Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 2
L'impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all'imputato come prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.
Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero, e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana, a carico dell'importatore è posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio. Infatti l'importatore deve accertare la rispondenza alla normativa sanitaria dei prodotti con controlli non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI Udienza Pubblica
1) Dott. PAOLO TONINI Presidente del 26.3.1999
2) Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3) Dott. AMEDEO POSTIGLIONE " N. 1038
4) Dott. GUIDO DE MAIO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 35371/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Mantova avverso la sentenza del 9.2.1998 della Pretura di Mantova Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Avv.ti Bononi Carlo e Corte Andrea.
Fatto e motivi
Con sentenza del 9.2.1998,il Pretore di Mantova ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, BA MI, imputato di aver detenuto, n.q. di legale rappresentante della s.p.a. Discount BA, confezioni di filetti di sgombro all'olio di oliva prodotti da una ditta spagnola ed importati in Italia in scatole non rispondenti ai requisiti della legge 283 del 1962, con presenza di istamina in concentrazione superiore ai limiti di legge (art.5, 6 e 12 della legge 283 del 1962). Il Procuratore della Repubblica presso la stessa Pretura ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto proprio il d.lvo 28 del 1993 parifica la responsabilità dell'importatore a quella di coloro che producono prodotti alimentari sul territorio nazionale in ordine alla rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni imponendogli di accertarne la rispondenza alla normativa sanitaria. Il BA con memoria depositata il 9.3.1999 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sia perché nella copia a lui notificata non risultava da chi l'impugnazione fosse stata presentata ed in quale ufficio sia perché la stessa non era stata notificata ai suoi difensori.
Ciò posto la Corte osserva che l'impugnazione del P.M. deve ritenersi inammissibile solo quando i relativi motivi non risultino in alcun modo essere stati presentati nella cancelleria competente a riceverli. Laddove nel caso dagli atti del processo risulta che il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Mantova tramite il collaboratore addetto alla sua segreteria che è proprio il soggetto istituzionalmente legittimato nell'ambito delle sue mansioni a tale presentazione, in data 25.3.1998 presso l'ufficio della Pretura suddetta, come si ricava dalla data del deposito e dalla firma apposte dal cancelliere;
e ritualmente notificato all'imputato come prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen. che non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui (sent. 745 del 3.2.1997; 5543 del 30.1.11 95; 6496 del 3.7.1993). Il ricorso è altresì fondato.
L'art. 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283 - stabilendo che "è vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge" parifica gli obblighi, posti a carico degli importatori, a quelli di coloro che producono prodotti alimentari sul territorio nazionale. Siffatta responsabilità risulta precisata nel regolamento di esecuzione della legge citata, che all'art. 72 del D.P.R. 26 marzo 1980 n.327 (come sostituito dall'art.11 del D.P.R. 8 maggio 1985 n. 254) dispone che "gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari".
Al lume di queste disposizioni, non contraddette dall'art.3 d.lvo 28 del 1993, che intensifica semmai la vigilanza ed il controllo della competente autorità amministrativa sugli stabilimenti che pongono in commercio prodotti provenienti da paesi terzi facenti parte della Comunità Europea, deve quindi ritenersi che, a carico dell'importatore - quale nella specie è pacificamente il BA - sia posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio, dovendo egli accertare la rispondenza della normativa sanitaria dei prodotti con controlli, non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.
Per cui questa Corte ha più volte specificato che allorquando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero, e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana (e, pertanto, non obbligato ad osservare le prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla salute dei consumatori), l'importatore-commerciante all'ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale, non può ritenersi legittimato a presumere l'adempimento, da parte del produttore straniero, di obblighi giuridicamente inesistenti a carico di quest'ultimo: in tal caso non opera l'esimente speciale prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1962 n. 283, perché l'importatore è tenuto a verificare personalmente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti di legge (sent. n. 7700 del 30-07-1997; 1430 del 15-02-1997). La sentenza impugnata che ha ignorato siffatti principi va pertanto annullata con rinvio alla stessa Pretura di Mantova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Mantova.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999