Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Nel giudizio di Cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio: Ciò, tuttavia, presuppone un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia, per la quale non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, i quali, peraltro, possono demandarsi al giudice del merito solo se la questione non sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente la questione, non sollevata in sede di merito, della compatibilità con il diritto comunitario della normativa in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, - attesa la necessità, a tal fine, di un'indagine di fatto diretta all'accertamento delle condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria ed alla comparazione degli effetti di essa con quelli che sarebbero derivati dal fallimento cui l'impresa fosse stata assoggettata).
Commentario • 1
- 1. Immissioni sonore: disciplina ex art. 844 c.c. applicabile agli enti ecclesiasticiAccesso limitatoCristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BRUGNATELLI, LAURA CATTANEO, GIANFRANCO GRAZIANO, giusta procura speciale per Notaio Francesco Maragliano di Milano, erp. 79668 del 16/11/00;
- ricorrente -
contro
DOCKS SIDERURGICI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario straordinario pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO GUGLIELMUCCI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 345/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 02/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ciccotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Paoletti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società KS ID S.p.A., in amministrazione straordinaria, giusta decreto ministeriale 9.2.1982, a seguito di sentenza 7.1.1982 del Tribunale di DI di dichiarazione dello stato di insolvenza, convenne dinanzi a quel tribunale la Banca Commerciale Italiana S.p.A. e chiese che fossero revocati i pagamenti per complessive L. 582.127.706, effettuati in periodo sospetto su due rapporti di conto corrente non affidati, intrattenuti uno presso la sede Comit di DI e l'altro presso quella di Verona, ed eseguiti in stato di insolvenza della società FA s.p.a., di cui la KS ID - che presentava bilanci in persistente stato di il liquidità - era concessionaria e nella quale essa aveva partecipazioni.
La convenuta contestò sia il carattere solutorio delle rimesse che la scientia decoctionis;
il tribunale con sentenza 8.1.1996 accolse la domanda per L. 416.707.061 e condannò la Banca alla restituzione della somma con rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura pari al tasso medio praticato dagli istituti di credito sui depositi fallimentari, dalla domanda al 15.12.1996, e nella misura legale, da questa data al saldo.
La sentenza, appellata dalla Banca Commerciale, con riguardo sia alla scientia decoctionis che alla natura solutoria delle rimesse, è stata dalla Corte di Appello di Trieste confermata con sentenza 9.2.2000, la quale ha ritenuto che, data la situazione ambientale ed il contesto in cui operavano le due società collegate, la Banca avesse avuto conoscenza dello stato di insolenza, emerso anche dai dati della relazione degli amministratori.
Quanto alla natura delle rimesse, ha considerato che i due conti correnti non erano affidati, ne' che l'affidamento fosse dimostrabile con la prova testimoniale richiesta.
Ha infine negato rilievo ai criteri proposti in ordine alla determinazione del saldo, diversi da quelli utilizzati dal primo giudice ed ha disatteso la richiesta volta alla verificazione delle diverse linee di credito.
Propone ricorso per Cassazione con due motivi, illustrati da memoria, la Banca Commerciale, cui resiste con controricorso la Soc. KS ID in amministrazione straordinaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 4 lett. c) del Trattato istitutivo della Comunità
Europea del Carbone e dell'Acciaio e 92 e 93 del Trattato istitutivo della C.E.E.; nonché la falsa applicazione delle norme del decreto legge 30.1.1979 n. 26, convertito nella legge 3.4.1979 n. 95; la violazione dell'art. 5 All. E L. 20.3.1865 n. 2284 e la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile di ufficio.
Deduce che la procedura di amministrazione straordinaria, introdotta dalla legge 95/1979, contrasta con l'art. 4 citato, il quale stabilisce, al pari degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE , divenuti artt. 87 e 88 del Trattato di Amsterdam, che sono aboliti le sovvenzioni o aiuti accordati dagli Stati, e ciò in quanto essa ammetteva la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni, salvo proroghe, di cui la KS aveva goduto;
garanzie del Tesoro dello Stato sui debiti contratti dalla amministrazione straordinaria;
divieto di azioni esecutive individuali ed esonero dal pagamento di penali e sanzioni amministrative per mancato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Quei divieti la Corte di Giustizia aveva avuto modo di affermare con le sentenze interpretative 1.12.1998, nella causa Ecotrade s.r.l.
contro
Afs- Acciaierie e Ferriere e 17.6.1999, nella causa promossa dalla società Piaggio in amministrazione straordinaria
contro
Dornier;
e la Corte di Cassazione aveva confermato che, al fine di verificare se nel decreto di ammissione alla amministrazione straordinaria può essere individuato un aiuto di Stato vietato e di provvedere alla eventuale disapplicazione del decreto, il giudice di merito deve accertare le condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa alla procedura e comparare gli effetti della amministrazione straordinaria con quelli che sarebbero derivati dal fallimento, se l'impresa vi fosse stata assoggettata. Quanto alla rilevabilità di ufficio, osserva la ricorrente che, in tanto il giudice ordinario può applicare un atto amministrativo, in quanto ne riscontri la legittimità, riscontro da esercitare di ufficio, che altrimenti verrebbero portati ad ulteriori conseguenze atti illegittimi nei confronti della Comunità, tanto da esporre lo Stato italiano a nuove ed ulteriori reazioni e a possibili sanzioni. Il motivo è inammissibile.
Non è controverso ed anzi è espressamente ammesso dalla ricorrente che la questione della compatibilità della normativa sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3.4.1979 n. 95, all'epoca dei fatti vigente, con quella comunitaria non era stata rilevata dalle parti prima del presente grado di legittimità.
Essa sarebbe nel fatto che il regime della predetta procedura avrebbe assicurato varie forme di aiuto statale, non applicate alle comuni imprese insolventi, tra le quali la continuazione dell'esercizio dell'impresa, per due anni, di cui la KS ID aveva beneficiato, per la liquidazione coatta amministrativa e per il fallimento ammessi, in via eccezionale e temporanea, con limiti e cautele e in presenza di speciali presupposti;
e che il divieto comunitario di aiuti dello Stato alle imprese, oltreché nel campo carbo - siderurgico, è considerato dalle norme sul Trattato di Roma relativo alla C.E.E., il quale ha distinto (art. 93) dagli aiuti preesistenti, anteriori al trattato firmato il 25.3.1957 ed entrato in vigore 11.1.1958, gli aiuti nuovi, possibili solo se lo Stato interessato abbia sottoposto le misure progettate all'esame della Commissione Europea, ottenendone una decisione di compatibilita con il Trattato Cee, che per la fattispecie in esame era mancata.
E la Corte di giustizia, con le sentenze richiamate prima, ha espressamente affermato tali principi e cioè che il regime introdotto dalla legge 95/1979 da luogo alla concessione di aiuti di Stato, vietati dall'art. 4 lett. c) del trattato Ceca;
e non può essere attuato se non è stato notificato dalla Commissione, ottenendo la decisione di compatibilita.
Quanto alla applicazione delle norme comunitarie da parte dei giudici ordinari, la ricorrente ha richiamato giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 170/1984; 113/1985), di legittimità (9681/1999) e di merito, per sostenere, da un lato, il dovere del giudice ordinario di assicurare piena e continua osservanza alle norme comunitarie direttamente applicabili, senza tenere conto delle leggi nazionali eventualmente configgenti;
e di accertare, dall'altro, le condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa alla procedura e comparare gli effetti dell'amministrazione straordinaria con quelli che sarebbero derivati dal fallimento, se l'impresa vi fosse stata, invece, assoggettata, verificando, con i criteri di ermeneutica, elaborati dalla Corte di Giustizia, se la legge 95/1979 configuri aiuti ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato.
Quanto alla rilevabilità di ufficio di siffatta incompatibilità, ha osservato la ricorrente che essa discende dal principio iura novit curia, ai sensi dell'art. 113 c.p.c.; e con la memoria ex art. 378 c.p.c, a fronte della obiezione di controparte, che nel giudizio di legittimità il riesame non può ricomprendere questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili di ufficio e non richiedano nuove indagini di fatto, ha osservato che nessun limite sussiste alla rilevabilità - come nei casi di ius superveniens e di modifiche normative dovute a dichiarazioni di incostituzionalità - laddove si tratti di verificare la compatibilita di leggi nazionali con norme europee, all'uopo richiamando Cass. 11155/2000 e 7909/2000. È ius receptum che nel giudizio di Cassazione non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché siano rilevabili di ufficio in ogni stato e grado, quando implichino una modificazione dei termini della controversia e presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti di fatto (Cass. 6993/1999;
12843 e 4900/1998; 1084 e 270/1996; 12020/1995; 1772/1993;
7559/1991). E, nella specie, non solo risulta mutata la impostazione giuridica della controversia - che nei gradi di merito era stata incentrata esclusivamente sulla natura delle rimesse attive in conto corrente e sulla scientia decoctionis dell'accipiens - ma vengono prospettate indagini di fatto, quale quella della esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, in situazioni tali che sarebbe stata esclusa nella altre procedure liquidatorie concorsuali, e dell'effettivo esercizio;
ovvero quella di avere beneficiato di altri vantaggi, come la garanzia dello Stato per le obbligazioni contratte nel corso della procedura, la riduzione di imposte, la esenzioni di sanzioni o ammende ecc., tutte suscettibili di falsare la concorrenza, in quanto capaci di impedire la "fuoriuscita dal mercato di imprese altrimenti liquidabili, permettendone l'artificiale continuazione a discapito di imprese concorrenti" (così la Commissione Europea nella delibera 94/C 3950/02, con cui aveva vagliato la conformità della legge Prodi all'art. 93 par. 1 del Trattato Cee, evidenziando "il carattere di illegalità degli aiuti eventualmente accordati al di fuori delle procedure di notifica e di esame preventivo"; come negativo era stato il vaglio, con riferimento al Trattato Ceca, dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese siderurgiche).
Sicché, non essendo tanto rilevante, per giudicare del contrasto con la normativa comunitaria, ai fini della disapplicazione del provvedimento ammissivo, la possibilità che la procedura in esame consenta aiuti, estranei alle altre procedure concorsuali, esclusivamente liquidatorie, quanto che in concreto di quegli aiuti l'impresa abbia beneficiato - l'art. 2 L. 95/1979 stabiliva " con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa"; e il 2 bis "II Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali"- sì da legittimare la disapplicazione del provvedimento ammissivo, la indagine predetta si appalesa indispensabile, al pari di quella relativa al rapporto di incidenza, quanto meno temporale, tra benefici concessi - in particolare quello della prosecuzione dell'attività - ed esercizio della azione revocatoria, comune al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, rispetto ai quali, dunque, la amministrazione straordinaria non presenta segni di dissonanza;
indagine, dunque, diretta all'accertamento delle condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria e alla comparazione degli effetti di essa con quelli che sarebbero derivati dal fallimento, cui l'impresa fosse stata assoggettata (Cass. 9681/1999). In tal senso la Corte di Giustizia Ce, che con sentenza 1.12.1998, in causa Ecotrade s.r.l. c/ Altiforni e Ferriere s.p.a., ha statuito che "si deve ritenere aiuto illecito di Stato l'applicazione ad una impresa di un regime, quale quello introdotto dalla L. n. 95/1979, solo se è dimostrato che questa impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia fallimentare, o ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota di imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente, nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia fallimentare".
Non ha pregio alcuno, pertanto, l'assunto che, al pari dello ius superveniens e delle modifiche normative determinate da dichiarazioni di illegittimità costituzionale, le condizioni relative alla compatibilita del diritto interno con le disposizioni comunitarie possono essere conosciute anche senza che sia stato dedotto uno specifico motivo, esso presupponendo un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato e la sua rilevanza ai fini della risoluzione della controversia, per la quale non necessitino nuovi accertamenti di fatto;
che, peraltro, possono demandarsi al giudice del merito, solo se la questione non sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero siano richiesti soltanto dalla pronuncia caducatoria della Corte costituzionale, perché non necessari alla stregua della precedente disciplina (così la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente:
Cass. 7909/2000; 5224/1998; 3281/1995; 3737/1994). Fondato è, invece, il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2727 e 2697 c.c. e 67 L.F.; nonché la omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Rileva che la soc. KS ID aveva sede in Verona, uffici in DI e conti correnti in entrambe le filiali della Banca e che le rimesse interessate dalla azione revocatoria erano cadute tra il 3.2 e il 4.3.1981 per Verona e il 10.2 e il 5.3.1981 per DI. Nessuna prova la curatela aveva dedotto essere esistita in ordine alla conoscenza effettiva della insolvenza, essendo mancati protesti, azioni esecutive e revoche di affidamenti;
al contrario sia la soc.
FA sia la soc. KS si erano trovate in condizioni di liquidità e di credito, dal momento che nessuna banca e nessun fornitore aveva compiuto azioni di recupero.
Peraltro erano mancati indizi di conoscibilità della insolvenza della KS, non potendo il collegamento produttivo tra le due società costituire di per sè solo adeguato elemento sintomatico della conoscenza della insolvenza della KS.
Con riguardo a tali deduzioni, la motivazione della sentenza impugnata - rileva la Banca Commerciale - sarebbe insufficiente, essendo mancate le presunzioni gravi, precise e concordanti ed essendosi fatto uso di presunzioni da presunzioni, quali la dedotta conoscenza di articoli di stampa o di circolari per arrivare alla conoscenza della insolvenza della FA e alla estensione di essa alla KS.
La motivazione della corte di merito appare, in effetti, apodittica e comunque vistosamente carente laddove, pur dando atto" che la situazione di dissesto della FA non potesse, di per sè stessa, dare la conoscenza dello stato di insolvenza della concessionaria KS ID e che in relazione a quest'ultima non è stato dimostrato alcuno degli usuali indicatori di insolvenza, tuttavia, per la situazione ambientale e per il contesto nel quale si trovavano ad operare le due società collegate FA e KS ID e la Banca Commerciale Italiana è sufficientemente presumibile che le filiali di DI e Verona, con la diligenza anche media alla quale viene ricondotta l'attività del credito bancario, fossero a conoscenza dello stato di insolvenza della FA e quindi anche della KS ID, stante l'evidente collegamento economico finanziario tra le due società come risulta dai dati della relazione degli amministratori richiamati dal primo giudice e sopra riportati".
Affermazioni decisamente incongrue, sul piano logico e giuridico, giacché se la situazione ambientale - non meglio specificata - e il contesto nel quale operavano le due società collegate non risultano significative, insufficiente appare il mero collegamento economico finanziario, oltre il quale la sentenza impugnata non ha proposto altri elementi di giudizio, idonei a rappresentare, da un lato, lo stato di dissesto della FA e, dall'altro, quello indotto della KS, che, per quanto alla prima collegata, derivando i propri ricavi quasi esclusivamente da vendite su commissione per suo conto, non necessariamente versava in stato di insolvenza, come conseguenza del supposto dissesto della FA;
tanto più che quella insolvenza la ricorrente aveva negato, avendo dedotto, senza che quel punto abbia costituito oggetto di esame della corte territoriale, che il bilancio al 31.12.1979 presentava un andamento positivo. Peraltro nessuna indicazione fornisce la sentenza impugnata sulla conoscenza dello stato di decozione da parte della Banca ricorrente, salvo a presumere che le filiali di DI e Verona " con la diligenza anche media alla quale viene ricondotta l'attività del credito bancario", quella, conoscenza avessero avuto, non solo con riguardo alla KS, e ciò per il solo fatto che questa era all'altra società collegata, per quanto si è detto.
Una motivazione siffatta risulta meramente apparente, limitata come è ad enunciare un condivisibile principio circa il grado di maggiore conoscibilità da parte dell'operatore bancario - rispetto ad altri soggetti - dei fenomeni economici che interessano la sua clientela, ma senza alcun riferimento alle particolari condizioni in cui i soggetti affidati versavano, alla situazione di disagio economico o di autentico dissesto e alle manifestazioni esteriori di esso, che anzi la corte di merito non nega essere mancate, se nulla osserva con riguardo all'assunto di parte che non vi erano stati protesti, esecuzioni, revoche di affidamento a carico della debitrice e che il bilancio approvato al 31.12.197 9 presentava un andamento positivo.
La sentenza impugnata va pertanto, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte di Appello di Trieste, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003