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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 767/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2025 00076094 37 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2025 00076094 37 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della sospensiva e del ricorso
Resistente: rigetto della sospensiva e del ricorso Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Rag. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 00820250007609437000 - portante il recupero, a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter del d.P.R. 600/73, delle imposte rideterminate in conseguenza della ripresa a tassazione degli oneri indebitamente dedotti per euro 5.584,00, ma risultanti all'ufficio per euro 4.193,00, ritenendo che fossero stati erroneamente dedotti anche i contributi integrativi che, invece sono indeducibili.
A sostegno dell'impugnazione deduceva che se è vero che l'ammontare dei contributi integrativi, determinati nel 4% del fatturato, non costituisce costo deducibile ai fini della determinazione del reddito del professionista, in quanto tali contributi vengono rimborsati in fattura dall'Azienda che riceve la prestazione professionale e successivamente vengono riversati alla Cassa di Previdenza, tuttavia, detti contributi indeducibili non concorrono neppure a formare il reddito professionale e non costituiscono base imponibile ai fini dell'IRPEF per il professionista mentre l'ufficio ha provveduto a rettificare solo il costo dedotto ma non anche i ricavi dichiarati al lordo di detti contributi.
Ne discende che nessun reddito è stato sottratto all'imposizione e che, quindi, nessun danno è stato arrecato all'Erario, in quanto le imposte dovute sono state correttamente determinate e versate nella giusta misura.
Evidenziava inoltre che ha ritenuto opportuno di correggere la predetta modalità dichiarativa, presentando una dichiarazione integrativa correttiva, trasmessa il 14/05/2024.
Chiedeva, infine, la non applicabilità delle sanzioni trattandosi solo di violazione formale.
Insisteva infine per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato nella sussistenza del fumus e del periculum.
Si costituiva l'Ufficio che chiedeva il rigetto del ricorso e della sospensiva.
Nelle successive memorie il ricorrente ribadiva le proprie difese.
Orbene, ritiene la Corte che, in primis, non sussistano i presupposti per poter procedere alla invocata sospensiva
Invero, come è noto, il giudice potrà concedere la sospensione della esecutività dell'atto impugnato previa valutazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge:
a) il "fumus boni iuris": il ricorso contro l'atto impugnato, anche a seguito di una cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato;
b) il “periculum in mora” (ossia il pericolo di danno grave ed irreparabile): la esecuzione del provvedimento può essere sospesa qualora lo stesso sia idoneo a cagionare concretamente all'istante un danno grave ed irreparabile. Il danno è grave laddove l'esecuzione dell'atto pregiudica la condizione economica del ricorrente, anche in virtù dell'entità della pretesa erariale. Il danno è irreparabile laddove l'esecuzione dell'atto impugnato pregiudica irrimediabilmente la situazione soggettiva del contribuente, ad esempio in considerazione del tempo intercorrente fino alla discussione nel merito della vicenda per effetto dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della conseguente pretesa del pagamento delle maggiori imposte dovute, oppure per effetto del tempo per la restituzione delle somme nel caso in cui il ricorso fosse accolto con decisione definitiva favorevole all'istante. Infatti, in questo lasso di tempo il contribuente potrebbe trovarsi con una forte esposizione debitoria, ovvero essere assoggettato a pignoramento.
Orbene, nel caso in esame, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora, non avendo il ricorrente neppure allegato un danno grave ed irreparabile tale da implicare una situazione economico- patrimoniale negativa irreversibile.
Sussistono, invece, i presupposti per una definizione nel merito, stante la non opposizione delle parti.
E' incontestato tra le parti che i contributi previdenziali integrativi siano indeducibili, in quanto non risultano effettivamente a carico del professionista. Infatti, tale onere, addebitato in fattura ai clienti del professionista, deve essere versato alla Cassa privata di appartenenza, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del professionista stesso.
Parimenti incontestato è che il contribuente li abbia erroneamente dedotti, provvedendo, poi, ad inviare una dichiarazione integrativa a rettifica.
Deve, però, evidenziarsi che costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione (cfr Cass civ 30 luglio 2025 n. 21899, che ha ritenuto inammissibile una dichiarazione a rettifica sin anche successiva all'inizio di un controllo fiscale).
La conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sopra citate è che la rettifica operata dall'ufficio, solo ed unicamente in relazione agli oneri deducibili, resta confermata e non può essere sanata perché già notificata al contribuente, mentre il maggior reddito dichiarato, comportante un credito di imposta, può essere utilizzato solo per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione.
Infondata è anche la doglianza afferente alle sanzioni, atteso che l'indebita deduzione incide sul calcolo dell'imposta dovuta.
Ne discende che il ricorso andrà rigettato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della materia del giudizio e del comportamento processuale del ricorrente, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 767/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2025 00076094 37 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2025 00076094 37 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della sospensiva e del ricorso
Resistente: rigetto della sospensiva e del ricorso Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Rag. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 00820250007609437000 - portante il recupero, a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter del d.P.R. 600/73, delle imposte rideterminate in conseguenza della ripresa a tassazione degli oneri indebitamente dedotti per euro 5.584,00, ma risultanti all'ufficio per euro 4.193,00, ritenendo che fossero stati erroneamente dedotti anche i contributi integrativi che, invece sono indeducibili.
A sostegno dell'impugnazione deduceva che se è vero che l'ammontare dei contributi integrativi, determinati nel 4% del fatturato, non costituisce costo deducibile ai fini della determinazione del reddito del professionista, in quanto tali contributi vengono rimborsati in fattura dall'Azienda che riceve la prestazione professionale e successivamente vengono riversati alla Cassa di Previdenza, tuttavia, detti contributi indeducibili non concorrono neppure a formare il reddito professionale e non costituiscono base imponibile ai fini dell'IRPEF per il professionista mentre l'ufficio ha provveduto a rettificare solo il costo dedotto ma non anche i ricavi dichiarati al lordo di detti contributi.
Ne discende che nessun reddito è stato sottratto all'imposizione e che, quindi, nessun danno è stato arrecato all'Erario, in quanto le imposte dovute sono state correttamente determinate e versate nella giusta misura.
Evidenziava inoltre che ha ritenuto opportuno di correggere la predetta modalità dichiarativa, presentando una dichiarazione integrativa correttiva, trasmessa il 14/05/2024.
Chiedeva, infine, la non applicabilità delle sanzioni trattandosi solo di violazione formale.
Insisteva infine per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato nella sussistenza del fumus e del periculum.
Si costituiva l'Ufficio che chiedeva il rigetto del ricorso e della sospensiva.
Nelle successive memorie il ricorrente ribadiva le proprie difese.
Orbene, ritiene la Corte che, in primis, non sussistano i presupposti per poter procedere alla invocata sospensiva
Invero, come è noto, il giudice potrà concedere la sospensione della esecutività dell'atto impugnato previa valutazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge:
a) il "fumus boni iuris": il ricorso contro l'atto impugnato, anche a seguito di una cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato;
b) il “periculum in mora” (ossia il pericolo di danno grave ed irreparabile): la esecuzione del provvedimento può essere sospesa qualora lo stesso sia idoneo a cagionare concretamente all'istante un danno grave ed irreparabile. Il danno è grave laddove l'esecuzione dell'atto pregiudica la condizione economica del ricorrente, anche in virtù dell'entità della pretesa erariale. Il danno è irreparabile laddove l'esecuzione dell'atto impugnato pregiudica irrimediabilmente la situazione soggettiva del contribuente, ad esempio in considerazione del tempo intercorrente fino alla discussione nel merito della vicenda per effetto dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della conseguente pretesa del pagamento delle maggiori imposte dovute, oppure per effetto del tempo per la restituzione delle somme nel caso in cui il ricorso fosse accolto con decisione definitiva favorevole all'istante. Infatti, in questo lasso di tempo il contribuente potrebbe trovarsi con una forte esposizione debitoria, ovvero essere assoggettato a pignoramento.
Orbene, nel caso in esame, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora, non avendo il ricorrente neppure allegato un danno grave ed irreparabile tale da implicare una situazione economico- patrimoniale negativa irreversibile.
Sussistono, invece, i presupposti per una definizione nel merito, stante la non opposizione delle parti.
E' incontestato tra le parti che i contributi previdenziali integrativi siano indeducibili, in quanto non risultano effettivamente a carico del professionista. Infatti, tale onere, addebitato in fattura ai clienti del professionista, deve essere versato alla Cassa privata di appartenenza, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del professionista stesso.
Parimenti incontestato è che il contribuente li abbia erroneamente dedotti, provvedendo, poi, ad inviare una dichiarazione integrativa a rettifica.
Deve, però, evidenziarsi che costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione (cfr Cass civ 30 luglio 2025 n. 21899, che ha ritenuto inammissibile una dichiarazione a rettifica sin anche successiva all'inizio di un controllo fiscale).
La conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sopra citate è che la rettifica operata dall'ufficio, solo ed unicamente in relazione agli oneri deducibili, resta confermata e non può essere sanata perché già notificata al contribuente, mentre il maggior reddito dichiarato, comportante un credito di imposta, può essere utilizzato solo per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione.
Infondata è anche la doglianza afferente alle sanzioni, atteso che l'indebita deduzione incide sul calcolo dell'imposta dovuta.
Ne discende che il ricorso andrà rigettato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della materia del giudizio e del comportamento processuale del ricorrente, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.