Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
È configurabile il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all'estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscelazioni non rilevabili tramite le analisi ufficiali. (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2014, n. 52625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52625 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2318
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 26113/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RE nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena del 8/5/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. RIELLO Luigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Correra Carlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e dichiarando di rinunciare al terzo motivo proposto, in quanto il procedimento era stato poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto messo in data 3/4/2014 il P.M. presso il Tribunale di Siena emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di OL RE indagato dei reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 484, 648 bis, 515 e 516, decreto eseguito in data 9/4/2014 con il sequestro di documenti contabili, contratti e depositi concernenti olio vergine di oliva comunitario.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato eccependo l'incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria procedente, essendo competente la Procura presso il Tribunale di Latina nonché l'insussistenza delle ipotesi delittuose contestate.
1.2. Il Tribunale di Siena, sezione del riesame, con ordinanza del 8/5/2014, respingeva l'istanza proposta, confermando il decreto impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo dei suoi difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1.Inosservanza od erronea applicazione dell'art. 257 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione probatoria della documentazione prodotta dalla difesa dalla quale emergeva l'insussistenza dell'ipotesi accusatoria.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen., con riferimento al luogo del commesso reato localizzato nel territorio di Siena, pur essendosi i fatti svolti ad Aprilia. Eccepisce l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., essendosi trattato di olio extra vergine di oliva ordinato dal ricorrente al suo fornitore e pagato come tale.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 371 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 12 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio, trattandosi di reati commessi necessariamente in Aprilia e non potendo valere, ai fini della competenza per territorio, il meccanismo del collegamento probatorio tra il presente procedimento ed altro procedimento relativo a fatti anteriori riguardanti soggetti diversi dall'OL, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art 12 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati i motivi proposti. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in materia di sequestro probatorio. Come avviene per le misure cautelari personali e reali anche in tema di sequestro probatorio il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Anzi in questo caso il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni;
ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che giustificavano l'emissione del decreto di perquisizione e sequestro. Difatti deve, in primo luogo, rilevarsi che nel provvedimento impugnato viene resa esplicita la finalità probatoria posta a base del decreto, facendosi espresso riferimento: "alle specifiche necessità dell'apprensione e dell'acquisizione non solo del prodotto oleario, ma anche della documentazione amministrativa ed extracontabile, la cui acquisizione è volta ad accertare la reale destinazione del prodotto oleario e l'eventuale inquinamento di altre partite di olio d'oliva". Inoltre il Tribunale di Siena si è adeguatamente confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa, pervenendo, sulla base di valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, alla ragionevole conclusione della sussistenza del fumus dei reati contestati di frode nell'esercizio del commercio, riciclaggio merceologico, falsità in registri e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Specificamente si è potuto accertare che si trattava di olio lampante d'oliva di provenienza iberica non commestibile ne' utilizzabile per il consumo diretto, che era stato venduto come olio extravergine di oliva di origine comunitaria. Ciò era emerso sulla base della nota dell'ottobre 2013 dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché dal rapporto di prova n. 2013/1008
redatto dal laboratorio ICQRF di UG (Ispettorato centrale tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) sul campione prelevato in data 10/6/2013 presso il porto di Livorno e degli accertamenti compiuti dal Centro di ricerca per l'ovicultura di Città Castello.
Con particolare riferimento, poi, all'esito favorevole delle analisi di autocontrollo effettuate dal ricorrente il provvedimento impugnato ha dato atto, con considerazione in fatto non censurata in questa sede, che le analisi compiute per conto della difesa si riferivano a campioni prelevati da una bottiglia ottenuta dalla miscelazione di olii di diversa origine e qualità;
si era evidenziato, quindi, che le operazioni di miscelazione effettuate non facevano venire meno l'esito dell'accertamento effettuato circa l'origine della partita venduta come olio extra vergine, mentre in realtà essa nasceva da miscelazione con olio lampante non commestibile ne' utilizzabile per la costituzione di olii extra vergini o vergini di oliva. Difatti proprio attraverso quegli accertamenti si era potuto verificare che olii non commestibili illecitamente prodotti all'estero erano stati ricollocati sul mercato nazionale attraverso illecite miscelazioni che non risultavano rilevabili attraverso le analisi ufficiali, in ciò, dovendosi ravvisare, nei limiti sopra descritti, gli estremi del delitto di riciclaggio merceologico.
Quanto poi al profilo soggettivo circa la consapevolezza da parte del ricorrente circa la natura effettiva dell'olio acquistato, il Tribunale, prendendo in considerazione anche la documentazione di acquisto prodotta dalla difesa, ha ragionevolmente ravvisato, sempre nei limiti del fumus commissi delicti, l'elemento psicologico dei reati ipotizzati alla luce delle accertate operazioni di miscelazione dell'olio di provenienza iberica con altro di qualità superiore. Si è quindi, ragionevolmente, ritenuto configurabile il reato di riciclaggio merceologico, reato più grave in base al quale si era radicata la competenza del Tribunale di Siena in relazione al luogo ove era stato accertato e quindi della correlativa Procura della Repubblica, in forza della sostituzione o trasferimento di olio d'oliva deodorato proveniente da delitto commesso in Spagna attraverso operazioni di miscellazione e diluizione tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'olio stesso. Ed a tal proposito appare opportuno evidenziare, con particolare riferimento a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso che, sulla base di precedenti affermazioni di questa Corte condivise dal Collegio (sez. 3 n. 33298 del 20/5/2003, Rv. 226131;
sez. 3 n.- 35806 del 7/7/2010, Rv. 248364), la disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari disposte da giudice poi dichiaratosi incompetente non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014