Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore ex art. 10 cod. proc. civ. (applicabile anche qualora occorra verificare se una determinata pronunzia sia stata o meno resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni di lire), la domanda riconvenzionale non va sommata a quella principale, essendo il cumulo previsto per le sole domande proposte contro la medesima parte nello stesso processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO SI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 1, presso l'avv. Loredana Menicucci, che lo difende unitamente all'avv. VA Neglia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e vice presidente Amministratore delegato, Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n. 44, presso l'avv. Antonietta Perilli, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AC VA, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 150, presso l'avv. Ubaldo Papalia, difeso dall'avv. Francesco De Giorgio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 190/00 del giudice di pace di Martina Franca del 14-14 aprile 2000 (R.G. 164/00). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 19 gennaio 1993 AC VA conveniva in giudizio, innanzi al giudice conciliatore di Martina Franca, IO SI chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti da esso istante e da liquidare in lire 520.000, in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 18 novembre 1992 per fatto e colpa del conducente di una vettura di proprietà del convenuto. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla domanda attrice eccependo che il sinistro descritto nella citazione introduttiva si era verificato per fatto e colpa del conducente dell'auto dell'attore per cui, in via riconvenzionale chiedeva, previa rimessione della causa al pretore di Taranto, competente per valore, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni tutti patiti da esso concludente e da liquidare in lire 1.586.000.
Rimesse le parti innanzi al pretore di Taranto la causa era riassunta dal IO con atto 17 luglio 1993.
Nel corso della udienza di prima comparizione (12 ottobre 1993) il procuratore del convenuto produceva diversi documenti, mentre quello dell'attore deduceva prove orali. Nella successiva udienza del 7 dicembre 1993, ancora, la difesa dell'attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamate in garanzia la SAI s.p.a., assicuratrice della responsabilità civile della vettura di proprietà del AC la quale, costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda del IO perché manifestamente infondata.
Svoltasi l'istruttoria del caso e sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 la causa era rimessa al giudice di pace di Martina
Franca che, con sentenza 13-14 aprile 2000 rigettava sia la domanda attrice, non provata, sia quella riconvenzionale con condanna del AC al pagamento delle spese del giudizio in favore del IO, e di quest'ultimo al pagamento delle spese in favore della SAI. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi sia AC VA che la s.p.a. SAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce, in limine, il controricorrente AC la inammissibilità del ricorso avversario, per essere soggetta la sentenza gravata esclusivamente ad appello essendo stata resa in controversia non pronunziata secondo equità, stante da un lato, il valore della stessa per effetto del cumulo delle varie domande, dall'altro, il valore della sola domanda proposta dal IO.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Infatti:
- ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 10 c.p.c. (applicabile anche qualora occorre verificare se una determinata pronunzia è stata, o meno, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore a lire due milioni) si "sommano tra loro" le domande proposte contro la medesima persona nello stesso processo. È palese, pertanto, che non può procedersi, al detto fine, al cumulo del valore della domanda principale con quello della riconvenzionale (cfr. Cass. 10 luglio 1987 n. 6025);
- il convenuto ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da liquidarsi in lire 1.586.000 e, quindi, in un importo inferiore a lire 2 milioni.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale spiegata dal IO per avere questo ultimo omesso la preventiva richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 22, l. 24 dicembre 1969, n. 990, denunziando "contraddittorietà e illogicità
della decisione".
Si osserva, infatti, che pur versando sia l'attore che il convenuto nella medesima situazione di fatto con motivazione contraddittoria e illogica il giudice di pace mentre ha ritenuto ammissibile la domanda attrice, ha dichiarato improponibile quella riconvenzionale. La deduzione è manifestamente infondata.
La sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per Cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001 n. 7515). Precisato quanto sopra si osserva che il giudice di pace, ben lungi dal motivare in modo apparente o insanabilmente contraddittorio la propria pronunzia, ha adeguatamente esposto le ragioni della raggiunta conclusione affermando (quanto alla domanda riconvenzionale) che "in atti non v'è alcuna prova che il IO abbia fatto richiesta di risarcimento dei danni ex art. 22 l. predetta" e precisando, contemporaneamente (quanto alla domanda principale) "neppure il AC ha dimostrato di aver fatto la preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 l. predetta, ma la sua posizione processuale è giustificata dal fatto che nonostante la raccomandata.. con la quale è stato richiesto il nome della compagnia assicuratrice l'auto del IO, non è stato informato in merito...".
Assume parte ricorrente che, in realtà, anche esso concludente aveva, inutilmente, inviato analoga richiesta al AC come da documenti prodotti.
La deduzione è inammissibile.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
"Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c, importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente, nel denunziare che il giudicante avrebbe affermato inesistente la prova che esso concludente aveva inutilmente sollecitato di controparte per conoscere il nome della sua compagnia di assicurazione, in contrasto con le risultanze documentali in atti, imputa al detto giudice un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per Cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235). Con il secondo motivo, prima parte, il ricorrente, nel censurare la sentenza gravata nella parte in cui l'ha condannato al pagamento delle spese in favore della terza chiamata SAI s.p.a., eccepisce che la chiamata di questa in giudizio era intempestiva, essendo stato chiesta e ottenuta solo nel corso dell'udienza del 7 dicembre 1993. Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che il presente giudizio è stato promosso con citazione 19 gennaio 1993 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 269 c.p.c. nel testo come sostituito dall'art. 29, l. 26 novembre 1990 n. 353, si osserva che ancorché la violazione dell'art. 269 c.p.c, per essere stata la chiamata autorizzata successivamente alla prima udienza, fosse rilevabile ex officio - e, quindi, anche da una parte diversa dal "chiamato" - tale regola doveva coordinarsi con il precetto di cui al precedente art. 268 c.p.c. in forza del quale l'intervento del terzo poteva aver luogo
"finché le causa non fosse rimessa dal giudice istruttore al collegio".
Certo quanto sopra non controverso che nella specie la SAI s.p.a., ancorché tardivamente chiamata in causa si è difesa nel merito senza nulla eccepire al riguardo, accettando il contraddittorio è palese che è precluso in questa sede al terzo e, in particolare, all'attuale ricorrente dedurre la inammissibilità della chiamata (cfr. Cass. 29 marzo 1996 n. 2914, nonché Cass. 23 marzo 1977 n. 1136; Cass. 4 dicembre 1974 n. 4009). Sempre con il secondo motivo, seconda parte, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere condannato esso concludente al pagamento delle spese di lite in favore della SAI ancorché la SAI, avendo aderito alle conclusioni fatte proprie dal AC sarebbe stata, in realtà, soccombente nei confronti del IO.
Al pari della precedente la deduzione è palesemente infondata. Giusta una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, cui puntualmente, si è attenuto nella specie il giudice di pace, le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 17 maggio 2001 n. 6757). Certo che nella specie la SAI è stata chiamata in causa dall'attore per essere garantito quanto alla domanda contro di lui proposta dal IO è di palmare evidenza che correttamente il giudice di pace, rigettata la domanda del IO contro il AC, ha condannato il IO al pagamento delle spese di lite in favore della SAI s.p.a. Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, la liquidazione in concreto delle spese operata dal giudice di pace, denunziando, da un lato, che le sono state liquidate spese in misura insufficiente e diritti di procuratore e onorari (a carico del AC) in misura inferiore a quelli liquidati, invece, in favore della SAI.
Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato. A prescindere dal considerare che il AC aveva proposto contro il IO una domanda di valore pari a lire 560.000, mentre il IO aveva proposto domanda riconvenzionale per lire 1.586.000 si osserva che la liquidazione delle spese di causa, come compiuta dal giudice di pace, in caso di sentenze rese secondo equità non è denunziabile in Cassazione.
È inammissibile - infatti - il motivo di ricorso per Cassazione avverso sentenza del giudice di pace - in causa di valore inferiore a lire due milioni e di denuncia del capo relativo alle spese del giudizio - qualora non si denunzi la debenza o meno delle spese (cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace) ma la quantificazione delle spese stesse, per essere stati defalcati, senza alcuna motivazione, sia le spese che i diritti esposti nella notula a suo tempo presentata.
La quantità di spese di cui è giustificata la restituzione (a carico del soccombente), infatti, rientra nel merito della lite e non si sottrae, quindi, alla valutazione di equità a cui è tenuto il giudice di pace, sino a concorrenza del valore di due milioni (Cass. 26 aprile 1999 n. 4133). Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in euro 24,00, oltre euro 450,00 per onorari, in favore di AC VA e in euro 11,00, oltre euro 450,00 per onorari in favore della SAI s.p.a. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003