Sentenza 10 febbraio 2009
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La notifica, a cura del cancelliere, dell'atto di impugnazione alla parte non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2009, n. 13081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13081 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/02/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 347
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 15862/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona in data 19.9.2007;
nei confronti di:
IE AM, n. in Zeramdine (Tunisia) il 23.3.1972. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 18 settembre 2007 il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, applicava a IE AM la pena di mesi due e giorni venti di reclusione (dichiarata interamente condonata) per imputazioni di cui all'art. 189 C.d.S., e disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge. Deduce che, "al di là del testuale richiamo all'art. 189 C.d.S., solo comma 6 ", nel capo di imputazione erano stati contestati due reati, violazione dell'obbligo di fermarsi e violazione dell'obbligo di prestare soccorso: il giudice aveva applicato la pena per un solo reato, omettendo di sanzionare l'altro;
b) vizio di violazione di legge, per essere stata disposta la sospensione della patente di guida per un tempo inferiore a quello di legge (un anno e sei mesi).
2.1 Il 20 gennaio 2009 è pervenuto un fax a questo ufficio del seguente tenore: "In relazione alla causa di cui in oggetto, con la presente Vi comunico che il ricorso non è mai stato notificato ne' a me, ne' alla parte, così come previsto ex art. 584 c.p.p.. Vorrete, pertanto, cortesemente provvedere alla suddetta notifica.... Per avv. Antonio Abbamonte" (firma illeggibile).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Quanto a tale ultima questione, nonostante la irritualità della memoria inviata per mezzo fax (Cass., Sez. 5^, 12.12.2005, n. 6696;
id., Sez. 5^, 11.10.2005, n. 38968; id., Sez. 5^, 16.3.2005, n. 14574; id., Sez. 2^, 18.12.2003, n. 789; id., Sez. 5^, 20.1.2000, n. 3313; id., Sez. 2^, 19.10.1999, n. 12623) e nei limiti dei poteri officiosi che al giudice nondimeno competono, deve rilevarsi che dagli atti del procedimento risulta che il ricorso venne notificato a IE per mezzo della posta il 28 dicembre 2007. Non risultando analoga notifica al difensore, deve tuttavia rilevarsi che, nonostante un minoritario indirizzo contrario (Cass., Sez. 3^, 8.10.2004, n. 44903), la giurisprudenza maggioritaria di questa Suprema Corte ha invece ritenuto che l'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private a norma dell'art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, cui compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse e non anche i rispettivi difensori (Cass., Sez. 1^, 25.6.1999, n. 10795; id., Sez. 3^, 26.3.1999, n. 6323; id., Sez. 1^, 8.1.1997, n. 745). Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. Un., 29.1.2003, n. 12878) hanno fatto proprio tale maggioritario indirizzo, che va qui rifermato, non ravvisandosi valida motivazione alcuna per discostarsi dalle condivisibili argomentazioni in quella sede esplicitate ed alle quali è d'uopo rimandare. D'altra parte, se - come deve ritenersi - per il combinato disposto dell'art. 584 c.p.p. e art. 595 c.p.p., comma 1, la notificazione in questione è preordinata a consentire il gravame incidentale della parte che non ha proposto impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 8.1.1997, n. 745), appare dirimente considerare che tale facoltà ha per oggetto solo l'appello incidentale, nessun analogo mezzo essendo previsto per il ricorso, e che nessuna previsione è al riguardo contemplata nell'art. 591 del codice di rito (cfr. Cass., Sez. 6^, 12.1.1995, n. 3056).
3.1 Ciò posto, il ricorso è fondato.
Specificandosi, infatti, nel capo di imputazione che l'imputato "non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso al ferito", a giusta ragione il ricorrente rileva che, ben oltre il non decisivo erroneo richiamo della norma violata ("art. 189 C.d.S., comma 6") si contestavano, in effetti, due reati, la violazione dell'obbligo di fermarsi (comma 6) e la violazione dell'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7). Della avvenuta delibazione di entrambi tali reati e della conseguente decisione unitaria e complessiva, cui ragguagliare evidentemente il trattamento sanzionatorio, non v'è traccia nella sentenza impugnata, donde la illegittimità della pena al riguardo concordata ed applicata.
La fondatezza di tale rilievo rende assorbito il secondo profilo di censura, potendo al riguardo pur rilevarsi che, in effetti, ai sensi del settimo comma della predetta norma incriminatrice (come sostituito dalla L. 9 aprile 2003, n. 72, art. 2, comma 1, lett. c)), per quella violazione la sospensione della patente di guida va disposta per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009