Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17067 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da GI Di AN GE ZO Anna Criscuolo Benedetto Paterno' Raddusa
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17067/2026 Roma, li, 12/06/2026
- Presidente-
Sent. n. sez. 299/2026 UP 18/02/2026
- Relatore -
TR VE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
R.G.N. 10317/2025
GL TO nato a [...] il [...] La GI ND nato a [...] il [...] La GI NA nato a [...] il [...] La GI UC nato a [...] il [...] La GI AN nato a [...] il [...] NA IC nato a [...] il [...] CC IA nato a [...] il [...] NT IZ (anche Dar) nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto per La GI ND e l'inammissibilità per gli altri ricorsi.
Sentiti gli avvocati
-Coscia in difesa di La GI ND, La GI UC, La GI AN e CC IA, per quest'ultimo anche in sostituzione dell'avvocato Diddi, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi;
-Nigro in difesa di GL TO e La GI NA anche in sostituzione dell'avvocato Greco per La GI NA, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi;
- Larussa in difesa di La GI ND che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti;
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
- Truncè, in difesa di La GI UC e La GI AN, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza;
- Salviati, per NT IZ e NA IC, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e dichiarando di rinunziare al mandato per CC IA.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.02.2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, in esito a giudizio definito con rito abbreviato. ha ritenuto: GL TO, responsabile dei reati allo stesso ascritti e in particolare della partecipazione all'associazione di cui al capo 1), punita ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e aggravata ex art. 112 n. 4 cod. pen., nonché dei singoli reati satellite di cui ai capi 6), 8), 10), 11), 12), 15), puniti ai sensi dell'art 73 comma 1, dello stesso decreto nonché 13), 14), 16) 17), qualificati ai sensi di cui all'art. 73, comma 4, stesso decreto, oltre che della ricettazione di cui al capo 23) della rubrica;
La GI ND, responsabile del reato allo stesso ascritto al capo 1), quale capo e organizzatore della detta associazione;
La GI NA, quale responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 1), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 23 della rubrica;
La GI UC, responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 1), compresa la contestata posizione apicale, 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 23) della rubrica;
La GI AN partecipe dell'associazione ex art 416-bis cod. pen descritta al capo 2); NA IC, responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 11), 13) e 14). della rubrica. CC IA responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 1), 6), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 19) e 21) della rubrica;
NT IZ, responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 1), 12), 13), 14) e 15) della rubrica.
2. Interposto appello, la Corte di appello di Catanzaro ha ricondotto la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) ascritta a La GI UC all'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74 citato;
ha rigettato nel resto gli appelli promossi dai citati appellanti.
3. I giudici del merito, facendo leva sulle acquisizioni di indagine offerte dagli esiti di alcune perquisizioni e successivi sequestri, da attività di osservazione e dai verbali di alcuni arresti, da intercettazioni anche ambientali e video riprese nonché
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
valorizzando anche le dichiarazioni del collaboratore IO NC, tutti elementi compendiati nell'informativa di reato del 18.12.2018 redatta dai Carabinieri di Crotone, hanno ritenuto comprovata l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina e marijuana), operante a Crotone nel quartiere "Fondo Gesù" (capo 1); accertata sia la realizzazione di numerose condotte di cessione di stupefacenti (capi da 5 a 22), alcune delle quali riqualificate ai sensi dell'art 73, comma 4 citato (laddove, all'esito del servizio di osservazione, non si era proceduto al fermo dei soggetti acquirenti rinvenendo la dose di cocaina o eroina di volta in volta acquistata: capi 13, 14, 16, 17, 18, 20,21) oltre che di un reato di ricettazione (capo 23); verificata, infine, l'appartenenza di La GI AN, alla cosca "Vrenna- Corigliano-Bonaventura" descritta al capo 2).
4. Propongono ricorso gli imputati sopra descritti tramite i rispettivi difensori di fiducia.
5. Ricorsi proposti nell'interesse di NA La GI (avvocati Greco e Nigro) e TO GL (avvocato Nigro). Risultano depositati autonomi ricorsi che riposano su un portato argomentativo identico, si che ne viene data una rappresentazione unitaria, segnalandone, al contempo, le ragioni di critica individualizzata.
Sei motivi di doglianza.
5.1. Con il primo motivo si lamenta un difetto integrale di motivazione. Già la decisione appellata replicava integralmente il tenore dell'ordinanza di custodia cautelare applicata ai ricorrenti, senza dar conto di alcuna autonoma valutazione. Quella di appello, a sua volta, riprenderebbe gli argomenti tracciati dal primo giudice, senza affrontare e disattendere le critiche proposte con i rispettivi gravami.
5.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel ritenere sussistenti i costituti dell'associazione di cui all'art. 74 nonché la partecipazione ascritta ai due ricorrenti. La decisione impugnata al più darebbe conto della presenza di una piazza di spaccio operativa nel quartiere Fondo di Gesù nonché di più fatti di reato correlati alla relativa attività da punire ai sensi dell'art 73 citato, senza argomentare in relazione alla presenza di momenti di collante rispetto a tali, autonome, vicende illecite, eventualmente offerti dalla riscontrata presenza di fonti comuni di approvvigionamento, di una cassa comune, dalla individuazione di un luogo di stoccaggio, dalla verificata presenza di una suddivisione di ruoli strutturata in termini piramidali. Né potrebbero rilevare i rapporti occorsi tra ND La GI, detenuto, e i presunti sodali, tenuti in contatto con il primo tramite la moglie IN AU, alla luce della intervenuta assoluzione di quest'ultima dal reato
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CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
associativo, aspetto destinato a svilire sotto questo versante, l'impostazione accusatoria. Non potrebbero rilevare al fine neppure le dichiarazioni del collaboratore RO le quali, in distonia dall'imputazione validate dai giudici del merito ma in linea con quanto emerso dalle intercettazioni, darebbero conto non di un gruppo unitario, bensì di due autonome fazioni che si interessavano di commercializzare sostanze diverse e che si sarebbero unite solo per massimizzare i guadagni. Avuto riguardo poi alla specifica partecipazione dei due ricorrenti, la stessa sarebbe stata inadeguatamente desunta da due soli episodi, realizzati in un arco temporale piuttosto limitato (13 giorni), non in grado di dare conto della relativa intraneità.
5.3. Con il terzo motivo si contesta per un verso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 comma n. 4, cod. pen. relativa alla presenza, tra i soggetti dei quali gli associati si sarebbero avvalsi, anche di un minore;
sia la mancata qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74 comma, 6, d.P.R. n. 309 del
1990.
Sotto il primo versante, la detta aggravante, ad avviso della difesa dei due ricorrenti, non sarebbe configurabile con riguardo ai reati associativi perché compatibile solo con quelli a concorso eventuale, come confermato dall'art. 80, lettera b) del d.P.R. n. 309 del 1990, che fa riferimento esplicito solo all'art. 73 dello stesso decreto;
ragionando diversamente, in caso di associazione composta anche da minori con un numero di partecipi non inferiore a dieci, dovrebbe ritenersi aggravata due volte;
la citata aggravante, infine, è stata estesa ai due ricorrenti pur essendo meri partecipi estranei ad una posizione apicale, con conseguente carenza argomentativa quanto al substrato soggettivo che dovrebbe fondarne l'applicazione. Riguardo alla qualificazione dell'associazione, ad avviso della difesa, il modesto spazio di azione del consorzio criminale in questione nonché i modici quantitativi delle sostanze di volta in volta ceduti legittimavano ampiamente la configurazione ex comma 6 dell'art. 74 sollecitata dalla difesa.
5.4. Con il quarto motivo si contesta il giudizio reso in relazione alla ritenuta responsabilità per i diversi reati satellite ricondotti all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 attribuiti ai due ricorrenti. Erroneamente la Corte del merito avrebbe evidenziato che GL e NA La GI sono stati tratti in arresto e già giudicati per il capo 17), cui sono rimasti estranei. Con un automatismo probatorio non consentito, poi, avrebbe dato forza ai fotogrammi delle video riprese riportate dall'informativa muovendo da condotte verificate per un fatto diverso e dando un contenuto non consentito a tali immagini, non in grado di disvelare, di volta in
Firmato Da: BENEDETTO
PATERNO
CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
DD Emesso Da: RU QUALIFIED Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
volta, la azioni illecite rassegnate nei capi di imputazione né di supportare sotto il versante soggettivo il relativo giudizio di responsabilità. Per i capi 14), 15) e 16) si sarebbe giunti ad un giudizio di responsabilità reso senza poter sostenere l'efficacia drogante della sostanza in gioco;
per il capo 8), si sarebbe dato conto di una asserita illecita attività di coltivazione di piante di cannabis senza poter specificare il tipo di piante, il principio drogante e la stessa titolarità del tetto sul quale detta coltivazione veniva effettuata.
5.5. Con il quinto motivo si contesta la risposta resa ai rilievi interposti con l'appello diretti a rivendicare la qualificazione dei reati in questione in termini coerenti al quinto comma dell'art 73 citato, non potendo valere al fine la mera reiterazione delle condotte, non incompatibile alla ipotesi sollecitata dalla difesa che, piuttosto, risultava favorita dal breve tempo di esecuzione delle stesse e dalla mancanza di puntuale individuazione del principio attivo in diverse situazioni apprezzate a sostegno della responsabilità.
5.6. L'ultimo motivo riguarda la ricettazione descritta al capo 23). La Corte non avrebbe risposto con puntualità rispetto alla configurabilità del reato in assenza della prova dell'ingiusto profitto legato alla condotta realizzata. I due imputati, peraltro, considerando la data del loro arresto e quella di esecuzione della condotta in questione, non avrebbero neppure potuto portare a compimento la contestata azione illecita.
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4- Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
6. Ricorso proposto nell'interesse di ND La GI. Due motivi.
6.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla partecipazione associativa ascritta all'imputato e alla posizione apicale dallo stesso assertivamente rivestita all'interno del citato consorzio. L'imputato, detenuto in coincidenza con le azioni criminali riferite al detto gruppo, sarebbe stato posto al vertice dell'associazione per asseriti compiti organizzativi e di direzione pur in assenza di reati fine allo stesso ascrivibili. Ciò in presenza di una intrinseca illogicità tra l'imputazione mossa nel parallelo procedimento penale (rispetto al quale venne giudicato e condannato in primo grado per partecipazione associativa ex art 416 bis cod. pen. nonché per la detenzione di diverse sostanze stupefacenti per poi venire assolto in appello dalla imputazione associativa) e il ruolo apicale assertivamente rivestito rispetto all'associazione finalizzata al narcotraffico ora in contestazione (a fronte di quello di mero partecipe contestato nella contigua associazione di stampo ndranghestitico). Il tutto facendo essenzialmente leva su colloqui intercettati tutti valutati dai giudici del merito in termini distonici al significato probatorio offerto dai relativi dati di indagine, secondo le letture alternative offerte dalla difesa;
trascurando l'intrinseca contraddittorietà tra le ragioni legate alla esclusione del
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ruolo qualificato ascritto a UC La GI (perché lo stesso non avrebbe veicolato messaggi strumentali all'azione del gruppo in contestazione per conto del ricorrente, all'epoca detenuto) e l'apprezzamento reso in sentenza quanto alla ritenuta possibilità che UC fosse il destinatario di direttive inviate dal carcere dal fratello ND tramite il cosiddetto sistema della "doppia busta"; senza poter valorizzare i fatti del 2 dicembre 2016, antecedenti l'azione del gruppo associativo monitorizzata dalle indagini;
omettendo di mettere in evidenza concreti elementi a sostegno della condotta partecipativa, anche sul versante del relativo elemento soggettivo.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen., ritenuta per avere il ricorrente tollerato l'attività di spaccio svolta dal minore coinvolto nella relativa azione associativa una volta avutane notizia dalla cognata, circostanza ritenuta non idonea a supportare sul versante soggettivo la conclusione dei giudici del merito.
6.3. Sono stati depositati motivi aggiunti con i quali vengono in realtà ulteriormente sviluppate le censure già svolte in precedenza dal ricorso.
7. Ricorsi nell'interesse di UC La GI. Si propongono complessivi undici motivi di ricorso (quattro quelli proposti nell'impugnazione sottoscritta dall'avvocato Roberto Coscia, sette in quella proposta con la difesa dell'avvocato Romualdo Truncè).
7.1. Si contesta (ricorso Truncè) pregiudizialmente la nullità, puntualmente addotta in primo grado e con i motivi di appello, per violazione degli artt. 417, comma 1, lett. e 438, comma 1, cod. proc. pen. riguardante l'acquisizione del dato riferito alle videoriprese effettuate nel corso delle indagini o comunque la inutilizzabilità della relativa emergenza documentale. Si rimarca che al momento della scelta del rito a prova contratta i video riguardanti le immagini riportate, per fotogrammi, nell'informativa di reato, non erano stati depositati e non ne era stata consentita comunque la visione ai difensori, circostanza pacificamente verificatasi solo nel corso della discussione e dopo la requisitoria del pubblico ministero. Tanto non avrebbe consentito alle difese il puntuale esercizio delle relative prerogative attraverso una necessaria verifica del dato probatorio considerato nella sua integralità, utile ad un confronto comparativo con quanto emergente con i frames riportati per estratto nell'informativa.
7.2. Si contesta (primo motivo nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Coscia e secondo motivo proposto dall'altro ricorso) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), sia in relazione alla intraneità riferita al ricorrente. A fronte di una pluralità
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CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4- Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
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di condotte da sanzionare, autonomamente ma unicamente, secondo le regole tipiche del concorso eventuale ex art 110 cod. pen. in un arco temporale estremamente circoscritto, la sentenza impugnata non avrebbe messo in luce i tratti delle vicende in fatto scrutinate destinati ad essere apprezzati nel dare utilmente conto dell'affectio societatis, della riconducibilità di tali azioni dentro una programmazione comune in presenza di uno schema e di una struttura organizzativa unitaria. Si è così erroneamente ritenuta indifferente l'individuazione di una comune fonte di approvvigionamento;
e si è, per contro, dato rilievo ad intercettazioni, se non indifferenti, comunque eccentriche al thema probandi (quelle riguardanti il conflitto tra ND La GI e CI per la copiata" rinvenuta nell'abitazione del primo) nonché a soluzioni contradditorie rispetto all'assunto accusatorio (avuto riguardo ai ragionamenti spesi nell'assolvere IN AU dall'imputazione associativa e nel qualificare come mero partecipe e non esponente apicale lo stesso ricorrente). E si sarebbero valorizzate dichiarazioni etero-accusatorie (le propalazioni di IO) che davano conto della presenza di una attività di spaccio senza nulla aggiungere rispetto alla sussistenza di dinamiche criminali tipicamente associative.
7.3. Si contesta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: -alla mancata qualificazione dell'imputazione associativa ai sensi del comma 6 dell'art. 74 (terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Coscia e quarto del ricorso a firma Truncè), erroneamente fondata solo sulla reiterazione delle condotte, non ostative alla ricostruzione sollecitata dalle difese;
- alla ritenuta riconducibilità all'ipotesi del comma 4 dell'art. 73 citato solo di alcune delle condotte contestate (quelle verificate in coincidenza con i sequestri delle sostanze cedute) con valutazione che tuttavia andava estesa a tutti i fatti in contestazione (terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Truncè); -alla qualificazione dei reati satellite da sanzionare ai sensi dell'art. 73 citato all'ipotesi di cui al comma 5 della detta disposizione (quarto motivo Truncè e terzo motivo Coscia), favorita dalla modesta entità ponderale della sostanza di volta in volta considerata, ove accertata, certamente compatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio, se pur realizzato in modo continuativo e organizzato.
7.4. Viene in contestazione, ancora:
-l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 1 n. 4 dell'art 112 cod. pen., concessa su un presupposto in fatto (il coinvolgimento partecipativo del minore GI ND ED all'attività di spaccio) apoditticamente affermato (motivo addotto per quarto ed erroneamente indicato per terzo nel ricorso a firma dell'avvocato Coscia), oltre che per l'ontologica incompatibilità delle previsioni di
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
cui all'art 112 citato rispetto ai reati a concorso necessario (motivo sub sei del ricorso Truncè); - la ritenuta responsabilità per la ricettazione di cui al capo 23), non avendo la Corte dato conto sia della incidenza causale della condotta materiale del ricorrente rispetto al fatto in contestazione avuto riguardo al tenore della telefonata occorsa tra l'imputato e VI AR prima che questi ebbe ad impossessarsi dello scooter oggetto della ricettazione (quinto motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Truncè), sia della consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza delittuosa del ciclomotore del bene oggetto della condotta in contestazione (motivo addotto per quinto nel ricorso Coscia); - la mancata applicazione delle generiche, giustificata esclusivamente facendo leva sulla rimarcata sussistenza di un precedente risalente sul tempo senza considerare il minor numero di cessioni che hanno visto protagonista il ricorrente rispetto agli altri coimputati (ultimo motivo del ricorso Trunce).
8. Ricorso nell'interesse di IC NA. Due i motivi. Con il primo si replicalo le censure prospettate (nel ricorso proposto a firma dell'avvocato Trunce) nell'interesse di UC la GI quanto alla nullità o alle ragioni di inutilizzabilità legate alla tardiva ostensione alle difese del portato integrale delle immagini legate alle videoriprese riprodotte solo per estratti, nei relativi frame, riportati all'interno della informativa di reato depositata al momento della scelta riguardante l'abbreviato. Con il secondo si ribadisce l'inadeguatezza degli elementi probatori apprezzati a sostegno delle condotte ascritte al NA (capi 11, 13 e 14), affatto evocativi dell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nell'attività di spaccio di volta in volta contestata. Sollecitata su tali punti, la Corte del merito avrebbe omesso di offrire una puntuale risposta.
9. Ricorso nell'interesse di IZ NT. Si replicano le censure esposte con l'appello, disattese dalla Corte senza una risposta puntuale e non ovviando alle paventate violazioni di legge riguardo: -al tema riguardante la tardiva ostensione delle videoriprese;
-alla partecipazione del NT all'associazione di cui al capo 1), non potendo valorizzarsi al fine ⚫ il tenore delle intercettazioni evocate dai giudici del merito (richiamate ai punti da 2 a 5 della pagina tre del ricorso), suscettibili di una interpretazione alternativa, e ciò con riguardo anche a quella attestante l'invio di un asserito messaggio al ricorrente da parte di ND La GI con il metodo della doppia busta, atteso il portato meramente congetturale
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU
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della valutazioni rese sul punto dai giudici del merito in assenza di altri riscontri emersi dalle indagini quanto al contenuto della lettera inviata al NT;
le vicende del 3 dicembre 2016, al più evocative di fatti di resistenza e minaccia;
⚫ le dichiarazioni di IO, sia perché non ne sarebbe stata verificata l'attendibilità soggettiva (da escludere, perché lo stesso avrebbe narrato di vicende alle quali non avrebbe partecipato personalmente), sia perché il collaborante avrebbe dato conto di due gruppi diversi diretti a contestare l'ipotesi associativa;
-al coinvolgimento materiale del ricorrente nelle diverse ipotesi di reato fine allo stesso contestate, atteso che i fotogrammi valorizzati dai giudici del merito danno solo atto della presenza del ricorrente sui luoghi teatro delle condotte a giudizio e non vi sarebbero stati, per tutti i fatti a giudizio, sequestri attestanti la sostanza oggetto dell'asserita illecita attività di spaccio;
-alla mancata qualificazione dell'associazione in termini coerenti al comma 6 dell'art 74, a fronte di una azione illecita realizzata in ambiti spazio-temporali assai circoscritti e avente ad oggetto, con continuativa sistematicità, modestissime quantità di sostanza stupefacente.
10. Ricorso nell'interesse di IA CC. Tre motivi di ricorso. 10.1. Con il primo motivo si contesta la sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), senza che, a fronte di più condotte illecite realizzate in concorso ma solo occasionali, sia mai stata argomentata la riscontrata sussistenza di un vincolo duraturo tra gli imputati tale da far inserire dette condotte in un programma criminoso permanente supportato da una adeguata e stabile struttura organizzativa. Né vi sarebbero adeguati elementi probatori a sostegno della partecipazione ascritta al ricorrente, atteso che le singole condotte riscontrate ne attestavano l'attività di spaccio resa presso il quartiere "Fondo Gesù", non indicativa della sua adesione al programma criminoso della contestata associazione. La sentenza gravata sarebbe poi apodittica nel mettere in luce gli elementi destinati a disvelare l'interessamento del ricorrente rispetto alla gestione economica del gruppo nel quadro di una asserita cassa comune. Né rileverebbe la sua attività di asserita vedetta, che non darebbe necessariamente conto della partecipazione associativa, ben potendo incunearsi esclusivamente nel contributo concorsuale garantito rispetto a singole ipotesi delittuose. 10.2. Con il secondo motivo si contesta la denegata configurazione dell'associazione in termini coerenti all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74, non
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
potendo rilevare al fine la semplice reiterazione sistematica della condotta di spaccio. 10.3. Con il terzo motivo si contesta, sotto il versante soggettivo, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art 112, comma 1, n. 4 cod. pen al reato associativo, mancando ogni approfondimento argomentativo quanto alla consapevolezza in capo al ricorrente del coinvolgimento del minore nell'attività di spaccio riferibile all'ente criminale.
11. Ricorsi nell'interesse di AN La GI, ritenuto partecipe dell'associazione di stampo ndranghetistico descritta al capo due della rubrica. Sono stati proposti due ricorsi (avvocato Truncè e avvocato Coscia) che propongono censure sostanzialmente sovrapponibili dirette a contestare sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge la verificata sussistenza dei costituti oggettivi della ritenuta partecipazione associativa. La Corte del merito avrebbe fondato il giudizio facendo leva sulla mera affiliazione del ricorrente alla cosca "Vrenna Corigliano- Bonaventura- Ciampȧ- Megna con rituale assertivamente realizzato durante la detenzione del La GI. Ciò, tuttavia, -dando per scontata l'intraneità di MA CI e AL AR alla ndrangheta al momento delle vicende in fatto apprezzate a sostegno della decisione assunta, dato che non potrebbe ricavarsi dalle sole condanne per fatti antecedenti comminate ai predetti perché un tempo partecipi della detta associazione criminale;
- senza offrire puntuali risposte ai dubbi paventati dalla difesa quanto alla individuazione in AL AR del soggetto che avrebbe provveduto a battezzare il ricorrente;
-senza tenere conto dell'intervenuta assoluzione di ND e UC La GI dalla medesima imputazione, il che farebbe del ricorrente l'unico partecipe di tale gruppo associativo;
senza indicare concreti e seri momenti di estrinsecazione del contributo causale offerto all'associazione, destinati a disvelare, in linea con la rilevata investitura formale, la riscontrata presenza di un patto reciprocamente vincolante, produttivo di una permanente disponibilità offerta al consorzio criminale di riferimento, atteso che, dopo tale conferimento formale, l'imputato è stato sempre detenuto mentre prima non potrebbe valorizzarsi la circostanza relativa all'aver consentito, per conto di CI MA, di far recapitare all'esterno del carcere un messaggio rivolto ad altro sodale, situazione in fatto non verosimile considerato che, proprio in ragione della conflittualità occorsa tra CI e il fratello del ricorrente, ND, il primo si era rifiutato di "cresimare" AN, mentre la
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QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
stessa acredine che correva tra AR e CI mal si addiceva all'idea di una azione realizzata dall'imputato nell'interesse del predetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell'interesse di AN La GI riposano su motivi quantomeno infondati e meritano in coerenza la reiezione. Tutti gli altri ricorsi prospettano motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ne va dichiarata l'inammissibilità.
2. Vanno preliminarmente trattati i temi di giudizio riguardanti l'asserito, integrale, difetto di motivazione paventato dai ricorsi prospettati nell'interesse di GL e NA La GI (primo motivo di entrambe le impugnazioni) nonché la dedotta violazione di legge inerente alla rimarcata impossibilità per le difese di esaminare i file delle videoriprese effettuate nel corso delle indagini, messe a disposizione dalla procura procedente solo dopo la requisitoria del Pubblico Ministero (doglianze prospettate dai difensori di UC La GI, NA e NT, in tesi destinate ad estendersi a tutti i ricorrenti).
Si tratta di censure inammissibili.
2.1. Quanto al difetto di motivazione, in disparte sia l'inconferente riferimento al difetto di autonomia valutativa rispetto alla prospettazione accusatoria, che rimanda a regole di giudizio esclusivamente proprie dell'ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen., sia l'asserita nullità della decisione appellata per la rimarcata assenza di un adeguato supporto giustificativo sotteso alla decisione assunta (che, ove riscontrato, non vizia in sé la sentenza di primo grado spettando al giudice di appello il compito di colmare eventuali vuoti argomentativi), per il resto, la censura è all'evidenza generica perché priva della puntuale indicazione dei motivi di appello, prospettati dalle difese dei due ricorrenti in questione, pretermessi dalla Corte del merito. Del resto, anche a voler dare concretezza al vizio paventato, recuperandone i contenuti grazie al tenore delle successive censure prospettate dai due ricorsi - laddove, su singoli argomenti di giudizio, risultino rimarcati asseriti difetti di motivazione con riguardo alle censure addotte con i rispettivi appelli-, va sin da ora precisato che le relative doglianze sono tutte manifestamente infondate, come si avrà modo di precisare successivamente.
2.2. Sorte non diversa tocca all'ulteriore questione riguardante l'acquisizione dei file inerenti alle videoriprese disposte nel corso delle indagini.
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
La lettura degli atti, favorita dal motivo di impugnazione, consente di affermare che al momento dell'adozione del rito abbreviato scelto dagli imputati, tra gli atti depositati, vi era la sola comunicazione di notizia di reato riproducente, al suo interno, i frame delle disposte videoriprese;
mancavano, per contro, i file video di riferimento, la cui ostensione compiuta è stata garantita ai difensori solo dopo la requisitoria del Pubblico ministero. È, tuttavia, incontroverso che la decisione del Giudice per l'udienza preliminare è stata assunta senza mai fare riferimento ai detti file video, visionati dalle sole difese e mai formalmente acquisiti al fascicolo posto a fondamento della sentenza ex art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen. Piuttosto, è stata resa facendo leva sul portato dei frammenti di immagine riprodotti nella informativa presente al momento della scelta dell'abbreviato; frame ritenuti, dai decidenti, comunque in grado di rappresentare con puntualità le vicende in fatto oggetto delle dette videoriprese, pur in assenza dei relativi filmati integrali. Esclusa, dunque, ogni violazione in punto di rito, il discorso semmai si sposta sulla adeguatezza probatoria di tali frammenti di immagine, argomento sul quale - come più dettagliatamente si dirà affrontando le censure immediatamente dirette ad attingere le specifiche situazioni in fatto rappresentate da tali emergenze di indagine i ricorsi non si soffermano con la dovuta puntualità, prospettando critiche generiche e apodittiche, già rassegnate con gli atti di appello e puntualmente disattese dalla Corte del merito.
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO
DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4- Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
3. Seguendo lo stesso ordine logico tracciato dalla motivazione della sentenza gravata da ricorso, ritiene la Corte opportuno trattare in prima battuta tutte le censure proposte dai ricorsi di La GI NA, La GI UC (avuto riguardo l'impugnazione sottoscritta dall'avvocato Truncè), NA e NT in relazione ai diversi reati satellite ascritti ai citati imputati ricondotti all'egida di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ciò prendendo in considerazione anche le censure (promosse nell'interesse di La GI NA, GL, La GI UC e NT) afferenti alla corretta qualificazione da assegnare ai relativi fatti, ritenuti dalla Corte del merito incompatibili con l'ipotesi lieve di cui al comma 5 della citata disposizione. Anche queste censure sono tutte inammissibili.
3.1. Dalla lettura della decisione impugnata emerge che per i singoli reati contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in ciascuna delle imputazioni mosse, sono stati riassunti i diversi episodi di rifornimento, detenzione, occultamento e spaccio monitorati, nell'arco di ciascuna giornata, nel corso delle indagini grazie all'attività di videoripresa predisposta dagli organi inquirenti. Ciò a far data dal 7.06.2017 fino alla sera del giorno successivo, per poi riprendere, a
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causa del malfunzionamento di una delle telecamere collocate sui luoghi, dal 16.06.2017 fino al 28.06.2017. Un discorso a parte merita l'imputazione di cui al capo 8), riguardante una ipotesi di coltivazione di cannabis, rispetto alla quale il monitoraggio preso in considerazione dalla specifica contestazione si è esteso per più giornate. Tornando alle singole condotte riguardanti l'attività di spaccio, dalle due sentenze di merito emerge che il dato offerto dalle riprese (rectius, dai fotogrammi riportati nella CNR), dava conto di modalità di azione ribadite con sistematica e quotidiana continuità lungo l'intero periodo di osservazione: le cessioni venivano effettuate, man mano che arrivavano i potenziali acquirenti, prelevando lo stupefacente dal banco-vendita (un incavo ricavato in un muro coperto da una spalliera di letto) ove lo stesso risultava via via collocato nel tempo per garantire un costante rifornimento;
altri concorrenti, con sostituzioni di ruoli che avveniva ciclicamente, contestualmente fungevano da vedetta (posizionandosi all'incrocio tra la via ove risultava collocato l'incavo nel muro e quella privilegiata per sorvegliare la strada). Emerge, ancora, che in più occasioni, la Polizia giudiziaria, ebbe a fermare gli assuntori, provvedendo al sequestro della sostanza subito dopo aver osservato la cessione. Di contro, con riguardo ai fatti rimasti sprovvisti di tale immediatezza probatoria, la Corte del merito (come precisato alla pagina 75 della sentenza impugnata) ha comunque ricavato la prova dell'attività di cessione dalle condotte riprese dalle telecamere, che davano conto delle plurime consegne di involucri a soggetti che si recavano nella piazza di spaccio con modalità identiche a quelle prima osservate e poi riscontrate dai sequestri operati presso gli assuntori;
ma anche facendo leva sulle emergenze ricavate dalla perquisizione effettuata il 22.06.2017 (riguardante i fatti descritti al capo 5 dell'imputazione, rispetto ai quali GL e NA La GI sono stati arrestati e separatamente giudicati. In tale ultima data, monitorata dalle videoriprese, veniva replicata sia la collaudata attività di occultamento dello stupefacente (nel magazzino definito "sotto balcone" e nei magazzini con il tetto in lamiera); ma anche il trasferimento degli involucri nell'incavo del muro sopra descritto (il citato banco vendita), da dove poi, gli addetti alla cessione prelevavano il quantitativo destinato alla specifica transazione illecita. Sottoposti a perquisizione i predetti luoghi, sono stati rinvenuti, accanto a strumenti funzionali all'attività di spaccio, sostanze stupefacenti di tipo diverso (eroina e marijuana), sia nel magazzino "sotto balcone", sia nel motocarro Ape in disuso parcheggiato di fronte al predetto magazzino oltre che nell'incavo del muro.
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
Tanto ha consentito ai giudici del merito di ritenere riscontrata l'attività di cessione anche nelle giornate in cui gli inquirenti non hanno fermato alcun assuntore, valorizzando al fine il metodo costantemente adoperato e ribadito per ogni giornata lavorativa. Nel caso in cui detti sequestri sono stati operati, si è anche individuata la sostanza veicolata in linea con quella sottoposta a sequestro, considerata la identità dei luoghi di prelievo e la assenza di soluzioni di continuità rispetto a tali prelievi;
nei giorni in cui tale verifica è mancata, si è proceduto ad una riqualificazione in termini coerenti alla figura di minor rilievo prevista dall'art. 73 comma 4. Inoltre, va sottolineato che la valutazione è stata essenzialmente operata facendo leva sui fotogrammi tratti dalle videoriprese riportati nella CNR. Ha precisato la Corte del merito che quest'ultima risultava composta "da più volumi in quanto per ogni singolo episodio di spaccio realizzato nell'arco di ciascuna giornata sono inseriti non uno ma diversi fotogrammi che raffigurano, in sequenza, i movimenti effettuati dagli imputati e dagli assuntori che, di volta in volta, si recavano nel quartiere "Fondo Gesù ad acquistare lo stupefacente raggiungendo il luogo a piedi o in macchina". Non diversamente, i frame riportati nella CNR davano anche conto dei "movimenti di occultamento della sostanza stupefacente nel magazzino "sotto balcone", nell'incavo del muro o nei magazzini con il tetto in lamiera, così come i rifornimenti di stupefacente portato dall'esterno nell'area deputata all'occultamento per il successivo spaccio". Il che avrebbe consentito "di seguire, parallelamente alla descrizione effettuata dalla P.G. che ha seguito anche in diretta le videoriprese, le attività illecite man mano effettuate nel corso di ogni giornata".
3.2. Venendo ai singoli motivi di ricorso, vanno esaminati per primi quelli proposti nell'interesse di GL e NA La GI (capi 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16). Le censure prospettate (addotte nel quarto motivo in entrambe le impugnazioni) sono inammissibili, per più concorrenti ragioni.
3.2.1. Del tutto genericamente si contesta l'inadeguatezza probatoria dei fotogrammi valorizzati dai giudici del merito a sostegno della ritenuta responsabilità, non in grado di cristallizzare il portato delle condotte di volta in volta ascritte ai due imputati. La censura, infatti, è aspecifica: manca di confrontarsi sia con quanto osservato dalla Corte del merito in ordine alla puntualità del dato rassegnato da tale emergenza di indagine;
sia con le specifiche valutazioni rese per ciascuna delle imputazioni, tramite le quali è stato ricostruito il ruolo di volta in volta ascritto ai due ricorrenti, talora come addetti alla cessione, talora come semplice vedetta.
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
3.2.2. Le censure assumono toni meno sommari ma pur sempre pregiudizialmente inammissibili con riguardo ai capi 14), 15) e 8). Si replicano, infatti, criticità già prospettate con l'appello, riguardanti: l'assenza di sequestri per il capo 14), tali da non consentire di individuare l'efficacia drogante dell'oggetto della cessione;
per il capo 15), l'inadeguatezza dell' operazione logica operata, estendendo a tutti gli episodi considerati per la giornata del 20 giugno 2017, considerati da quella specifica imputazione, emergenze in fatto riguardanti la sola cessione operata in favore dell'assuntore Araldo, seguita dal sequestro della sostanza;
la discussa efficacia drogante della sostanza coltivata e la titolarità del luogo di coltivazione, per il capo 8).
3.2.3. Criticità, queste, che, avuto riguardo ai fatti compresi nei capi 14) e 15), la Corte del merito ha disatteso integralmente senza incorrere in vizi utilmente prospettabili in questa sede. E così, con riguardo alle condotte considerate dal capo 14), riferite alla giornata del 19 giugno 2017 e qualificate ai sensi del comma 4 dell'art 73 citato (perché in quella specifica quotidianità non venne effettuato alcun sequestro), ribadendo la continuativa sistematicità degli agiti cristallizzati dalle videoriprese, in tutto coerenti ai moduli comportamentali riscontrati il 22 giugno 2017, in quest'ultima occasione materialmente confortati dagli esiti della disposta perquisizione, destinati a dare contenuti ancora più definiti alle emergenze tratte dalle immagini (si veda il richiamo all'argomentare speso in generale sui capi 6 e 7, reso alla pagina 102); e, in relazione al capo 15), estendendo l'immediatezza probatoria offerta dal sequestro della sostanza, del tipo cocaina consegnata al cessionario Araldo, agli altri agiti, contigui a tale episodio, parimenti rassegnati dagli esiti delle riprese ma sprovvisti di tale supporto ulteriore, ancora una volta sul presupposto della sistematica e continuativa ripetitività delle condotte osservate, lette alla luce di un ragionamento induttivo che non merita critiche. Il tutto ulteriormente supportato attraverso una puntuale disamina del dato offerto dalle video riprese per le giornate considerate dai due capi di imputazione in questione, messo in evidenza nel ricostruire le rispettive vicende fattuali con argomentare integralmente rimasto estraneo a rilievi prospettati dai due ricorsi.
3.2.4. Quanto, poi, al capo 8), la Corte ha puntualmente vagliato e superato le censure ora ribadite con i due ricorsi: si vedano, in particolare, le considerazioni rese alla pagina 120 in ordine alla presenza delle piante di cannabis e alla disponibilità del luogo di collocazione delle stesse, tutte da leggere alla luce delle valutazioni operate in tema di offensività del condotta (riportate al primo capoverso di pag. 123), con motivazione che non merita censure sul piano dei principi applicati e della linearità del percorso tracciato.
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3.3. Per UC La GI, i singoli reati fine riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti allo stesso ascritti vengono in contestazione nel solo ricorso sottoscritto dall'avvocato Truncè e segnatamente con il motivo addotto per terzo. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. Non risulta che tra le censure prospettate con l'appello nell'interesse del detto imputato ve ne fosse anche una rivolta alla responsabilità per tali singole imputazioni. In ogni caso, la doglianza prospettata sembra pretendere una riqualificazione ai sensi del quarto comma dell'art 73 citato anche per tutte le ipotesi in contestazione, anche con riguardo a quelle riferite a giornate nelle quali è stato effettuato un singolo sequestro rispetto alla pluralità di cessioni riscontrate, attestante la commercializzazione di sostanza non compatibile con l'ipotesi normativa sollecitata;
ciò, tuttavia, senza dare concretezza al ragionamento logico sotteso alla censura, priva di un substrato argomentativo declinato in termini di immediata intellegibilità e senza mai mettere in crisi, in ogni caso, la valutazione resa dalla Corte del merito, affatto viziata da manifeste incoerenze.
3.4. Analoga sorte meritano le censure proposte nell'interesse di NT IZ, condannato per i capi da 12) a 15). Il ricorso oltre a denunziare, sempre genericamente, l'inadeguatezza delle acquisizioni quanto alla puntuale descrizione del contributo concorsuale garantito dal ricorrente rispetto ai diversi fatti di cessione, trascura integralmente di confrontarsi con l'argomentare della sentenza impugnata laddove non solo si mette in risalto l'indifferenza dei mancati sequestri per tutte le vicende considerate (attesa l'immediatezza offerta dal dato rassegnato dalle videoriprese visto nella complessiva connotazione riguardante l'attività resa) ma si puntualizza il pieno coinvolgimento del ricorrente, e con compiti diversi, rispetto alle situazioni rappresentate dai capi di imputazione in questione: quale soggetto che permetteva allo spacciatore al dettaglio il puntuale rifornimento della merce da consegnare ai cessionari (capo 12); e quale componente addetto con sistematicità al ruolo di vedetta (capi 13, 14, e 15).
3.5. Sono inammissibili anche le doglianze proposte nell'interesse di NA IC, coinvolto nei capi 11), 13) e 14). Per il capo 11), il ricorso nulla deduce rispetto all'attività di vedetta resa dal ricorrente all'atto dell'occultamento della sostanza messa in atto da ON subito dopo il controllo operato dalla polizia nella giornata del 16 giugno 2017. Quanto alla cessione che si stava realizzando nel frangente del detto controllo e alla reazione tenuta dal ricorrente nel momento dell'allarme notificato da GL, il ricorso, senza confrontarsi con le valutazioni rese dei giudici del merito sul punto,
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
mette inammissibilmente in gioco valutazioni in fatto legate alla visione dei fotogrammi all'evidenza estranee alle censure prospettabili in questa sede. Sul capo 13), il ricorso è aspecifico: replica la censura svolta in appello senza tenere conto della risposta offerta dalla Corte del merito che, per quanto sintetica, rimarca con adeguatezza il ruolo di vedetta rivestito nell'occasione dall'imputato (si veda pagina 99). Lo stesso è a dirsi, infine, per il capo 14), atteso che sul punto la Corte del merito puntualizza l'attività di vedetta svolta dal NA, anche nel caso con argomentare rimasto immune a critiche specifiche (si veda pagina 105, dal secondo capoverso).
3.6. Sono inammissibili le censure prospettate dai diversi ricorrenti dirette a rivendicare la qualificazione dei fatti in questione in termini coerenti al comma 5 dell'art 73 citato.
3.6.1 I rilievi proposti dai ricorsi hanno contenuti sovrapponibili che è possibile sunteggiare secondo le seguenti coordinate: molte delle condotte apprezzate sono state valutate senza avere contezza della quantità e della qualità della sostanza ceduta;
- là dove si è avuto il riscontro offerto dai sequestri operati in capo ai cessionari, è comunque emersa la quantità minimale della sostanza oggetto delle rispettive transazioni illecite;
- si è ribadita la piena compatibilità dello spaccio organizzato, pure in forma associativa, con il fatto di lieve entità previsto dalla fattispecie rivendicata dalle difese.
3.6.2. Si tratta di criticità che non scalfiscono l'argomentare svolto in sentenza (dalla pagina 125) nel disattenderne il portato. La Corte del merito non ha mancato di evidenziare che le giornate di spaccio monitorate sono state in tutto tredici e che solo in cinque occasioni, in giorni diversi, si è proceduto al sequestro di quanto ceduto in una delle diverse occasioni osservate in quelle stesse giornate;
né ha omesso di dare conto dei modesti quantitativi di sostanza commercializzata nelle singole transazioni illecite supportate dal sequestro.
Ciò malgrado, ha tuttavia sottolineato:
- che lungo le giornate monitorate sono state effettuate "centinaia di cessioni ad altrettanti assuntori che si sono recati nel quartiere "Fondo Gesù" per acquistare la droga"; - che il dato ponderale ricavato dai cinque sequestri di sostanza stupefacente operati presso gli assuntori non poteva essere apprezzato, secondo canoni di coerenza logico giuridica, guardando solo alla frazionata autonomia delle singole cessioni, perché, ragionando in tal modo, si sarebbe rappresentata "una
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
percentuale minima e del tutto marginale rispetto ai quantitativi di droga smerciati nell'arco di ciascuna giornata (che mediamente aveva inizio verso le ore 7:00 del mattino e terminava la sera intorno alle ore 20,00, con un'affluenza pressoché costante degli assuntori nella piazza di spaccio, tanto che gli imputati avevano la necessità di alternarsi dandosi il cambio nelle attività di cessione e di sorveglianza della zona)" e, in coerenza, nell'intero periodo monitorato dalle indagini;
-che, come già rassegnato, dall'attività osservata è emersa una modalità "di svolgimento delle attività illecite costante e ripetuta per ogni singola giornata di spaccio", indicativa di una rudimentale ma efficace e unitaria struttura organizzativa che godeva di costanti rifornimenti, garantiti via via che le cessioni venivano eseguite, dando continuità alle scorte funzionali all'incessante commercio messo in atto nella piazza di riferimento, il che dava necessariamente conto, a monte, delle rilevanti capacità di approvvigionamento che ne sostenevano l'azione criminale, così tanto strutturata da mostrarsi resiliente anche all'attività di controllo e agli interventi in prevenzione messi in atto dalle forze dell'ordine; che le modalità rassegnate sono risultate le stesse adoperate da GL TO e La GI NA la mattina del 22.06.2017 (fatti descritti al capo 5) in occasione della quale, all'esito del controllo operato dai carabinieri dopo la pregressa attività di osservazione, sono stati rinvenuti complessivi gr. 665 di marijuana e complessivi gr. 121 di eroina, oltre alle 6 piantine di marijuana trovate sul tetto del magazzino in uso a ON Umberto, il che ha consentito, senza incertezze, di fotografare una situazione complessiva destinata a dare conferma del fatto "che le quantità di droga che circolavano nella piazza di spaccio non erano certamente minime".
3.6.3. Da qui l'esclusione dell'ipotizzata e unitaria qualificazione dei fatti in contestazione in termini coerenti al comma 5 dell'art. 73 citato, secondo canoni logici e considerazioni in diritto che, guardando ai fatti a giudizio, non considerati nella loro singola e frazionata autonomia ma visti nel più ampio contesto illecito fotografato dalle emergenze di indagine, rendono intangibile la conclusione spesa sul punto dai giudici del merito, considerata la quantità della sostanza immessa sul mercato dagli imputati ma anche apprezzando le modalità dell'azione e i mezzi impiegati a sostegno di ciascuna transazione illecita, valutati nella loro complessiva incidenza sul mercato di riferimento.
4. Possono ora essere scrutinate le tematiche riguardanti la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti descritta al capo 1), la cui configurabilità è contestata da diversi ricorrenti, anche sul versante della possibile qualificazione del consorzio criminale in questione ai sensi del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
Le censure proposte dai ricorsi depositati nell'interesse di La GI NA e GL, La GI UC, La GI ND, NT e CC sono tutte manifestamente infondate.
4.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, vada individuato non solo e tanto nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma soprattutto nell'esistenza di una organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275550). È, dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni più precettive, chiarendo, in particolare, che la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che deve sostanziarsi nella verificata presenza di una struttura organizzata connotata da stabilità che funga da supporto essenziale per la pratica esecuzione delle condotte destinate ad innestarsi nell'oggetto sociale concordato e programmato dai singoli sodali (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, [...], Rv. 270396). Nel caso, la Corte di appello di Catanzaro ha mostrato di fare buon governo di tali indicazioni di principio.
4.2. La lettura delle due decisioni di merito consente di evidenziare che le attività di indagine hanno avuto inizio nel dicembre 2006 dopo l'arresto di ND La GI;
e si sono sostanziate in intercettazioni ambientali svolte in carcere (captando colloqui del citato ND, del fratello AN, ma anche del detenuto MA CI), poi estese presso l'auto di UC La GI (sino a quando questi non si è accorto della microspia, bonificando l'auto), oltre che nelle successive videoriprese cui si è già fatto cenno. Il dato acquisito, essenzialmente già valorizzato affrontando le singole contestazioni mosse con riguardo ai diversi reati fine inerenti l'attività di spaccio, è stato ulteriormente corroborato dal riferimento operato alle propalazioni del collaborante IO;
ed ha consentito alla Corte di appello, in linea con quanto già messo in luce nella sentenza appellata, di ritenere accertata la presenza di un
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO
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gruppo associativo unitario, titolare della piazza di spaccio operativa nel quartiere "Fondo Gesù", pronto allo smercio di tipologie diverse di sostanze stupefacenti. Gruppo al cui apice si sarebbe posto ND La GI, arrestato, per l'appunto, nel 2016 e ciò malgrado, intento a dirigere e sovraintendere l'attività comune anche dal carcere.
4.2.1. Secondo quanto messo in evidenza nella sentenza gravata da ricorso, l'attività di spaccio materialmente riscontrata dalle indagini, avuto riguardo al circoscritto periodo oggetto del monitoraggio garantito dalle videoriprese, sarebbe stata materialmente realizzata dal fratello UC, dal cugino NA, nonché, per quel che qui interessa da GL, CC e NT (oltre a ON Umberto, non ricorrente). Soggetti tutti residenti (salvo NT) nel quartiere "Fondo Gesù", che avrebbero assunto, a seconda delle singole situazioni, ruoli predefiniti e al contempo interscambiabili. Le emergenze avrebbero dato conto, inoltre, dell'esistenza di specifici luoghi deputati all'occultamento della droga ed allo smercio;
nonché di uno strutturato e collaudato metodo organizzativo, la cui riuscita dipendeva anche dalla capacità dei sodali di garantire il pieno controllo della zona. Da qui la riscontrata sussistenza di una struttura organizzativa, per mezzi e risorse umane, stabile - perché in grado di mostrarsi resiliente rispetto ai possibili momenti di fibrillazione frutto dell'attività di controllo messa in atto dalle forze dell'ordine- e finanziariamente coordinata, attesa la ritenuta sussistenza di una cassa comune avuto riguardo alla gestione dei proventi dell'attività di smercio dello stupefacente.
4.2.2. A supporto di tali conclusioni sono state emarginati, in primo luogo, gli esiti delle videoriprese effettuate attraverso le telecamere collocate nel quartiere "Fondo Gesù" nell'arco di tredici giornate di spaccio che hanno dato conto, come già rimarcato, dell'accertata realizzazione di numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, esaminati nella trattazione delle fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. In particolare si è precisato che lo smercio di droga fotografato dalle emergenze di indagine, "seppur ripreso dalle telecamere nel corso di sole tredici giornate, è stato continuo ed incessante in quanto aveva inizio ogni mattina con l'apertura della piazza di spaccio intorno alle ore 7:00 e terminava la sera verso le ore 20:00", risultando connotato "da un afflusso costante di assuntori (nel corso di una giornata si è peraltro verificato un incolonnamento di veicoli giunti contemporaneamente sul posto), tanto che gli imputati dovevano alternarsi nello svolgimento delle attività illecite effettuando a turno le cessioni di droga e la vigilanza come 'vedette" per monitorare la strada e proseguire indisturbati (circostanza che non emerge solo dalle videoregistrazioni in quanto è stata
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menzionata anche durante la conversazione in carcere del 19 luglio 2017. allorché OM ER ha riferito al marito La GI AN che durante l'attività di spaccio il figlio minorenne La GI ND ED e La GI UC dovevano darsi il cambio)". Si è poi messo in evidenza il modulo organizzativo di svolgimento dell'azione illecita involgente della piazza di spaccio, replicato in modo costante e altrettanto collaudato: ogni mattina, nei giorni monitorati, veniva prelevata la droga dal magazzino sotto-balcone nel quale era occultata, per poi riporla nel banco-vendita (l'incavo del muro), rifornito più volte nel corso della giornata man mano che lo stupefacente veniva venduto, anche con ingressi esterni dall'area di spaccio.
4.2.3. Da qui la rilevata presenza di una, seppur rudimentale, ma collaudata, organizzazione strutturale, per risorse umane, metodo di azione e momenti logistici di puntuale sviluppo dell'iniziativa criminale comune, destinata a dare corpo programmatico all'attività di spaccio, garantita dalla intercambiabilità sinergica dei ruoli assunti dai sodali (dalla mera attività di cessione ai compiti di controllo dell'area sino a quelli di spostamento e occultamento delle sostanze); attività realizzata "senza interruzioni ogni giorno", in termini tali da risultare ben poco compatibile con l'idea, sollecitata dalle difese, di "occasionali ed estemporanee attività di smercio realizzate ogni volta in concorso tra alcuni imputati in maniera avulsa dal contesto".
4.2.4. L'egida unitaria e strutturata cui ricondurre le singole iniziative di spaccio ha poi trovato conferma nella condivisione dei proventi: si è in particolare rimarcato che le videoriprese avrebbero messo in evidenza circostanze in cui, ricevuto l'incasso dalla cessione, l'addetto alla vendita consegnava poi il denaro ad altro sodale (segnatamente a CC IA, a La GI UC e a La GI NA). Che, poi, vi fosse una matrice unitaria della gestione delle risorse è dato che, per quanto si dirà considerando la posizione di ND La GI, avrebbe trovato riscontro nelle pretese di rendicontazione di quest'ultimo, prospettate anche dal
carcere.
4.2.5. La Corte del merito, ancora, non ha mancato di sottolineare la riscontrata capacità del sodalizio di riorganizzarsi dopo i controlli effettuati dalle forze dell'ordine, come è avvenuto dopo l'arresto di La GI ND (il 2.12.2016) e dopo l'arresto di La GI NA e GL TO (il 22.06 2017): segno, come detto, di una struttura stabile, destinata ad esondare l'ambito delle singole condotte illecite realizzate in concorso tra i sodali e sanzionate ai sensi dell'art. 73 citato.
4.2.6. L'esistenza del sodalizio e l'unitarietà della relativa azione criminale, ad avviso dei giudici del merito, sarebbe stata vieppiù corroborata dalle dichiarazioni
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del collaboratore IO e dal contenuto dei colloqui occorsi in carcere tra CI MA e IA.
4.3. Tali ultimi riferimenti argomentativi, forniscono l'abbrivio per lo scrutinio delle censure difensive, che non sono tali da mettere in crisi la puntualità e la lineare logicità delle superiori considerazioni evocate a sostegno della riscontrata ipotesi associativa.
4.3.1. Va in particolare rimarcato che la difesa di NT ha messo in dubbio l'attendibilità del collaborante IO sul presupposto della sua non conoscenza diretta dei fatti riguardanti l'attività di spaccio svolta presso il quartiere Fondo di Gesù. Vi è, tuttavia, che il dichiarante, nel caso è de relato, per aver riferito circostanze apprese da CI lungo il periodo di comune detenzione, il che rende inconferente la contestazione mossa;
e che, nella sostanza, le sue dichiarazioni assumono una evidente marginalità, perché si innestano comunque all'interno di un contesto probatorio già adeguatamente consolidato nell'ottica della prospettiva accusatoria, finendo per dare conferma all'attività di spaccio resa sulla piazza in questione svolta dai La GI di concerto con NT e CC, circostanza di per sé stessa incontroversa. Piuttosto, a differenza di quanto ritenuto dalle difese, le propalazioni del collaborante non consentono di ritenere la presenza di due gruppi separati (i fratelli la GI da un lato e CC e LE dall'altro in uno a NA la GI), distinti in ragione della sostanza messa sul mercato: descrivono, piuttosto, un'azione unitaria, avvinta dalle medesime logiche criminali (la possibilità di implementare i guadagni agendo insieme), il tutto in termini di piena compatibilità con l'inequivocabile contesto offerto delle altre emergenze probatorie acquisite, destinate a dare conto, senza incertezze, della sinergica attività resa da tutti i soggetti coinvolti nella detta attività di narcotraffico. Del resto, proprio la forza del dato offerto dalle immagini, nel suo portato oggettivo, ha parimenti consentito alla Corte del merito, senza incorrere in alcuna incongruenza logica (si veda l'argomentare speso alla pagina 158), di ovviare anche alle apparenti distonie, sul tema della unitaria composizione del gruppo, offerte dalle intercettazioni riguardanti i colloqui occorsi tra CI e IA (del 23 marzo 2017 e del 10 aprile successivo): il tutto facendo leva sulla non puntualità delle affermazioni riferite da IA nella seconda occasione (perché evidentemente non immediatamente coinvolto nei fatti), all'evidenza smentite dalle emergenze complessivamente acquisite.
4.3.2. Né, ancora, rileva l'aspetto del mancato disvelamento delle comuni fonti di approvvigionamento del gruppo in questione, rimarcato da parte di diversi ricorrenti.
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Firmato Da: BENEDETTO
PATERNO
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La circostanza, se comprovata, avrebbe infatti dato conto di un ulteriore momento di quadratura probatoria dell'assunto accusatorio, la cui mancata acquisizione, tuttavia, non vale ad invalidare la logicità di quelli, già adeguati, puntualmente rimarcati a sostegno dell'ipotesi associativa. Del resto, come coerentemente evidenziato dalla Corte del merito (pag. 156), nell'ottica che interessa vale, piuttosto, rimarcare la continuità dei flussi di fornitura, che consentiva ai sodali di mantenere la piazza sistematicamente pronta a soddisfare le incessanti richieste di fornitura dei diversi assuntori, aspetto comprovante una capacità di approvvigionamento che è logicamente propria, in genere, dell'agire criminale consorziato.
4.3.3. Giova poi precisare che se è vero che i singoli reati fine legati al narcotraffico sono tutti concentrati nel mese di giugno del 2017 (come rassegnati dalle immagini delle videoriprese), l'imputazione copre tuttavia un arco temporale più ampio (dal 2016, esteso in permanenza), in linea con diversi momenti fattuali e logici, messi in luce dalla sentenza impugnata, destinati a dare concretezza alla contestazione. Sotto questo versante, vale in primo luogo rimarcare l'arresto di ND La GI, intervenuto nel dicembre del 2016, in occasione del quale si rinvenne, presso gli immobili ritenuti nella sua disponibilità, sostanze stupefacenti di diverso tipo (cocaina, nonché anfetamina e hashish): circostanza, questa, che, correttamente, la Corte del merito non ha valutato disgiungendone la portata probatoria dalle altre successive emergenze, ma provvedendo, piuttosto, ad apprezzarne il rilievo alla luce delle intercettazioni relative ai colloqui del citato imputato nel corso della sua detenzione, destinati a disvelarne non solo l'immediato coinvolgimento nel settore criminale inerente al narcotraffico (testimoniato anche dall'esito delle citate perquisizioni) ma anche i compiti di direzione e coordinamento che il suddetto ha continuato a svolgere dal carcere quanto all'attività del gruppo operativo sulla citata piazza di spaccio, per forza di cose pregressa rispetto al suo arresto. Ancora, assumono rilievo le condotte verificatesi il giorno dopo l'arresto del La GI (si veda pag. 143) in occasione di un controllo che la polizia intendeva effettuare presso la piazza di spaccio, in particolate mirando a perquisire l'auto sulla quale transitava IZ NT: il sinergico operare di più sodali (per quel che qui interessa, NA e UC la GI, in uno a CC e ON) finalizzato a neutralizzare il controllo, infatti, costituisce ulteriore conferma dell'unitario interesse che legava, sin da allora, i diversi soggetti coinvolti secondo parametri certamente esorbitanti la mera occasionalità dell'evenienza in fatto. Unitario interesse, dunque, già presente all'epoca delle dette condotte.
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Del resto, di un agire unitario e comune riguardante l'attività di spaccio resa presso la citata piazza da conto lo stesso UC la GI, che intercettato nell'aprile 2017, ebbe a riferirsi ad un assuntore rimarcando l'unitarietà dell'azione del gruppo (pag. 158). Infine, assumono rilievo a tal fine anche le operazioni di bonifica della microspia posta sull'auto di UC La GI, la cui presenza venne portata a conoscenza, nel maggio del 2017, di CC e del cugino NA (pagina 151), anche questo dato che vale a conferma di una condivisione unitaria dei temi potenzialmente riguardanti l'incedere della comune attività criminale Da qui la rilevata inconsistenza delle censure proposte dai diversi ricorsi avuto riguardo al tema della verificata sussistenza del consorzio criminale di cui al capo 1) della rubrica.
5. Sono inammissibili le doglianze proposte dai singoli ricorrenti dirette a contestare la rispettiva intraneità all'associazione di cui al capo 1).
5.1. Tanto è a dirsi, in primo luogo, avuto riguardo alle censure proposte nell'interesse di La GI ND. A sostegno della relativa partecipazione, sono state coerentemente valorizzate, per quanto già evidenziato, le emergenze acquisite in occasione del suo arresto che, nella prospettazione accusatoria validata con doppia valutazione conforme, si lega a doppio filo all'imputazione associativa: la quantità di droga rinvenuta nella sua disponibilità, anche per la differente tipologia, è stata apprezzata per ritenere il ricorrente certamente intraneo al narcotraffico in un contesto nel quale l'azione del gruppo associativo in contestazione era già attuale per più circostanze fattuali tutte coerentemente valorizzate dalla sentenza impugnata. Al contempo, i colloqui tenuti in carcere, soprattutto con la cognata, il fratello UC e la compagna IN, ne rassegnano non solo il collegamento con l'azione del gruppo anche nel corso della sua detenzione, ma soprattutto l'assorbente potere direttivo e di coordinamento rassegnato da tali emergenze di indagine. Spiccano in tal senso la circostanza relativa al coinvolgimento del minore ND, figlio di AN, nell'attività di spaccio, aspetto che il ricorrente escluse di aver autorizzato, così confermando, implicitamente, un suo potere direttivo rispetto all'azione del gruppo;
ma anche la rendicontazione degli incassi esterni riferibili all'azione comune, dei quali l'imputato chiese conto alla compagna - intercettazione del 25/12/16- e sui quali si sofferma a parlare con NC La GI avuto riguardo ad importi che avrebbe dovuto riversargli il cugino NA: dato questo riportato dalla sentenza gravata (alla pagina 133) siccome ricavato da quella appellata (alla pagina 111), che la difesa del ricorrente
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contrasta inadeguatamente proponendone una lettura alternativa, non consentita in questa sede. Per il resto, avuto riguardo alle ulteriori censure difensive proposte con l'impugnazione, basta evidenziare: che non rileva la mancata partecipazione a specifici reati fine, di fatto impedita dalla reclusione e comunque assorbita dalle altre emergenze probatorie;
che le dichiarazioni di IO, nella marginalità già sottolineata, non fanno altro che ribadire elementi già acquisiti;
che devono ritenersi parimenti affatto decisivi, a fronte di un quadro probatorio già consolidato, i temi riguardanti i messaggi inviati tramite la compagna IN con il sistema della doppia busta e l'intervenuta assoluzione di quest'ultima dall' imputazione mossa alla stessa (ex artt. 110 cod. pen e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), motivata dal fatto che le ambasciate che la stessa portava riguardavano contesti estranei all'associazione in questione, essenzialmente riguardanti il sodalizio di tipo mafioso che in origine vedeva coinvolto anche ND.
5.2. Una sorte identica meritano le censure proposte nell'interesse di GL e La GI NA. I ricorsi, come detto sovrapponibili, propongono motivi inammissibili per genericità e aspecificità sul punto della rispettiva partecipazione, mancando ogni effettivo confronto critico con le puntuali e coerenti considerazioni spese dalla sentenza impugnata (pagine 163 e 164) e ancora prima da quella appellata (dalla pag. 116 per la GI e da pag. 121 per l'altro ricorrente) nel mettere in risalto il rispettivo, inequivoco, contributo associativo.
5.3. Rispetto a UC la GI, la lettura dei due ricorsi non fa emergere specifiche ragioni di critica dirette a contrastare il giudizio di intraneità riferito al detto imputato, anche nel caso comunque immune da vizi (si veda la pag. 162).
5.4. Sono inammissibili anche le censure proposte nell'interesse di CC IA. Le due decisioni di merito descrivono il ricorrente come soggetto contiguo ad ND La GI (si vedano, in particolare, le indicazioni rese alla pagina 124 della sentenza di primo grado) e ne evidenziano il particolare coinvolgimento nell'attività di spaccio, assumendo più ruoli, tutti intercambiabili (dalla cessione diretta alla sorveglianza, dall'introduzione della sostanza dall'esterno dell'area deputata allo spaccio al trasporto della stessa e alla successiva collocazione in uno dei luoghi di occultamento finzionali alla successiva cessione). Il che cristallizza senza incertezze, sotto ogni versante la relativa intraneità, considerata la complessa varietà dei contributi offerti. In aggiunta, viene anche sottolineato che CC si sarebbe reso anche disponibile a detenere l'incasso di vendite operate da altri (in particolare da ON), come emerso con riferimento al capo 12); aspetto evocato dalla Corte del merito
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
(si veda alla pagina 164), senza che la difesa abbia con la dovuta specificità negato la circostanza, confrontandosi con le emergenze fattuali messe in luce con riguardo alla relativa imputazione. Completano il quadro probatorio attestante l'intraneità associativa del ricorrente, il coinvolgimento dello stesso nella bonifica dell'auto di UC La GI, cui si è già fatto cenno;
e, ancor più decisamente, il suo protagonismo nelle vicende del 3 dicembre 2016, funzionali a neutralizzare il controllo che si stava operando su NT. Aspetti, questi, che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, rivendicandone in modo affatto argomentato e comunque inconferente l'indifferenza probatoria, a fronte di una complessiva forza logica del materiale acquisito a sostegno della ritenuta partecipazione associativa che non merita censure utilmente prospettabili in questa sede.
5.5. La sentenza impugnata non merita censure anche con riferimento alla ritenuta intraneità associativa ascritta a NT IZ. In disparte il rilievo da ascrivere alle dichiarazioni di IO e alle dichiarazioni di IA tratte dai colloqui captati dei quali lo stesso è stato protagonista, per la complessiva marginalità dei rispettivi momenti probatori, è piuttosto decisivo il riferimento reso dalla sentenza impugnata al ruolo- essenzialmente di sorveglianza- svolto dall'imputato con continuità involgente più momenti della comune iniziativa criminale, anche quelli inerenti ai momenti di occultamento della sostanza all'interno dell'area di spaccio, dato che ne disvela la intraneità in modo marcato anche sul versante soggettivo. Anche se in una sola occasione, il ricorrente ha contribuito (capo 12) ad introdurre dall'esterno la sostanza da spacciare, sovraintendendo l'attività materialmente resa da ON, che poi ebbe a collocarla nel "magazzino sotto- balcone". Segno, questo, di una completa partecipazione ai moduli di esercizio della comune attività criminale, del resto confermata dalle vicende del 3/12/16 (messe in evidenza dal primo giudice alla pagina 126): al fine, vale rimarcare che se il coinvolgimento di quasi tutti i sodali nell'evento in questione disvela, anche sul versante soggettivo, le connotazioni tipiche dell'affectio societatis, a maggior ragione esalta l'intraneità del ricorrente, a tutela del quale furono poste in essere le condotte oppositive messe in atto nell'occasione.
5.6. Rispetto alla corretta qualificazione dell'associazione in questione, infine, messa in discussione dai ricorrenti, basta ricordare che, secondo la costante indicazione interpretativa offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rivendicata dalle difese, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità,
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predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le tante, Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, [...]; Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, [...]). Il che, nel caso, è radicalmente escluso da quanto già messo in evidenza con riguardo ai singoli reati fine.
6. Nei ricorsi proposti nell'interesse di La GI NA, GL, La GI ND, La GI UC e CC si contesta la ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui al comma 1, n. 4, dell'art. 112 cod. pen., legata al coinvolgimento del minore ND La GI nella attività di spaccio riferibile al
gruppo.
6.1. Giova premettere che nel caso, l'aggravante in questione è riferita all'associazione, non ai singoli fatti di detenzione, rispetto ai quali opera la previsione speciale di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, alla quale, per mero errore materiale, nel quantificare la pena (non nel motivarne la sussistenza) ha fatto riferimento il primo giudice. Ciò premesso, vale anche evidenziare che la contestazione, tra i moduli considerati dalla disposizione in questione, valorizza quello riguardante l'avvalersi dell'operato del minore, pacificamente coinvolto nelle attività di spaccio, soprattutto con il ruolo di vedetta, come ricavato dalle diverse videoriprese che in più occasioni lo hanno immortalato intento nella relativa attività; coinvolgimento, questo, particolarmente intenso come emerso anche dalle intercettazioni (emblematica quella occorsa il 19 luglio 2017 nel corso della quale la madre da atto degli incessanti turni cui erano costretti il figlio e lo zio UC nel corso dell'attività di spaccio).
6.2. Le difese contestano l'incompatibilità ontologica dell'aggravante in questione rispetto ad un reato associativo, facendo leva, tuttavia, su alcuni arresti di questa stessa Corte che ne escludono l'applicabilità, con riguardo ai reati necessariamente plurisoggettivi, per la diversa ipotesi di cui al n. 1 del medesimo comma 1 dell'art. 112. Il che rende manifestamente inconferenti le indicazioni di principio tratte dai citati precedenti di legittimità che non si attagliano alla aggravante in
contestazione.
6.3. Si contesta, da parte di alcuni, il profilo soggettivo che deve sostenere l'estensione ai sodali dell'aggravante in questione. Ma anche queste censure non
colgono nel segno.
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In particolare, con riguardo ad ND la GI, la sentenza impugnata appare adeguatamente argomentata, facendo leva sul fatto che lo stesso, sin dal colloquio del 17 dicembre 2016, doveva ritenersi a conoscenza dell'utilizzo del nipote nell'attività di spaccio, avendola di fatto tollerata nel periodo successivo, omettendo di dare disposizioni diverse. E tanto, avuto riguardo alla posizione qualificata del ricorrente, legittima anche sul versante soggettivo l'aggravante in questione, in corretta applicazione dell'art 59 comma 2 cod. pen. Per gli altri ricorrenti che hanno posto il tema, considerata l'intensità del contributo offerto dal minore, non raramente coinvolto nel cedere la sostanza oltre che nel garantire la sorveglianza, la decisione assunta non può che ritenersi corretta, soprattutto alla luce della sistematica partecipazione di tutti all'azione condivisa con più mansioni e ruoli intercambiabili.
7. Nell'interesse di GL, La GI NA e UC La GI si critica il giudizio di responsabilità reso ai danni dei predetti per la ricettazione di cui al capo 23) della rubrica. Le censure proposte dai diversi ricorsi sono tutte manifestamente infondate.
7.1. Dalla lettura delle due decisioni di merito, conformi anche sul punto, emerge che i tre ricorrenti, insieme a ON, presero in carico uno scooter (il 21 giugno 2016) da un soggetto non identificato. In particolare, furono ripresi mentre armeggiavano sul motoveicolo dopo la consegna, per poi collocarlo altrove. Il 29 giugno successivo, UC La GI ebbe a contattare tale AR che poco dopo procedette al recupero del mezzo;
nella stessa giornata il proprietario, che già il 21 giugno ne aveva denunziato il furto, rientrò nel possesso del bene dichiarando che tutta la documentazione riguardante il mezzo era presente.
7.2. Questo il fatto, nei suoi estremi essenziali, vale evidenziare che le difese dei tre ricorrenti replicano censure tutte disattese dalla Corte del merito, con argomentare corretto in diritto ed estraneo a vizi della motivazione utilmente prospettabili in sede di legittimità.
7.2.1. Incontroversa la sussistenza del reato presupposto, emerge, sul piano della condotta materiale, che le video riprese effettuate diedero conto del congiunto trafficare sul mezzo da parte di tutti gli imputati, cui dunque può ascriversi unitariamente la ricezione contestata. Il reato, inoltre, si è consumato all'atto della ricezione del mezzo, avvenuta il 21 giugno 2016, quando GL e NA La GI non erano stati ancora arrestati: sono manifestamente inconferenti, dunque, le censure proposte dai citati ricorrenti, dirette a valorizzare l'assenza di contributi prestati dai due dopo l'arresto (avvenuto il giorno successivo).
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7.2.2. Sul versante soggettivo, la consapevolezza della provenienza furtiva del bene in capo ai ricorrenti viene argomentata con lineare coerenza dal complessivo contesto fotografato dalla vicenda: le modalità della ricezione del bene, i contegni tenuti nell'immediatezza e il successivo ricovero del mezzo in altro luogo, diverso da quello della ricezione, sostengono adeguatamente l'ipotesi del dolo eventuale, compatibile con il reato in contestazione (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, [...], rv 246323) perché sufficientemente indicativi della piena rappresentazione, in capo ai concorrenti, della possibile provenienza delittuosa del bene, non essendo invece necessario che vi fosse una consapevolezza diretta del tenore oggettivo del reato presupposto. Del resto, gli stessi imputati non hanno mai chiarito in termini diversi le ragioni per le quali accettarono la consegna del mezzo con le modalità descritte.
7.2.3. Infine, la circostanza che il mezzo venne restituito senza alterazioni di sorta come anche la causale del contatto tra UC La GI e AR, prodromico al ritiro del mezzo, devono ritenersi in fatto aspetti indifferenti rispetto alla fattispecie contestata, già pienamente consumata, non essendo state del resto contestate agli imputati ipotesi di reato diverse dalla ricettazione (in particolare, il riciclaggio rispetto al primo dato e una eventuale estorsione per il secondo aspetto).
8. Con l'ultimo motivo proposto dal ricorso sottoscritto dall'avvocato Truncè nell'interesse di UC La GI si adduce il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle generiche. Il motivo è inammissibile perché il relativo tema di giudizio non era stato devoluto alla Corte del merito con il gravame. In coerenza, nessun vizio di motivazione può ritenersi riscontrato sul punto.
9. Vanno, da ultimo, esaminate le censure proposte nell'interesse di AN La GI, relative alla sua ritenuta intraneità all'associazione di cui al capo 2) della rubrica. Si tratta di censure quantomeno infondate.
9.1. L'imputato, secondo l'impostazione accusatoria validata dai giudici del merito, sarebbe intraneo alla cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura-Megna. In ragione di tanto, avrebbe ricevuto, con rituale presieduto da AL AR, nel corso della comune detenzione presso il carcere di Crotone, una dote di 'ndrangheta destinata a conferirgli un rango più elevato rispetto a quello posseduto sino a quel momento. Il tutto a fronte di una partecipazione che prima di tale ulteriore investitura trovava conforto nell'ausilio prestato ad altro ndraghetista, anche egli detenuto nel medesimo carcere (MA CI)
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sostanziatasi nel tentativo di veicolare all'esterno una sua missiva (poi intercettata dalla polizia penitenziaria) contenente disposizioni rivolte a terzi per fatti sempre inerenti ad interessi del gruppo di riferimento;
ma anche nel contegno tenuto dal ricorrente allorquando ebbe a manifestare la caratura criminale acquisita intervenendo in un dissidio che coinvolgeva altro sodale detenuto (LD ST), vicino al CI, tanto da determinare la reazione di quest'ultimo, trasferito in altro carcere, volta a sollecitarne un atteggiamento più cauto.
9.2. La decisione gravata regge l'urto delle diverse censure difensive proposte nell'interesse del ricorrente.
9.2.1. In primo luogo, si mette in evidenza l'intervenuta assoluzione di UC e ND La GI dalla medesima imputazione, il che, ad avviso della difesa, farebbe venire meno la soglia partecipativa minima del reato in contestazione dal punto di vista nominale. È tuttavia agevole evidenziare che l'intraneità si riferiva ad un consorzio criminale già consolidato, certamente esondante la sola partecipazione dei due fratelli dell'imputato. Da qui la manifesta infondatezza della censura.
9.2.2. Si prospetta, ancora, l'incertezza riguardante il ruolo di 'ndranghetisti riferibile a AR e CI, quantomeno in termini di attualità rispetto alla situazione in fatto rappresentata dall'imputazione. Sul punto è facile replicare, in primo luogo, che tale obiezione, comunque involgente una verifica in fatto, non risulta tra quelle devolute alla Corte di appello con il gravame e non può in coerenza essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso, la lettura delle due decisioni di merito consente di evidenziare che i predetti risultano condannati con sentenze passate in giudicato che ne attestano l'intraneità sino ad epoca contigua ai fatti in disamina, il AR, peraltro, rivestendo un ruolo di assoluto rilievo. In fatto, poi, i contegni loro ascritti, così come rassegnati dai giudici del merito, ne tradiscono, senza incertezze di sorta, un ruolo di peso e ancora attuale nel relativo contesto criminale.
9.2.3. Si rimarca, ancora, l'affermata incertezza riguardante l'identificazione, nel AR, del soggetto che ebbe a guidare il rituale riguardante il conferimento della dote attribuita all'imputato nel corso della sua detenzione presso il carcere di Crotone. Censura, questa, che tuttavia replica integralmente il portato della doglianza prospettata con l'appello, puntualmente disattesa, in tutti i suoi sviluppi critici, dalla Corte del merito con argomentare estraneo a manifeste incongruenze logiche e a contraddittorietà di sorta (si veda, in particolare, quanto rassegnato alla pagina 185, ultimo capoverso).
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
9.2.4. Si sostiene, inoltre, l'inverosimiglianza dell'episodio riguardante l'ausilio prestato dal ricorrente al CI, considerando sia l'ostilità mostrata da quest'ultimo nei confronti del fratello del ricorrente, ND, dopo l'arresto di quest'ultimo (per la "copiata" rinvenuta nella sua abitazione), tanto che si sarebbe rifiutato di cresimare il ricorrente;
sia la conflittualità tra CI e AR, rimarcata dalla stessa Corte territoriale, destinata a rendere inverosimile proprio l'investitura dell'imputato da parte di quest'ultimo. Anche questa contestazione non coglie nel segno. È a dirsi, infatti, che l'ausilio prestato al CI emerge dalle stesse dichiarazioni intercettate dell'imputato, confortate, in termini di oggettività, dal rinvenimento della relativa lettera da parte della polizia penitenziaria (si veda il riferimento ai colloqui captati dell'11 gennaio 2017, riportate dalla pagina 170 nonché le argomentazioni a corredo ivi spese) Che, poi, l'investitura resa in carcere sia effettivamente avvenuta è circostanza che discende dalla dettagliata puntualità del racconto operato dallo stesso ricorrente;
e che AR abbia deciso di procedere in tal senso trova anche conferma nella scelta del La GI di avvicinarsi al suddetto riferendogli dei pregressi rapporti con CI senza nascondergli nulla, così da recuperare stima e di crescente fiducia da parte del sodale (si veda il colloquio del 15 marzo 2017, riportato alla pagina 180).
9.2.5. Si rimarca, infine, l'assenza di altri asseriti momenti sintomatici di una concreta disponibilità mostrata nei confronti del consorzio criminale di riferimento, non bastando al fine la mera investitura formale a dare conferma della contestata intraneità. In realtà, anche sul punto è agevole evidenziare che le emergenze apprezzate in sentenza danno conto di una partecipazione associativa già in atto, tanto che l'investitura conferita ebbe pacificamente a riguardare una carica più elevata rispetto a quella in precedenza rivestita. Il che, a monte, lascia pensare logicamente ad una intraneità preesistente e già consolidata, tale da rendere evanescente la censura difensiva. Del resto, che la detta investitura si fosse innestata su una intraneità già radicata è aspetto logico confermato da altre emergenze in fatto e in particolare, dal già citato ausilio prestato al CI prima del detto conferimento, ma anche da quanto riferito dall'imputato alla moglie ER riguardo al mandato che AR gli avrebbe rivolto di aggredire altro detenuto per suo conto-, incarico non portato ad esecuzione perché l'ordine non gli era mai stato recapitato. All'evidenza, si tratta di circostanze che disvelano una intraneità già acquisita, perché danno conto di una fiducia difficilmente riposta su un soggetto che risulti estraneo al circuito criminale di riferimento, difficilmente destinatario di un ordine
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
di scuderia, quale quello che AR intendeva rivolgergli;
sia perché danno conto, al contempo, della disponibilità mostrata dall'imputato rispetto alla consorteria di riferimento. Da qui l'infondatezza dei motivi di ricorso.
10. Alla reiezione del ricorso di AN La GI segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
alla inammissibilità degli altri ricorsi, le ulteriori pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di La GI AN e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/02/2026
Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa
Il Presidente GI Di AN
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09