Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per L. 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 142.336.000 la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per L. 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 142.336.000 la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.