Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell'art.675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l'avvenuto accertamento della falsità. (Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all'assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 13/03/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.1829
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.35898/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EN LU n. il 13.09.1947
2) MINISTERO DELLE FINANZE NEL PROC. C/
avverso ordinanza del 15.06.1999 TRIBUNALE di CREMA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso Fatto e diritto
Con sentenza del 26 maggio 1993 il Tribunale di Crema applicava, a richiesta delle parti, nei confronti di GE UI la pena di un anno, sei mesi di reclusione in relazione, tra l'altro, al reato di falsità materiale in atti pubblici.
Lo stesso Tribunale, con ordinanza del 16 giugno 1999, rigettava l'istanza del Ministero delle Finanze volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale della anzidetta sentenza, costituito dalla omessa dichiarazione della falsità di alcuni fogli del registro protocollo dell'Ufficio distrettuale II. DD. di Crema. Rilevava il Collegio che:
la sentenza di applicazione di pena concordata non conteneva alcun accertamento della falsità di documenti;
la pronuncia non aveva efficacia nei giudizi civili o amministrativi;
la parte interessata avrebbe dovuto proporre, comunque, istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.675 c.p.p. e non ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale. Ricorre per cassazione il Ministero, denunciando inosservanza di norme processuali, in quanto:
è meramente formalistica la distinzione tra incidente di esecuzione ex art.675 c.p.p. e procedura di cui all'art.130 c.p.p.;
la sentenza di applicazione della pena a richiesta è per diversi effetti equiparata a quella di condanna ed è compatibile con la declaratoria di falsità di documenti, che può conseguire anche a sentenza di proscioglimento, a norma dell'art.537 co. 4 c.p.p.;
l'interesse a far dichiarare la falsità di documenti trascende l'accordo tra le parti e la relativa declaratoria non rientra tra gli elementi in relazione ai quali la sentenza di patteggiamento è inefficace nei giudizi civili o amministrativi.
Osserva la Corte che nella specie è stata impropriamente proposta istanza ai sensi dell'art.130 c.p.p.: l'applicabilità di questa procedura per la correzione di omissioni, infatti, trova un insuperabile limite negativo nell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere, nel senso che l'eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale dell'atto stesso, poiché deve essere mirata unicamente a sanare una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale, risolvendosi in una operazione materiale di aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere.
La irritualità del mezzo esperito, tuttavia, è processualmente irrilevante, essendo state adottate le forme e le garanzie del rito camerale ed essendo stato investito della trattazione l'organo per entrambe le procedure competente.
È evidente, però, che il procedimento di cui all'art.675 co. 1 c.p.p. non è surrogatorio o integrativo dell'accertamento che è
stato omesso nel giudizio di cognizione, poiché, al contrario, esso presuppone la mera verifica in sede esecutiva che la falsità documentale, pur essendo stata accertata a norma dell'art.537 c.p.p., non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza divenuta esecutiva.
Se, dunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 3-12-1999 n. 20 (Fraccari), il giudice che applica la pena a richiesta delle parti è tenuto a dichiarare con la sentenza l'accertata falsità di atti e documenti, tuttavia deve rilevarsi che, ove tale statuizione sia stata omessa, una volta formatosi il giudicato l'utile esperibilità dell'incidente di esecuzione ex art.675 c.p.p. postula l'avvenuto accertamento nel giudizio di cognizione della difformità dal vero dell'atto o del documento. Nel caso in esame, di un siffatto accertamento non vi è traccia nel testo della sentenza, che si limita ad un generico richiamo alla assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria e, non essendo stata la decisione impugnata (come espressamente previsto dall'art.537 terzo comma c.p.p. ), il giudicato che si è formato non è
superabile alla stregua degli elementi processuali dei quali dispone, per la propria valutazione, il giudice dell'esecuzione. Pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2000