Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell'Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l'elemento della comunicazione con più persone, che, d'altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all'Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all'Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 19396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19396 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 271
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 42978/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES AL n. il 04/04/1940;
avverso SENTENZA del 11/07/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. MALLIONI Stefano.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa l'11 luglio 2008, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 10 dicembre 2007, con la quale HE ME è stato ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno dell'avvocato Alessandro Maria Levanti ed è stato condannato alla pena di 15 giorni di reclusione, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza. In una lettera del 26 luglio 2001, indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con riferimento ad un ritardato pagamento di una somma di denaro dovuta all'imputato dalla parte soccombente in un giudizio nel quale era stato assistito dalla persona offesa, aveva affermato "Il mio stesso avvocato che doveva difendermi mi imbroglia e mi sta rubando i soldi che aspettano a me". Avverso la sentenza il difensore ha presentato ricorso, basato sui seguenti motivi:
1. travisamento del fatto per patente difformità tra quanto affermato dal giudice di appello e le risultanze processuali, in quanto la missiva contenente le critiche all'operato dell'avvocato Levanti era diretta personalmente. "Al Presidente degli avvocati di Roma" e quindi manca il requisito della comunicazione a più persone e della divulgazione dell'offesa.
Secondo un condivisibile orientamento, il requisito della comunicazione con più persone non sussiste qualora la propalazione dell'offesa contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto, non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta all'esclusiva iniziativa del destinatario (sez. 5^, 11.2.1999, De Martini, Cass. pen. 2000, 1954)
2. violazione della legge penale per mancata applicazione dell'art.51 c.p. o comunque per mancata valutazione circa la sussistenza o meno, all'origine della condotta dell'imputato, di una ragionevole e giustificata rappresentazione erronea della realtà. Il difensore ricostruisce l'antefatto (ritardato pagamento, da parte del debitore, di una quota della somma dovuta all'HE a seguito di una vittoriosa controversia, in cui era stato assistito dall'avvocato Levanti;
accordo di questi con il difensore del debitore per un differimento del pagamento della quota, all'insaputa dell'HE; difficoltà di mettersi in contatto con l'avv. Levanti in prossimità delle ferie estive). Il cittadino straniero, dinanzi a questi fatti (mancanza del pagamento dovuto, ignoranza dell'accordo sul differimento, mancanza di chiarimenti da parte del difensore) aveva raggiunto l'erronea convinzione di essere stato vittima di un raggiro ad opera dell'avvocato Levanti. Di qui la sua decisione di chiedere l'intervento dell'autorità. A questo punto, nei motivi del ricorso si invoca l'assenza dell'elemento psicologico, secondo l'orientamento interpretativo espresso da Cass. sez. 5^ 21.11.1980, Speranza, Rv 147505 "Non può ravvisarsi ipotesi di reato, ed in particolare del delitto di diffamazione, allorché taluno, in un esposto all'autorità attribuisca ad altri fatti illeciti al solo scopo di giustificare la richiesta di intervento dell'autorità stessa, nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge". L'evento lesivo, in questo caso, infatti è conseguenza diretta ed immediata di un'azione lecita. Inoltre, "quando l'agente ... ritenga per errore involontario che i fatti narrati siano veri, viene a mancare del tutto l'elemento psicologico e può quindi configurarsi a suo favore una causa di esclusione di punibilità, purché vi sia la prova dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustifichino il suo errore" (S.U. 26.3.1983, in Riv., dir e proc. pen., 1985, 266). Nei motivi si sostiene anche la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p., perché il presunto evento lesivo altro non è che la conseguenza diretta, logica ed inevitabile dell'esercizio di un diritto spettante al soggetto agente.
Il ricorso deve essere accolto in relazione al motivo concernente l'assenza dell'elemento della comunicazione con più persone. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, tale elemento non può ritenersi sussistente nell'ipotesi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo, nel caso in cui la "comunicazione con più persone" sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario. Nella sentenza impugnata si da atto che la doglianza era diretta dall'imputato al presidente di un organo dei professionisti del settore forense, a seguito di difficoltà incontrate nel mettersi in contatto con il proprio difensore. Correttamente nei motivi si afferma che la tutela richiesta dall'HE non comportava necessariamente un diffusione della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare. D'altro canto, di tale evento (il diffondersi, nell'ambito dei colleghi, di fatti e valutazioni lesive della sua immagine professionale) non può rispondere l'imputato, collegando la "comunicazione con più persone" a una sua imprudente condotta. Come è noto,a tale titolo non può essere ritenuto responsabile, "non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione" (Cass. sez. 5^, 5.11.1998, Vitaloni, Cass. pen. 2000, n. 199). Conseguentemente, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009