Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 1829
CASS
Sentenza 13 marzo 2000

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Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell'art.675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l'avvenuto accertamento della falsità. (Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all'assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 1829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1829
    Data del deposito : 13 marzo 2000

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