Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 6323
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

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L'impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all'imputato come prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.

Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero, e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana, a carico dell'importatore è posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio. Infatti l'importatore deve accertare la rispondenza alla normativa sanitaria dei prodotti con controlli non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 6323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6323
    Data del deposito : 26 marzo 1999

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