Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
Il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2008, n. 27324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27324 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
24 27324 /08
839 Udienza pubblica Sent. N. R.G. n.
44241/06 del 20 maggio 2008
Ruolo d'udienza n.: 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
Consigliere dott. Antonio Agrò
dott. Francesco Serpico Consigliere
Consigliere dott. Giorgio Colla
Consigliere dott. Lina Matera
riuniti in camera di consiglio,
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI D'ES, AR LI e EN RR nei confronti della sentenza in data 25 ottobre 2005 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso di RR relativamente al reato di violazione di legge sulle armi perché estinto per prescrizione, e rigetto nel resto del ricorso del medesimo;
per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di D'ES e di LI;
udito il difensore di RR, avvocato Odoardo Vincentini.
FATTO E DIRITTO
1
Tribunale della città in data 13 dicembre 1994, appellata da ZI D'ES,
AR LI e EN RR, riduceva la pena inflitta ai medesimi in primo grado: 1) ad anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa relativamente al D'ES
per i reati di cui ai capi F e G (art. 73 d.p.r. n. 309/1990, commessi rispettivamente il 23 gennaio 1991 e il 1° gennaio 1991); 2) ad anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 nei riguardi del RR per i reati di cui ai capi H ed L (art. 73 d.p.r. cit. e artt. 10, 14 I. n.
497/1974, commessi entrambi il giorno 8 marzo 1991); 3) ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa relativamente al LI per il reato di cui al capo C (art. 73 d.p.r. cit., commesso il 21 gennaio 1991).
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, che deducono i seguenti motivi.
D'ES (ricorso personale)
Afferma che la Corte d'appello, relativamente al Capo F), si era limitata a confermare la sentenza di primo grado rifacendosi pedissequamente ad essa, senza una adeguata motivazione in ordine ai punti che le erano stati sottoposti, cioè: il notevole lasso di tempo e la distanza che intercorre dalla sua abitazione al luogo del fermo del UR
(cessionario della droga), rappresentavano elementi sufficienti a contrastare gli elementi di prova in relazione alla detenzione dell'hashish. Con riguardo al capo G), sostiene che la intercettazione telefonica da cui si era desunto il perfezionamento di una compravendita di droga in base al solo consenso scambiato con l'interlocutore, non poteva ritenersi prova sufficiente del raggiungimento dell'accordo con quest'ultimo.
RR (ricorso avv. P. Odoardo Vicentini)
Rileva il difensore, in ordine al capo L, che la condanna era sfornita di una adeguata motivazione anche dal punto di vista della logicità con riferimento al diniego di concessione della attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. cit. sulla semplice affermazione del possesso di una "discreta disponibilità di sostanza da taglio", senza tener conto delle modalità del fatto e del dato quantitativo (il reato era stato contestato per la detenzione di due o tre dosi di eroina e 31 di cocaina). Sotto tale profilo si sarebbe dovuto
2 anche tener conto dello stato di tossicodipendenza del D'ES, e si sarebbe dovuto valutare quanta parte di droga fosse detenuta per fini personali e quanta per fini di spaccio. Con riferimento al reato relativo all'arma, lo stesso doveva ritenersi estinto per prescrizione, cosi come era stato dichiarato estinto (peraltro con menzione nel solo dispositivo) l'analogo reato di cui al capo | riguardante la contestazione ex art. 23 I. n.
110/1975, trattandosi di fatto accertato il giorno 8 marzo 1991; in ogni caso si sarebbe potuta riconoscere l'attenuante della ipotesi lieve di cui all'art. 5 I. n. 497/1974.
LI (ricorso avv. G. Marcello Petrelli)
Osserva il difensore, con un primo motivo, che il reato di cui al capo C) doveva ritenersi estinto per prescrizione sin da prima della pronuncia della sentenza di appello, essendo stato commesso non oltre il 21 gennaio 1991 secondo lo stesso capo di imputazione, ed avendo errato la Corte nel ritenere che il decreto di citazione nel giudizio di appello potesse costituire atto interruttivo della prescrizione. Deduce, con altro mezzo, il vizio di motivazione per carenza e illogicità della stessa nella parte in cui si afferma la responsabilità dell'imputato, in quanto non poteva ritenersi raggiunta la prova della detenzione dello stupefacente sulla base della sola intercettazione captata tra lo stesso ricorrente e il D'ES, la quale poteva dar luogo a diverse interpretazioni, quali il
"desiderio di sfuggire alle richieste formulate da terzi", ovvero la "necessità di impietosire> l'interlocutore al fine di avere prestiti o favori”, ovvero lo scherzo o il desiderio di millantare il possesso immaginario di sostanza.
Il ricorso di D'ES è inammissibile. Esso si risolve in una richiesta al giudice di legittimità di una nuova valutazione delle prove di responsabilità rispetto a quella del giudice di merito, il cui apprezzamento è motivato congruamente e non si espone a censure di logicità e contraddittorietà.
E' inammissibile anche il ricorso del LI. Il primo motivo per manifesta infondatezza, in quanto esso si scontra frontalmente con una giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che ha sempre affermato che il decreto di citazione in appello interrompe il corso della prescrizione sia prima sia dopo il recente intervento delle Sezioni unite (sent.
n. 21833 dep. 2007, RV 236372) sulla non estensibilità in via interpretativa dei casi di interruzione della prescrizione (Sez. 5, sent. n. 3420, dep. 2008, RV. 238236; Sez. 6, sent. n. 11418, dep. 2003, RV. 224264; Sez. 6, sent. n. 1779, dep. nell'anno 1982, RV.
3 152391). Le contrarie deduzioni del ricorrente sono prive di fondamento perché: a) l'art. 157 c.p. fa generico riferimento al decreto di citazione a giudizio (e ritenere che riguardi anche lo stesso decreto in appello non significa interpretare estensivamente, e tanto meno analogicamente, la norma, proprio per la testualità del dato normativo); b) il fatto che l'art. 160 c.p. faccia riferimento ad atti del giudizio di primo grado non esclude l'affermazione precedente;
c) il fatto che per i riti speciali lo stesso articolo si riferisca agli atti propulsivi del giudizio di primo grado non esclude che anche per essi si svolga un giudizio di appello con relativo atto introduttivo.
Parzialmente fondato è il ricorso di RR. In effetti, il reato concernente le armi è estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione di quindici anni, essendo stato consumato il giorno 8 marzo 1991, ed essendo maturato il relativo temine in data 8 marzo
2006, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. La pena relativa va eliminata e quella per il residuo reato va rideterminata come appresso.
Nel resto il ricorso è infondato. La sentenza si riferisce, per negare l'attenuante di cui al
Ch comma 5, al consistente quantitativo della sostanza da taglio, ma ciò va messo in correlazione implicita ma evidente con il dato indicato immediatamente prima sul grado di purezza della cocaina detenuta, parte del 73 per cento e parte del 90 per cento, il che dà conto del quantitativo delle dosi ricavabili, che ben potrebbe superare, appunto con un taglio sapientemente adeguato, il numero delle dosi ricavabili ufficialmente individuate nel corso del giudizio. Comunque il diniego della attenuante è fondato non solo su tale elemento ma anche e soprattutto sulla diversità delle sostanze trovate in possesso dell'imputato certamente denotante “una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio", come del tutto logicamente e correttamente argomenta la Corte di merito. Il secondo motivo è inammissibile per sottoporre alla Corte di legittimità censure non consentite, riguardando diverse valutazioni delle intercettazioni telefoniche, alternative rispetto a quella data dal giudice di merito, a fronte di una valutazione del tutto immune da censure logiche offerta dal giudice di merito.
Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del
RR limitatamente al reato relativo alla violazione della legge sulle armi per essere il reato stesso estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena inflitta al predetto in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 per il residuo reato di stupefacenti;
pena
4 così ottenuta eliminando l'aumento per la continuazione e riducendone l'entità di un terzo per il rito abbreviato. Il ricorso del RR va rigettato nel resto. Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi del D'ES e del LI con conseguente condanna in solido di costoro al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del RR limitatamente al reato di armi perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta nel resto il ricorso del RR. Ridetermina la pena inflittagli in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi del D'ES e del LI che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 maggio 2008
Il Presidente Il Consigliere estensore comple AM G DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 4 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
مضموی
5