Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente espressioni offensive nei confronti di un funzionario di banca, sia pure diretto al suo diretto superiore, in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l'adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. (Nella specie la scelta del telefax, quale strumento di comunicazione di una missiva diffamatoria, ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario ma di tutti coloro che avevano accesso al suddetto fax, posto in uno dei corridoi di accesso agli uffici).
Commentari • 3
- 1. Questioni problematiche in materia di concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet*.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2023
Sommario: 1. La diffamazione online e a mezzo social network – 2. La responsabilità penale dei providers – 3. La responsabilità penale del blogger e del moderatore di forum – 4. Una possibile soluzione: la diffamazione come reato permanente Abstract: Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare le problematiche legate al concorso di persone nel delitto di diffamazione a mezzo internet. In primo luogo, l'Autore si prodiga ad analizzare la responsabilità penale dei fornitori di servizi internet e dei social network per i contenuti diffamatori pubblicati dagli utenti. Successivamente, procede con l'analisi della responsabilità penale per il delitto di diffamazione del …
Leggi di più… - 2. Bimbominkia su gruppo FB, non è reato se .. (Tr. Rovereto, 108/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'esercizio del diritto di critica scrimina il reato di diffamazione, ma alla condizione che la forma espositiva utilizzata sia corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. L'utilizzo di termini oggettivamente offensivi è solamente consentito ove non trovino adeguati equivalenti nella lingua. E' scriminata dalla provocazione la diffamazione che costituisca una reazione alle gravissime offese recate dalla persona offesa alla memoria di un caro amico. Deve ritenersi esclusa una responsabilità concorsuale per omissione nel reato commissivo altrui, per non aver l'amministratore del gruppo sul social …
Leggi di più… - 3. Consulente tecnico commette diffamazione (Cass.6051/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
01 7 63 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-Presidente - N. 2272 Dott. ANDREA COLONNESE
- Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE N. 3821/2010- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA
Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere -
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NI DI N. IL 12/10/1969
2) NI LA N. IL 30/07/1967
avverso la sentenza n. 34/2008 TRIBUNALE di VERONA, del 26/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Jacoviello che ha concluso per sugetto
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza 26.6.09, il tribunale di Verona ha confermato la sentenza 8.4.08 del giudice di pace della stessa sede,con la quale NI CL e NI VI erano stati condannati alla pena di €1.400 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuti colpevoli del reato di diffamazione in danno di D'AN RM.
Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. illogicità della motivazione e violazione dell'art. 595 c.p.: il documento contenente le espressioni ritenute offensive era diretto al D'AN e a un funzionario della banca, dr Marinello, quindi non è ravvisabile la comunicazione a più persone, anche se trasmesso via fax,attraverso un apparecchio accessibile a più persone. Da tale circostanza non se ne può trarre la conclusione che lettura del documento sia avvenuta da parte di più persone, in assenza di prove in tal senso;
2. illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità di NI CL: il documento era firmato solo dal fratello VI e la prova del concorso morale non può essere tratta dal successivo comportamento, consistito nella sottoscrizione delle successive dichiarazioni rese a un funzionario della banca, all'esito di attività ispettiva. Secondo il ricorrente, l'invio del documento via fax e le dichiarazioni successive costituiscono due fatti slegati tra loro.
3. vizio di motivazione e violazione degli artt. 595 e 51 c.p.: con la sottoscrizione delle dichiarazioni rese agli ispettori della banca, gli imputati non avevano intenzione di diffamare il querelante, ma di esprimere doglianze circa le modalità di conduzione del loro rapporto intercorrente con l'istituto di credito.
4. illogicità della motivazione e violazione dell'art. 596 c.p.: il tribunale ritiene che non è stata raggiunta la prova della veridicità dei fatti in ordine alla exceptio veritatis formalizzata dal D'AN. (il D'AN, denominato “Mister 2%” era stato accusato di “abitudinaria arroganza” e di aver esercitato pressione per ottenere il 2% sull'ammontare di un fido e di aver trattenuto la metà dell'importo di un assegno di 10 milioni di lire) .Il tribunale ha ritenuto che a) le dichiarazioni degli imputati sono contraddittorie in ordine ai tempi in cui sarebbero avvenuti i fatti e prive di qualsiasi riscontro;
b) l'episodio citato dal teste EI, funzionario della banca, manca ugualmente di riscontro,
c) non risulta che la banca abbia posto in essere qualsiasi accertamento. Osservano i ricorrenti, che il EI aveva riferito di aver ricevuto, in epoca coeva ai fatti narrati, la doglianza di un cliente, tale OR, circa analoghe richieste a lui fatte dal D'AN e queste dichiarazioni sono già di per sé riscontro,che non necessita,per avere forza dimostrativa, di altro riscontro. La sentenza quindi è del tutto illogica e deve ritenersi che la prova sulla verità dei fatti sia stata raggiunta, quanto meno in relazione al terzo comma dell'art. 530 cpp.. Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo sull'assenza dell'elemento costitutivo della comunicazione con più persone è infondato la diffamazione è un reato formale ed istantaneo e si consuma con l'adozione di mezzi, che rendano accessibile alla conoscenza di più persone le affermazioni lesive della reputazione, senza che sia rilevante l'impiego di mezzi che garantiscano la immediata e comprovata percezione da parte di una pluralità dei potenziali destinatari. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, integra l'elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell' elemento costitutivo negato dai ricorrenti, la scelta, da parte degli imputati, del telefax quale strumento di comunicazione della missiva dal contenuto pacificamente diffamatorio: le caratteristiche e la natura del mezzo hanno determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva da parte, non solo del destinatario, ivi indicato( il diretto superiore del D'AN), ma di tutti i dipendenti della banca, che avevano quotidiano acceso al materiale cartaceo sopraggiunto nella sede, attraverso quel canale (sez. V, n. 30819 del 24.4.03
,rv 228322, ripresa da sez. I,n..18888 del 26.4.07,rv237367). La funzione diffamatoria di questo mezzo di comunicazione si profila in tutta la sua evidenza, alla luce della logica considerazione che era ben possibile ai due clienti della banca, per esprimere le proprie doglianze, l'utilizzazione di altro mezzo, che garantisse la dovuta riservatezza. La scelta di affidarsi a un telefax,posto in un corridoio dei locali degli uffici, pone in evidenza che era voluta una garanzia su tutt'altro versante. La sottoscrizione del documento redatto dai funzionari della banca ha dato conferma e ancor maggiore consistenza alle accuse diffamatorie contenute nella missiva.
Quanto alle censure sulla logicità della motivazione, va rilevato che esse attengono a valutazioni fattuali del tutto sottratte al sindacato in sede di giudizio di legittimità, in quanto entrambe la sentenza emesse dai giudici di merito - articolate correttamente e razionalmente in un unico apparato argomentativo - hanno messo in evidenza 1
a) il mancato conseguimento della prova della verità delle accuse mosse al D'AN; b) l'inconsistenza storica di altra accusa similare,nei confronti del D'AN rimasta senza seguito investigativo e decisorio, sul piano disciplinare;
c) la logica inconsistenza dell'argomento difensivo, secondo cui gli imputati hanno sottoscritto il documento predisposto dai funzionari della banca, in maniera frettolosa ( e quindi in assenza di piena consapevolezza): la natura dell'atto, il suo forte contenuto accusatorio e gli evidenti effetti che ne derivavano smentiscono in maniera certa questa tesi difensiva;
d) la sottoscrizione logicamente consapevole, da parte di entrambi, di questo documento, confermativo e rafforzativo delle iniziali accuse inviate a mezzo fax dal solo NI
VI, dimostra in maniera altrettanto certa la responsabilità anche del fratello CL. I ricorsi va quindi rigettati, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali. Roma, 19.10.2010
Il consigliere estensore Antonio Bevereばん Il Presidente Andrea Colonnese
Depositata in Cancelleria Roma, lì 20 GEN. 2011 li Funzionario Giudiziario
Carmela LANZUISE SA Z E
You jum I T O R N O C E