Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
L'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria quando le offese concernono l'oggetto della causa, non si applica al consulente tecnico nominato nel procedimento penale, in quanto lo stesso non è equiparabile né alle parti, né ai loro patrocinatori, ai quali espressamente ed esclusivamente si riferisce la citata disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2015, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
6 05 1/ 1 6 51 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott.ssa Vessichelli Maria - Presidente - U.P. - 16.9.2015 Sentenza N. 2703 dott. Zaza Carlo R.G.N. 34886/2015 dott. Settembre Antonio : Relatore dott. Guardiano Alfredo dott. De Marzo Giusepe ha pronunziato la seguente ང་ SENTENZA sui ricorsi proposti da RB AN, nato a [...] il [...], e da TT ER, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano il 23.4.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile ricorrente, TT ER, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Armenio Salvatore, del Foro di Milano, l'avv. Nicola Rivellese, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per il RB, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Demetrio Laganà, del Foro di Milano, l'avv. Carmelo Marcello, del Foro di Ferrara, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 23.4.2015 il tribunale di Milano, in qualità di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Milano, in data 21.5.2014, aveva : condannato RB AN, in relazione ai reati ex art. 595, c.p., . commessi in danno di TT ER, attraverso le condotte dettagliatamente descritte nei capi A) e B) dell'imputazione, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile costituita, liquidati in via equitativa in 1500,00 euro, assolveva il RB dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, rideterminava il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento del danno in misura più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono . l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione : sia l'imputato che la parte civile, con autonomi atti di impugnazione. 2 .
2.1. Il RB, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Demetrio Laganà, del Foro di Reggio Calabria, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla . sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione di : cui al capo A), in quanto, da un lato le espressioni utilizzate dal . RB nella memoria tecnica redatta in qualità di procuratore speciale nell'ambito del giudizio arbitrale che contrapponeva l'impresa "A.B. LMP EN di EN ON, alla "Compagnia Assicuratrice Generali", in relazione alla copertura dei danni derivanti da un incendio, con cui il RB aveva accusato il TT, consulente tecnico della compagnia assicuratrice, di malafede e di falsità, sono prive di reale carattere offensivo, in considerazione del contesto in cui vennero rese, essendo : • destinate a censurare le condotte certamente discutibili del TT, che, non a caso, è stato tratto a giudizio per falsa testimonianza innanzi al giudice penale, sede in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi addebitata e, dunque, acclarata la difformità della realtà prospettata dal suddetto consulente da quella effettivamente percepita dallo stesso;
dall'altro difettano, ad avviso del ricorrente, sia il requisito oggettivo della comunicazione con più • persone, perché il suddetto scritto era stato indirizzato, su sua richiesta, al pubblico ministero nell'ambito di un procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari a carico del EN AN, per i reati di incendio doloso, simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati, nel quale non era stato ancora notificato alcun avviso ex art. 415 bis, c.p.p., sia il requisito soggettivo della volontà di offendere la reputazione del consulente stesso in quanto il RB ha agito solo per tutelare la 3 : posizione del EN, da lui ritenuto innocente in relazione agli * addebiti contestatigli;
2) violazione di legge e vizio di motivazione : in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 598, c.p., poiché, a differenza di quanto affermato dal tribunale, lo scritto non è stato redatto dal RB nella qualità di . consulente tecnico, ma in qualità di procuratore speciale e, quindi, . : di parte dell'arbitrato irrituale, al cui oggetto si ricollegano le affermazioni ritenute lesive 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51, c.p., in quanto le espressioni utilizzate dal RB, ritenute dal ricorrente manifestazione del diritto di proteggere il EN da un'accusa ingiusta, sono state rese dall'imputato in un contesto in cui egli rivestiva la qualità di persona informata sui fatti ed aveva, dunque, ai sensi dell'art. 372, c.p., l'obbligo di riferire i fatti di cui era a conoscenza, senza dimenticare che il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, c.p., non va inteso in senso rigoroso, ma ammette una certa elasticità, che nel caso in esame, risulta rispettata.
2.2. Il TT, invece, nel ricorso a firma dell'avv. Salvatore Armenio del Foro di Milano, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che la missiva indicata nel capo B) dell'imputazione è stata inviata all'avv. AR non in quanto mandatario del RB, ma in quanto componente del collegio arbitrale, per cui essa era destinata ad essere resa nota agli altri componenti del Collegio;
inoltre, evidenzia il ricorrente, non risulta dimostrato che la trasmissione non sia avvenuta a mezzo fax, come affermato dal tribunale, pur apparendo pacifico che si trattò, come ritenuto dallo stesso tribunale, di una "spedizione avente le 4 connotazioni, per iscritto, del fax"; infine, rileva la parte civile, appare contraddittoria la motivazione del tribunale nella parte in cui afferma che indicare il TT come manipolatore della verità non travalichi il diritto di critica.
2.3. Con motivi aggiunti depositati 9.9.2015, la parte civile ribadiva le proprie doglianze in ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di diffamazione di cui al capo B), evidenziando, al contempo, le ragioni che si oppongono all'accoglimento del ricorso del RB.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni.
4. Esaminando i motivi posti a fondamento del ricorso presentato nell'interesse del RB, sinteticamente esposti nella pagine precedenti, deve innanzitutto rilevarsi la genericità del motivo sub n. 1), in relazione al quale il ricorrente né indica, né allega atti acquisiti nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità, da cui poter evincere che in sede penale è stata accertata la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di falso testimonianza per il quale il TT è stato tratto a giudizio, a seguito, come ricorda il tribunale, di denunzia-querela presentata dal EN. Manifestamente infondati sono, invece, le ulteriori censure prospettate con i motivi di ricorso. Da un lato, infatti, la dedotta mancanza di una effettiva volontà di offendere l'onore e la reputazione del TT da parte del RB con le espressioni utilizzate nella memoria tecnica depositata il 18.12.2007 (motivata, secondo la prospettiva del ricorrente, dalla necessità di difendere il EN AN da un'accusa ritenuta ingiusta) non costituisce argomento idoneo a 5 determinare il venir meno dell'elemento soggettivo del delitto di cui si discute. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (cfr. Cass., sez. V, 04/11/2014, n. 7715). Dall'altro, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, non può che condividersi, innanzitutto, quanto affermato dal tribunale sul contenuto oggettivamente offensivo dell'onore e della reputazione della parte civile, insito nelle espressioni adoperate dal RB nella citata memoria tecnica, trascritte integralmente nel capo d'imputazione, con cui l'imputato ha immotivatamente aggredito nella sua sfera personale e professionale il TT, accusandolo reiteratamente di avere agito con malafede e falsità nel suo incarico di consulente tecnico della controparte, allo scopo di fare emergere elementi di colpevolezza a carico del EN AN in relazione all'incendio in precedenza citato, accusa rivelatasi priva di fondamento. Condivisibile deve ritenersi anche la valutazione operata dal tribunale sulla sussistenza della comunicazione con più persone, requisito indispensabile per la configurabilità del delitto di diffamazione, insita nella circostanza che "lo scritto in questione, 6 lungi dall'avere un destinatario privato, era depositato agli atti di un procedimento penale e come tale accessibile (cosa peraltro avvenuta) a più soggetti ancorché con le forme e i limiti previsti dalla legge" (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Giova, infatti, ricordare che, come evidenziato nella sentenza del giudice di pace (utilizzabile in questa sede, costituendo con quella di secondo grado un prodotto unico, in quanto entrambe le decisioni dei giudici di merito hanno impiegato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme: cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, rv. 221116), la memoria tecnica giudiziale di cui si discute è stata deposita dal RB nell'ambito del processo penale sorto in conseguenza dell'incendio del capannone adibito a sede della società del EN AN (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado), per cui era destinata ad essere conosciuta quanto meno dalla pluralità di soggetti direttamente coinvolti nello svolgimento del suddetto processo, ai quali era consentito l'accesso agli atti. Come affermato, infatti, dal costante insegnamento del Supremo Collegio, orientamento se è vero, che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "la diffamazione, che è reato di A evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 21.6.2006, n. 25875, rv. 234528), è altrettanto vero che quando il mezzo utilizzato per diffondere l'espressione offensiva sia, per sua natura ovvero per la funzione svolta, destinato ad essere visionato ex lege da una pluralità indeterminata di soggetti, deve necessariamente presumersi come avvenuta la diffusione dell'offesa, fino a prova del contrario, in quanto, in questi casi, la comunicazione dell'espressione offensiva si colloca 7 in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso, essendo, peraltro, prevedibile, nel caso in esame, da parte dell'autore dello scritto, la circostanza che il contenuto della consulenza, in quanto acquisita agli atti di un procedimento penale, per le ragioni innanzi indicate sarebbe stato reso noto a terzi (cfr., in questo senso, Cass., sez. V, 4.4.2008, n. 16262, rv. 239832; Cass., sez. V, 6.4.2011, n. 29221, rv. 250459; Cass., sez. V, 16.10.2012, n. 44980, rv. 254044). Del tutto inconferente, quindi, appare il riferimento da parte del ricorrente al fatto che la memoria tecnica di cui al capo d'imputazione sia stata redatta dall'imputato in qualità di persona informata sui fatti ed espressamente richiesta dal pubblico ministero delegato allo svolgimento delle indagini preliminari in relazione ai reati addebitati al EN AN, in quanto proprio la finalità del documento a difesa dell'imputato, ammessa dallo stesso RB, rendeva e rende evidente la sua destinazione agli atti del processo penale instaurato a carico del EN e, quindi, la conoscibilità, assolutamente prevedibile dal ricorrente, del relativo contenuto denigratorio da parte dei terzi. Del pari manifestamente infondata è la censura con cui si invoca l'applicazione in favore del RB della speciale esimente prevista dall'art. 598, c.p., in favore delle parti dei procedimenti instaurati innanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative e dei loro patrocinatori, per la decisiva ragione che egli, benché fosse stato nominato procuratore speciale del EN AN (come affermato dal ricorrente ) ovvero della "A.B. LMP EN di EN ON (come rilevato dal giudice di pace, conformemente al contenuto della contestazione), non può certo 8 ritenersi parte del processo penale instaurato a carico del EN, nel cui ambito è stato commesso il reato. In tale procedimento, piuttosto, il RB, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, ha agito in qualità di consulente tecnico del EN, nella veste, quindi, di un soggetto processuale per il quale risulta pacificamente esclusa l'applicabilità dell'esimente di cui si discute (cfr. Cass., sez. V, 22/01/2007, n. 13791) Manifestamente infondato, infine, appare anche il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione dell'esimente ex art. 51, c.p., di cui, come correttamente ritenuto dal tribunale, non ricorrono gli estremi. Ed invero, da un lato, ove anche si volesse riconoscere al ricorrente, nell'ambito del procedimento penale sorto a carico del EN, la qualità di persona informata sui fatti (e non di consulente tecnico), va osservato che, in realtà, con la sua memoria, il RB non ha rappresentato dei fatti (unica ipotesi in cui non commette il reato di diffamazione il testimone, e, quindi, anche la persona informata sui fatti, che, adempiendo il dovere di testimoniare, renda dichiarazioni offensive dell'onore altrui: cfr. Cass., sez. VI, 14/01/2011, n. 12431, rv. 249587), ma ha espresso delle valutazioni dal contenuto fortemente offensivo nei confronti del TT, che non costituiscono né esercizio del diritto di critica, né adempimento di un dovere, con effetto scriminante della condotta (cfr. Cass., sez. V, 29/04/2014, n. 37379, rv. 260124). Dall'altro proprio la gravità delle accuse rivolte al TT e delle espressioni utilizzate dall'imputato nei confronti di quest'ultimo, 9 escludono in radice che sia stato osservato il limite della continenza. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il limite della continenza nel diritto di critica ex art. 51 c.p. è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il riconoscimento del diritto di critica, infatti, tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma non : consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 04/12/2013, n. 9091). In tale ambito si collocano le espressioni utilizzate dall'imputato, che non si limitano ad una confutazione degli argomenti utilizzati dal consulente della controparte, trasmodando, piuttosto, in una generale valutazione di discredito del TT, sia sotto il profilo personale, che professionale.
5. Del pari deve dichiararsi inammissibile il ricorso presentato nell'interesse della parte civile, per manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono ed, in particolare, della doglianza relativa alla sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, su cui il giudice di appello ha fondato l'assoluzione del RB dal reato di diffamazione di cui al capo B), ritenendola 10 : non provata alla luce delle risultanze processuali, sia documentali che testimoniali. Ed invero nella fattispecie oggetto di tale ultima contestazione il mezzo utilizzato dal RB per diffondere l'espressione offensiva dell'onore e della reputazione della parte civile che gli viene addebitata ("l'ing. TT ha manipolato la verità"), non era destinato ad essere visionato da una pluralità indeterminata di soggetti, collocandosi, piuttosto, la comunicazione dell'espressione offensiva, in una dimensione circoscritta al rapporto interpersonale, di natura professionale, tra l'offensore (il RB) ed il destinatario della comunicazione stessa (l'avv. Antonella AR), senza che fosse prevedibile, da parte dell'autore, la circostanza che il contenuto dello scritto sarebbe stato reso noto ai terzi. Si trattava, infatti, di una missiva che, come chiarito dal tribunale, il RB aveva indirizzato ad un unico destinatario, l'avv. Antonella AR, nominata dall'imputato nell'ambito della : procedura arbitrale contrattuale, con cui il ricorrente sollecitava la : AR a non presenziare ad una riunione di cui il presidente del collegio arbitrale aveva anticipato la fissazione, ritenendo che tale fissazione fosse sintomo di adesione a "quella tendenza accusatoria di cui l'ing. TT ha manipolato la verità, prospettandole poi al P.M. delegato alle indagini" (cfr. p. 6 della sentenza impugnata). Né la circostanza che la missiva contenesse la dicitura "via fax" consente di giungere ad una soluzione diversa, favorevole all'assunto della parte civile. Se è vero, infatti, che integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente 11 espressioni offensive nei confronti di una persona, sia pure diretto a un singolo destinatario, non va taciuto che, secondo il costante : e condivisibile orientamento del Supremo Collegio, affinché siffatta condotta sia riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 595, c.p., è pur sempre necessario, da un lato che si provi l'avvenuto inoltro del documento via fax, dall'altro che tale modalità di comunicazione abbia determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo da parte del destinatario, ma di tutti coloro che avevano accesso all'apparecchio di arrivo del suddetto fax (cfr. Cass., sez. V, 26/06/2013, n. 36864; Cass., sez. V, 20/04/2012, n. 36713; Cass., sez. V, 19/10/2010, n. 1763, rv. 249507). Correttamente, pertanto, il tribunale ha escluso che dalla semplice dicitura "via fax" apposta sulla missiva indirizzata all'avv. AR se ne possa desumere l'avvenuto inoltro attraverso il suddetto mezzo di comunicazione (comunque da solo non sufficiente, come si è detto, ad assicurarne la conoscibilità da parte di più persone) "tanto più che manca nella missiva ogni report grafico che ' tipicamente caratterizza gli atti inviati e/o ricevuti tramite telefax". Né conduce ad una diversa conclusione in ordine alla responsabilità del RB la circostanza, processualmente acclarata, che l'avv. AR, ricevuta la missiva, l'abbia allegata alla comunicazione, inviata al presidente del collegio arbitrale e, per conoscenza, al TT, con cui rappresentava la sua scelta di non partecipare alla seduta che era stata anticipata. Anche in questo caso, infatti, il tribunale si è mosso nel solco dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (di cui i rilievi del ricorrente non tengono conto), secondo il quale in 12 tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo nell'ipotesi in cui l'agente, attraverso una letteraqualora indirizzata ad un solo destinatario, comunichi in via riservata con un'unica persona vi sia la prova della volontà, da parte - dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario e dunque qualora la propalazione dell'offesa non sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 14.2.2014, n. 14067; Cass., sez. V, 23.1.2009, n. 19396, rv. 243606; Cass., sez. V, 11.2.1999, n. 7551; Cass., sez. V, 9.4.1997, n. 5454, rv. 207780). Tale prova nel caso in esame difetta, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, "la natura e il carattere della missiva nella sua oggettività non ne imponeva affatto la comunicazione a soggetti diversi dal destinatario, ben potendo l'avv. AR manifestare la sua decisione di non partecipare alla riunione in ragione delle disposizioni ricevute dal suo mandante, senza comunicare il testo della missiva inviata da RB AN;
né sussistono elementi univoci in merito al fatto che l'imputato, autore della missiva, prevedesse o volesse che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi" (cfr. p. 6). In questo senso le censure della parte civile risultano manifestamente fallaci, in quanto la natura di componente del collegio arbitrale dell'avv. AR non le imponeva in alcun modo di rendere note le ragioni poste dal RB a fondamento della sua richiesta, accolta dalla professionista, di non partecipare alla riunione del collegio. Trattandosi, pertanto, di documento per sua natura non destinato ad essere allegato agli atti della procedura arbitrale (a differenza 13 della relazione tecnica a firma del RB depositata nell'ambito del procedimento penale a carico del Valente), di cui una pluralità di destinatari sono venuti a conoscenza per un'autonoma iniziativa del destinatario della missiva, non voluta né prevedibile da parte dell'autore dello scritto, difetta in maniera palese sia il requisito oggettivo della comunicazione con più persone, che l'elemento soggettivo della fattispecie di cui si discute (sub specie della volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due: cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 22/01/2014, n. 16712). La fondatezza di tali rilievi, che non consentono di ritenere configurabile il delitto di diffamazione di cui al capo B), giustificando la pronuncia assolutoria del tribunale, rendono del tutto superfluo affrontare il tema della effettiva natura offensiva dell'espressione contenuta nella missiva inviata all'avv. AR.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). La parziale fondatezza delle ragioni di entrambe le parti con riferimento, per il RB, alla inammissibilità del ricorso della parte civile in relazione al capo B); per il TT alla inammissibilità del ricorso dell'imputato in relazione al capo A), induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio. 14 ! .
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 16.9.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente Ma DEPORTATA IN CANCELLERIA add 12 FEB 2016 ILFUNZIONARIO) GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Qu West 15