p., comma 3, perché chi non propone appello non ha legittimazione a chiedere il patteggiamento in appello quale che sia la legge che lo regolale dunque bene la Corte di merito definì ininfluente sul caso concreto la questione proposta. In ogni caso valgono le ragioni esposte a fondamento della ritenuta inammissibilità delle censura n. 1 di Di LA RE e n. 8 di Di LA EL.
La terza censura deve egualmente essere rigettata in forza delle ragioni poste a fondamento del rigetto della analoga terza censura proposta da Di LA RE.
Anche la quarta censura deve essere rigettata per difetto di specificità della doglianza e di autosufficienza della prospettazione d'essa (In ogni caso una così autonoma censura non è intraducibile ex art. 587 c.p.p., secondo l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. 2^ 19/1/2006 n. 2349). Anche la quinta censura del Di LA BE deve essere rigettata, posto che essa non individua la logica di riferimento e tanto meno le specifiche regole di quella logica che la motivazione avrebbe violato. La censura è proposta contro una valutazione di merito del significato e della attendibilità di una deposizione logicamente, compiutamente e dunque incensurabilmente motivate. n conclusione ricorsi devono essere rigettati con la condanna delle parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009