Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 19396
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell'Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l'elemento della comunicazione con più persone, che, d'altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all'Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all'Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione.

Commentari3

  • 1Rigetto dell'appello per inesistenza dell'illecito diffamatorio: il requisito della comunicazione con più persone e la natura confidenziale delle dichiarazioni
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Richiede verifica sull'operato professionale legittima espressioni forti (Cass. 32407/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019

  • 3Consulente tecnico commette diffamazione (Cass.6051/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 19396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19396
Data del deposito : 23 gennaio 2009

Testo completo