Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
Non costituisce esercizio del diritto di critica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l'uso da parte del testimone di espressioni offensive rivolte al difensore nel corso del suo esame.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 37379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37379 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/04/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1292
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 24815/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina;
2. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR Pozzo di Gotto;
3. RO ME, nato a [...] il [...] (parte civile); nel procedimento nei confronti di:
Di IO CA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/02/2013 del Tribunale di AR Pozzo di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI IO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per la parte civile l'avv. CALDERONE Tommaso, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza;
udito per l'imputata l'avv. DI SANTO Fabio, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di AR Pozzo di Gotto, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal locale giudice di pace, ha assolto Di IO CA
dall'imputazione di ingiuria ai danni di RO ME, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
1.1. In fatto si era accertato che la Di IO, nel corso dell'udienza in cui veniva acquisita la sua testimonianza in un giudizio penale, aveva pronunciato nei confronti dell'avv. RO espressioni offensive ("non capisce niente... avvocato pessimo... gran bugiardo... mi rifiuto perché non lo sopporto"), che tuttavia il Tribunale ha ritenuto scriminate dal diritto di critica sul presupposto che l'imputata, non comprendendo le ragioni per cui il professionista la interrogava su fatti a lui già noti, avesse espresso una critica - per quanto aspra e infondata - conferente a quanto stava accadendo.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR Pozzo di Gotto, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina e la parte civile.
2.1. Comune a tutti i ricorrenti è la censura, mossa alla sentenza impugnata, di inosservanza del principio giuridico secondo cui per l'applicazione della scriminante del diritto di critica si richiede che non sia superato il limite della continenza. In aggiunta gli organi della pubblica accusa contestano che al testimone possa riconoscersi il diritto di criticare l'operato di chi sta procedendo al suo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
1.1. Ed invero, a parte la considerazione di carattere generale per cui l'esercizio del diritto di critica può scriminare soltanto se sia rispettato il limite della continenza (Sez. 5^, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811), deve osservarsi che nel caso specifico le frasi offensive sono state pronunciate da una testimone nel momento in cui veniva legittimamente sottoposta a controesame dal difensore dell'imputato. Orbene, perché il diritto di critica possa essere legittimamente esercitato, è necessario che la relativa azione si compia in un contesto appropriato, il che non è a dirsi nel caso di specie, in relazione alle circostanze in cui l'episodio si è svolto;
infatti il testimone sottoposto ad esame per fini di giustizia ha il preciso obbligo di limitarsi a rispondere alle domande che gli vengono rivolte, senza che gli sia consentito esprimere, in quel contesto, alcun apprezzamento critico nei confronti di colui che lo interroga: tanto meno gli è consentito pronunciare al suo indirizzo espressioni offensive, come quelle - per tali giudicate dallo stesso Tribunale - contemplate nel capo d'imputazione e pronunciate effettivamente dalla Di IO, secondo quanto accertato nel giudizio di merito.
2. La sentenza impugnata, che ha dato non corretta applicazione all'esimente di cui all'art. 51 c.p., deve essere conseguentemente annullata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di AR Pozzo di Gotto (in persona di altro magistrato), sottoporrà la vicenda a rinnovato esame tenendo conto dei principi suesposti.
2.1. La pronuncia sulle spese nei rapporti fra le parti private seguirà al giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di AR Pozzo di Gotto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014