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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3369/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034902259000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della IO ed alla società Società_1 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 07.04.2025, depositato il 06.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034902259000, notificata il 06.02.2025, per € 1.670,88,
a titolo di omesso versamento Tassa rifiuti per gli anni 2008-2009- 2010 – 2011 – 2012.
Nella cartella di pagamento impugnata viene fatto riferimento a intimazione di pagamento nr. 268736 del
29/07/2019 indicata come notificata il 26/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 21.07.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha chiesto riconoscersi la carenza di responsabilità in ordine alle attività antecedenti alla consegna del ruolo, avvenuta solo nel
2024, e la legittimità della procedura di riscossione, stante l'assenza di vizi propri della cartella.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Il 21.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso con deposito di memorie.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24; 22172/23, solo per le più recenti).
Ciò posto, va rilevato che né l'Società_1 1 SPA in liquidazione, rimasta non costituita, né l'AdER hanno prodotto documentazione volta ad attestare l'intervenuta interruzione della prescrizione, che deve pertanto ritenersi maturata, per tutti gli anni d'imposta richiesti, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3369/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034902259000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della IO ed alla società Società_1 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 07.04.2025, depositato il 06.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034902259000, notificata il 06.02.2025, per € 1.670,88,
a titolo di omesso versamento Tassa rifiuti per gli anni 2008-2009- 2010 – 2011 – 2012.
Nella cartella di pagamento impugnata viene fatto riferimento a intimazione di pagamento nr. 268736 del
29/07/2019 indicata come notificata il 26/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 21.07.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha chiesto riconoscersi la carenza di responsabilità in ordine alle attività antecedenti alla consegna del ruolo, avvenuta solo nel
2024, e la legittimità della procedura di riscossione, stante l'assenza di vizi propri della cartella.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Il 21.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso con deposito di memorie.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24; 22172/23, solo per le più recenti).
Ciò posto, va rilevato che né l'Società_1 1 SPA in liquidazione, rimasta non costituita, né l'AdER hanno prodotto documentazione volta ad attestare l'intervenuta interruzione della prescrizione, che deve pertanto ritenersi maturata, per tutti gli anni d'imposta richiesti, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.