Sentenza 25 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11527 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA IT1 1527/03 IN NOME L POP LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 20991/00 - Consigliere Cron. 25402 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 16/01/03 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: LI ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 - ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
252 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 65/00 della Corte d'Appello di t L'AQUILA, depositata il 29/06/00 R.G.N. 151/00 ! udita 1 a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CASSANO UMBERTO;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto el ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 22 ottobre 1999 il Tribunale di Sulmona, accogliendo il ricorso proposto da MI LI nei confronti dell'INPS, condannava l'Istituto previdenziale alla restituzione delle trattenute operate sui ratei della pensione corrisposta all'assicurato e al pagamento, in favore dello stesso, della somma di lire 9.292.000, trattenuta anch'essa a seguito dell'indebito pagamento di un maggiore importo sulla pensione di vecchiaia riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1994. L'appello dell'INPS, cui resisteva il pensionato, veniva accolto dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 2 maggio/29 giugno 2000. I giudici di secondo grado osservavano che il signor LI aveva beneficiato di prestazioni superiori a quelle dovute (e, perciò, indebite) a seguito della liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia richiesta;
da qui l'inoperatività dell'art. 52 della legge n. 88/89, come autenticamente interpretato con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Quanto alla previsione di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 662 del 1996, la Corte aquilana rilevava che la non recuperabilità dell'indebito previdenziale, percepito per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, nei confronti dei soggetti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, riguarda, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo gli indebiti ancora in essere e non quelli già recuperati alla data di entrata in vigore della legge n. 662/96. Rilevavano, pertanto, che l'appellato aveva diritto a fruire dell'integrale trattamento pensionistico, senza subire trattenute, come riconosciuto dallo stesso istituto previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 1997, operando da 3 tale data la sanatoria di cui alla legge n. 662/96. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, MI LI. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Deduce che il signor LI aveva presentato domanda di pensione nell'agosto 1994 e che l'INPS gli ha inviato la comunicazione della pensione cosiddetta provvisoria solo il 5 settembre 1995, dopo più di un anno, con ciò disattendendo i termini stabiliti per evitare situazioni di disagio agli assicurati. Nel dicembre 1995 l'INPS aveva inviato al pensionato comunicazione di interruzione dei termini prescrizionali e di sospensione della pensione, in attesa del ricalcolo degli accrediti pervenuti. Nel corso del 1996 l'Istituto aveva poi inviato una ulteriore comunicazione, senza spiegare i conteggi da cui scaturivano i nuovi importi. Aggiunge che l'INPS non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme trattenute dall'1.1.1997. Con il secondo morivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lamenta che l'INPS ha continuato a trattenere le somme nonostante il reddito personale imponibile IRPEF dell'assicurato, per l'anno 1995, sia stato 4 inferiore a lire 16.000.000. Assume che la ripetibilità dell'indebito andava accertata sulla base della disciplina di cui all'art. 80, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, come stabilito da questa Corte con sentenza n. 401 del 1998. Aggiunge che la legge n. 236 del 18 agosto 2000 ha esteso alle pensioni di guerra il principio generale in materia di recupero di indebiti pagamenti. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che, essendo l'indebito relativo al periodo 1° settembre 1994/30 novembre 1995, la norma applicabile è stata correttamente individuata dalla Corte di Appello nell'art. 13 della legge n. 412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989. Non poteva, quindi, essere omesso il recupero dell'indebito per mancanza di dolo dell'interessato, atteso che tale sanatoria opera, in forza del citato art. 13, solo per le liquidazioni definitive, mentre non è controverso che quella del 5 settembre 1995 è stata una liquidazione provvisoria. Né è di ostacolo alla operatività dell'art. 13 il fatto che la liquidazione provvisoria sia intervenuta oltre un anno dopo la domanda dell'assicurato. Estranea alla presente fattispecie è la diversa disciplina del ritardo dell'INPS nel prendere atto della dichiarazione reddituale presentata dal pensionato, omettendo di ricalcolare tempestivamente la pensione allo stesso spettante (Corte Cost., sentenza n. 39 del 1993). Quanto all'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000 le Sezioni Unite della Corte, confermando il prevalente orientamento della Sezione Lavoro, hanno chiarito 5 che tale normativa "non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati"; la legittimità del recupero effettuato prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 va giudicata, sempre che non fosse già in corso, all'epoca del recupero, una controversia giudiziaria sulla scorta della normativa all'epoca vigente (Cass., 28 luglio 2000 n. 9967). Né giova alla situazione del ricorrente la normativa dettata dall'art. 1 della legge n. 236 del 2000 in materia di pensioni di guerra. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato. Il soccombente non è tenuto al rimborso delle spese in favore del resistente INPS, non ricorrendo l'ipotesi del giudizio manifestamente infondato e temerario (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2003. Il cons. estensore incenso Miles II Presidente ViPuma Brun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 25 LUG. 2003 V. CANCELLIERE IL Bunn 6